Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-07-02, n. 201403331

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-07-02, n. 201403331
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403331
Data del deposito : 2 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03072/2014 REG.RIC.

N. 03331/2014REG.PROV.COLL.

N. 03072/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3072 del 2014, proposto da:
Società Navigazione Siciliana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F T e A A, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Compagnia delle Isole s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano e Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Bergamo, 3;
Sicilia Regionale Marittima s.p.a. (Siremar) in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa dall’avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
Mediterranea Holding s.p.a., Regione Siciliana, non costituite in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, n. 592/2014, resa tra le parti e concernente: procedura per la cessione di ramo d’azienda;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014, il Cons. B L e uditi, per le parti, gli avvocati Abbamonte, Clarizia, Tedeschini, Mangano, Santaroni, Cintioli, Gitto, e Police, nonché l’avvocato dello Stato Enrico Arena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

PREMESSO che, a norma dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza va definito con sentenza in forma semplificata;

RITENUTA la fondatezza dell’eccezione di incompetenza funzionale del Consiglio di Stato a conoscere della presente azione di ottemperanza, sollevata dalle parti resistenti ai sensi dell’art. 113, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm., secondo cui « la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado »;

RITENUTO che la citata previsione normativa stabilisce un principio di preferenza per il giudice di prime cure quale giudice competente per il giudizio di ottemperanza, investito di detto giudizio sia con riguardo alle decisioni adottate direttamente e non impugnate (o, comunque, esecutive), sia con riguardo ai provvedimenti confermati in appello con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado (v., nello stesso senso, Cons. St., Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2183);

CONSIDERATO, quanto all’identità del contenuto dispositivo, che la stessa si manifesta nel tenore testuale, esplicito ed univoco, contenuto nella parte dispositiva della sentenza d’appello n. 592/2014 di questa Sezione (oggetto dell’azione di ottemperanza), di reiezione degli appelli principali (e di declaratoria d’improcedibilità dell’appello incidentale) proposti avverso la sentenza n. 5172 del 2012 del T.a.r. per il Lazio), senza ulteriore precisazione;

RILEVATO, quanto all’identità del contenuto conformativo, che la stessa risulta acclarata espressamente dalla stessa sentenza d’appello, la quale, oltre a contenere ripetute affermazioni in ordina alla natura confermativa della propria decisione rispetto a quella impugnata, ha, sul punto, precisato testualmente: « L’effetto conformativo nascente dalla presente sentenza, come d’altronde già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure in relazione alla portata dell’annullamento disposto con la impugnata decisione, deve intendersi limitato all’annullamento dell’autorizzazione ministeriale all’aggiudicazione del contratto di vendita del ramo di azienda Siremar in favore della Compagnia Isole s.p.a., restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione straordinaria sull’ulteriore tratto del procedimento selettivo conseguente al uso riavvio ed in particolare sulle sorti del già intervenuto contratto di cessione d’azienda (i cui effetti non possono restare direttamente incisi, per difetto di giurisdizione, dalla presente pronuncia » (v. § 15, secondo cpv. della sentenza d’appello), mentre i rilievi contenuti nel successivo § 16 attorno all’esigenza, che l’ulteriore e futuro corso del procedimento dismissivo del ramo d’azienda Siremar si dovrà svolgere nel rispetto dei principi europei di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo, nulla toglie e nulla aggiunge al contenuto conformativo della sentenza di primo grado, integralmente confermato in sede d’appello;

RITENUTO che, invece, la specificazione, contenuta nel § 14, ultimo cpv., della sentenza d’appello – secondo cui « alla luce dei rilievi che precedono, gli appelli vanno respinti in quanto infondati e va confermata la impugnata sentenza, sia pur con le modifiche alla sua motivazione imposte dalle considerazioni che precedono » – si limita a rinviare al diverso percorso argomentativo che ha condotto alla conferma della statuizione di annullamento (incentrato esclusivamente sulla violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione che, a norma dell’art. 4, comma 4- quater , d.-l. 23 dicembre 2003, n. 347, devono presiedere le operazioni inerenti l’amministrazione di grandi imprese in stato di insolvenza, e non anche sul contrasto della controgaranzia della Regione con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, pure ritenuto sussistente dal T.a.r.), senza incidere sul contenuto dispositivo o conformativo della sentenza di primo grado, come peraltro, evidenziato dalla stessa sentenza d’appello, laddove precisa che « si tratta di rilievi che, se pur fondati su affermazioni condivisibili, non incidono sulle sorti del presente giudizio, attesa l’accertata violazione, già efficacemente evidenziata dal giudice di primo grado, della richiamata normativa nazionale sulla cessione d’azienda di imprese in amministrazione straordinaria operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali » (v. penultimo cpv. del § 14. della sentenza d’appello);

RITENUTO, in altri termini, che la diversità di motivazione attiene esclusivamente all’impianto argomentativo posto a base della statuizione di conferma della sentenza di primo grado, non modificata minimamente quanto al suo tenore dispositivo e conformativo;

RILEVATO che, per le esposte ragioni, deve dichiararsi l’incompetenza dell’adìto Consiglio di Stato a conoscere del proposto ricorso di ottemperanza, competente essendo il T.a.r. per il Lazio, quale ufficio giudiziario che aveva pronunciato la sentenza n. 5172/2012 del 7 giugno 2012, interamente confermata, nel suo contenuto dispositivo e conformativo, in sede di appello;

CONSIDERATO che, a fronte della natura assolutamente pregiudiziale della pronuncia declinatoria di competenza, resta impedito l’ingresso di ogni altra questione;

RITENUTI i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra tutte le parti;

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