Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-13, n. 202106256
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Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 06256/2021REG.PROV.COLL.
N. 02981/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2981 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C R, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, viale delle Milizie, n. 9
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, sezione -OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2021, svoltasi con modalità telematica, e udito per parte appellante l’avvocato C R;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante – all’epoca dei fatti di causa -OMISSIS-– ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, avverso il decreto del Ministero della difesa n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sua rimozione dal grado per motivi disciplinari, nonché contro ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguenziale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli articoli 37 e 61, comma 2, della legge n. 599/1954.
1.1. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il -OMISSIS-, sede -OMISSIS-, sezione -OMISSIS- -OMISSIS- , ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione statale, delle spese lite, liquidate in euro 2.000.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22/23 marzo 2013 e in data 20 aprile 2013 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
5. In vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato svariati documenti, memoria, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in particolare, del primo e del terzo motivo, nonché memoria di replica.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2 marzo 2021, svoltasi con modalità telematica.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. In limine litis , il Collegio osserva che la denuncia del Ministero dell’economia e delle finanze, depositata in atti dalla parte privata il 29 gennaio 2021, pur inerendo in parte alla vicenda oggetto di causa, non ha rilievo nel presente giudizio, siccome riguardante il difensore dell’interessato nel contesto della procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento della causa di servizio in favore dell’odierno appellante, mentre in questa sede si discute della diversa questione della legittimità della sanzione disciplinare della rimozione con perdita del grado.
9. Mediante la -OMISSIS-doglianza l’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato infondato il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato la perenzione dei termini del procedimento disciplinare.
Siffatta contestazione è infondata. Ed invero, come correttamente puntualizzato dal collegio di primo grado, la data di effettiva conoscenza, da parte dell’amministrazione, della sentenza della Corte militare d’appello, sezione seconda, n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile dal -OMISSIS-a seguito di rigetto del ricorso per cassazione (e con cui l’odierno appellante è stato condannato a tre mesi di reclusione militare, sostituita dalla reclusione di uguale durata, siccome in congedo assoluto, e ulteriormente sostituita con sei mesi di libertà controllata), « deve intendersi quella del 7 aprile 2010, così come si evince dal timbro, per copia conforme, apposto in calce alla suddetta sentenza da parte della cancelleria », sicché l’amministrazione militare, con l’adozione del decreto di rimozione del 10 dicembre 2010, ha concluso il procedimento disciplinare nel rispetto del termine di duecentosettanta giorni (costituito dalla somma dei termini recati all’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 di centottanta giorni per l’inizio del procedimento e di novanta giorni per la sua conclusione).
La