Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-23, n. 202406658
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06658/2024REG.PROV.COLL.
N. 07615/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7615 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero della Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati G B e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto n. 20226632 del 14 ottobre 2021 il Ministero della Giustizia irrogava all’odierno appellante -OMISSIS- (assistente di Polizia penitenziaria, assegnato al nucleo cinofilo della seconda Casa di reclusione di -OMISSIS-, con mansioni di conduttore cinofilo) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per l’infrazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. f), dlgs n. 449/1992 (“ grave negligenza in servizio ”) e la sanzione disciplinare della deplorazione per l’infrazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), dlgs n. 449/1992 (“ dare prove manifeste di negligenza nel mantenere la disciplina ”), per il comportamento tenuto in data 28 maggio 2021, allorché il ricorrente si rifiutava di espletare le proprie incombenze (in particolare, condurre il cane dell’Ass.-OMISSIS- nella recinzione o, quantomeno, scaricare del mangime dal furgone), assumeva un atteggiamento infervorato e successivamente si assentava dal lavoro senza giustificazione.
Il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi al T.A.R. Lombardia il provvedimento disciplinare unitamente al «verbale trattazione orale e deliberazione del consiglio regionale» del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Consiglio Regionale di Disciplina per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti e servizi penitenziari della Lombardia, reso in data 29 settembre 2021, senza numero, con il quale il Consiglio Regionale di Disciplina deliberava « all’unanimità dei voti espressi di proporre al Signor Provveditore la sanzione disciplinare della pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 3 lettera f) del D.lgs 449/92 nella misura di 3/30 della riduzione di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo e la deplorazione ai sensi dell’articolo 4) Lett. B) Lgs 449/1992 », domandandone l’annullamento per i seguenti motivi:
« I. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 449/1992. Violazione degli artt. 108 e 111 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
II. Falsità del presupposto;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 - rubricato «Istruttoria per l’irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione» - del decreto legislativo 30/10/1992 n. 449. Violazione del paragrafo 3 della circolare del Ministero della Giustizia, Capo della Polizia penitenziaria n. 3635/6085 GDAP 0147044-2012 PU GDAP 1a00 - 13/04/2012 - 0147044 - 2012 avente ad oggetto «Corpo di Polizia penitenziaria e decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449. Linee guida e precisazioni sull’esercizio dell’azione disciplinare». Violazione dell’art. 109 del dPR n. 3/1957. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 1990. Eccesso istruttoria carente e insufficiente;
IV. Violazione dell’art. 2106 - rubricato «Sanzioni disciplinari» del codice civile. Violazione del paragrafo 2 della circolare del Ministero della Giustizia, Capo della Polizia penitenziaria n. 3635/6085 GDAP 0147044-2012 PU GDAP 1a00 - 13/04/2012 - 0147044 - 2012 avente ad oggetto «Corpo di Polizia penitenziaria e decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449. Linee guida e precisazioni sull’esercizio dell’azione disciplinare». Violazione del generale principio di proporzionalità tra infrazione accertata e sanzione irrogata. Violazione dell’art. 3 della legge 241 1990 (sotto il profilo della sostanziale carenza di motivazione). Eccesso di potere per erroneità e insufficienza della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. f) e dell’art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 449/1992;
V. Mancanza del fatto contestato. Eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto, per illogicità, per motivazione erronea e travisata. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 1990 sotto il profilo della sostanziale carenza di motivazione ».
2. - L’adito T.A.R., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso.
3. - Con rituale atto di appello il sig. -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentando l’omessa considerazione, da parte del primo Giudice, della violazione delle garanzie difensive poste in essere dalla P.A. nel corso del procedimento, del difetto d’istruttoria e della violazione del principio di proporzionalità.
4. - Resistevano al gravame il Ministero della Giustizia e il Ministero della Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia, chiedendone il rigetto.
5. - All’udienza pubblica del 9 luglio 2024 la causa passava in decisione.
6. - L’appello è infondato secondo quanto di seguito osservato.
6.1. - Con il primo motivo di appello il -OMISSIS- contesta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non fondata l’eccepita violazione dell’art. 108 d.p.r. n. 3/1957 poiché - secondo il T.A.R. - detta «… violazione non trova … applicazione al caso di specie … Poiché le disposizioni di cui al Titolo II, Capi I e II del d.lgs. n. 449/1992 disciplinano compiutamente la procedura che deve essere osservata nel rilevare le infrazioni, le modalità per l’irrogazione delle sanzioni … », nonostante lo stesso T.A.R. abbia dato espressamente atto, nella medesima decisione, che il comma 5 dell’art. 24 dlgs n. 449/1992 dispone testualmente: « Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,