Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-17, n. 202306955
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 06955/2023REG.PROV.COLL.
N. 07103/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7103 del 2018, proposto dalla Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Quartucciu, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor C T, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione seconda) n. 24 del 2018, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il consigliere S M;
Uditi gli avvocati Emanuele Tomasicchio (su delega dell’avvocato G M) e P F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del contendere è la deliberazione della Giunta Comunale di Quartucciu n. 47 del 30 aprile 2014, avente ad oggetto “ Piano di risanamento urbanistico ‘Su Gregori/Via Cirene e più’ e ‘Arbuzzeri’ - Indirizzi ai Responsabili del Settore per la predisposizione degli atti necessari alla riapprovazione del piano ”.
2. L’odierna appellante, con il ricorso di primo grado, esponeva quanto segue.
2.1. Con deliberazione n. 63 del 6 agosto 1998, il Consiglio comunale di Quartucciu approvava in via definitiva il Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica “Arbuzzeri - Su Gregori”.
Successivamente venivano adottate e approvate varianti relative al Comparto 1 del predetto Piano e nel 2003 veniva approvato il primo stralcio funzionale della Lottizzazione Comparto n. 1 - PRU Arbuzzeri.
2.2. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 febbraio 2004 veniva approvato in via definitiva il “Piano di Lottizzazione comparto n. 1 del P.R.U. Arbuzzeri, variante n. 1, primo stralcio funzionale”.
2.3. In data 30 novembre 2005 l’odierna appellante acquistava una serie di aree ricomprese nel Piano in oggetto.
Ne scaturiva una lunga vicenda, anche in sede contenziosa, culminata nella delibera di G.C. n. 47 del 30 aprile 2014, con la quale l’Amministrazione dava atto dell’avvenuta scadenza del Piano di risanamento, demandando al responsabile del Settore gestione del territorio la predisposizione degli atti necessari per la sua riapprovazione.
2.4. Il ricorso di primo grado riguarda la domanda di annullamento di tale delibera ed è stato affidato a due articolati motivi (estesi da pag. 8 a pag. 13).
3. Nella resistenza del Comune il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato a tre motivi (estesi da pag. 5 a pag. 14).
4.1. Con la variante approvata in via definitiva nel 2009 il Comune ha adeguato il Piano urbanistico in esame al Piano Paesaggistico Regionale.
Tale variante avrebbe comportato, per la sua complessità, uno slittamento dei termini di efficacia del PRU.
Analogo effetto dovrebbe attribuirsi alle misure di salvaguardia connesse all’adozione del PPR che hanno impedito il rilascio dei titoli edilizi.
Parimenti rilevante, in tal senso, sarebbe la variante adottata nel 2012.
Anche a seguito della richiesta da parte del Comune di Quartuccio dell’attivazione dell’intesa con la Regione prevista dall’art. 11 della NTA del PPR, si sarebbe determinato un ulteriore periodo di “sospensione” del decorso dei termini del Piano attuativo, protrattosi dal 6 settembre 2007 al 7 gennaio 2009.
4.2. In ogni caso – a dire dell’appellante – il Piano stesso non sarebbe mai divenuto efficace poiché la Convenzione di Lottizzazione non è mai stata stipulata.
Tale circostanza avrebbe impedito la decadenza del Piano, essendo impossibile per il privato, prima di tale stipula, realizzare le opere di urbanizzazione.
4.3. Infine, pur volendo ritenere decorso il termine di efficacia decennale, la società ha sostenuto che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l.n. 1150/1942, prima di procedere all’approvazione di un nuovo Piano, avrebbe dovuto obbligatoriamente esaminare le proposte relative ai sub comparti presentate dai privati.
5. Si è costituito, per resistere, il Comune di Quartucciu.
6. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale in data 6 aprile 2023.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica in data 20 aprile 2023 (la società appellante alle ore 11.50 e il Comune alle ore 15.38).
8. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2023.
9. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività della memoria di replica del Comune di Quartucciu, depositata il 20 aprile 2023 alle ore 15.38.
Il deposito è infatti avvenuto in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5767 del 2021; in precedenza, n. 1841 del 2021).
Da tali disposizioni si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 ( id est , l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.
9.1. Non può addivenirsi alla richiesta di rimessione in termini avanzata dal Comune in sede di discussione in quanto – dato il carattere ormai consolidato della suddetta giurisprudenza – non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile.
10. Poiché in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio esaminerà direttamente ed esclusivamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado che perimetrano obbligatoriamente il processo di appello