Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-10-09, n. 201805808

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-10-09, n. 201805808
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805808
Data del deposito : 9 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2018

N. 05808/2018REG.PROV.COLL.

N. 06844/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6844 del 2012, proposto da:
Comune di Milano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M R S, A M, R I, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Previt S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, C S, S Gttamelata, con domicilio eletto presso lo studio S Gttamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;
Regione Lombardia non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01649/2012, resa tra le parti, concernente determinazione contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Previt S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2018 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati Renzo Cuonzo per delega dell'avv. S Gttamelata e R I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tar Lombardia, sez. II, n. 1649/2012 d’accoglimento del ricorso proposto da Previt s.p.a. avverso la rideterminazione degli oneri concessori aggiornata alle tariffe vigenti in base alle delibere della G.C. n. 2493/2004, 2644/2004, e del C.C. n. 73/2007 relativa al permesso in sanatoria, rilasciato in favore della ricorrente.

Il Comune ha imposto il conguaglio ritenendo che sulla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente in data 17 marzo 2004, non si fosse formato il silenzio-assenso, poiché alla data del 31 ottobre 2005 la Previt s.p.a. non aveva versato il conguaglio previsto dalla L.R. 31/04.

2. Il Tar ha accolto il ricorso sul rilievo che il procedimento di sanatoria per silenzio assenso si è perfezionato il 31.10.2007 con la conseguenza che oneri “dovranno essere determinati sulla base della delibera di Giunta 2644/2004, con connesso diritto del Comune all’eventuale conguaglio calcolato sulla base della suddetta delibera”.

I giudici di prime cure hanno accolto anche il secondo motivo di ricorso “in quanto l’aumento del 10 per cento di cui al comma 40^ dell’art. 32 del DL 269/2003 non deve essere riferito agli oneri concessori, bensì ai diritti di segreteria, come già affermato da copiosa giurisprudenza della Sezione sul punto (cfr. da ultimo, fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28.3.2011, n. 818)”.

3. Appella la sentenza il comune di Milano. Resiste Previt s.p.a.

4. Alla pubblica udienza del 25.09.2018 la causa su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Va in limine respinta l’eccezione d’acquiescenza sollevata dalla società appellata.

5.1 Costituisce orientamento consolidato, da cui non sussistono ragioni per qui discostarsi, che, eccettuata l’espressa volontà di uniformarsi al dictum giudiziale e d’accettare l’assetto d’interessi ivi proposto, l’esecuzione della sentenza non costituisce acquiescenza, ostativa allo scrutinio nel merito dell’appello (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 11 giugno 20118 n. 35429).

6. Nel merito l’appello è infondato.

6.1 In materia di determinazione degli oneri, al pari ai sensi dell’art. 23 cost. di ogni prestazione patrimoniale imposta, debbono trovare applicazione i principi stabiliti dalla disciplina statale e regionale in materia (art. 32, comma 37, d.l. 269/2003 e art. 4, commi 4° e 6°, l.r. 31/2004).

Nel caso di specie la quantificazione va parametrata all’istanza proposta per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria corredata dall’ammontare dei contributi determinati al momento della presentazione della sanatoria.

Ai sensi dell’art. 4, comma4, l.r. 31/2004 è fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere successivamente l’eventuale conguaglio tenuto conto che gli oneri concessori sono determinati al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

Il perfezionamento del procedimento di sanatoria per silenzio assenso si è verificato al 31.10.2007;
sicché correttamente il Tar ha affermato che gli oneri dovranno essere determinati sulla base della delibera di Giunta 2644/2004, con connesso diritto del Comune all’eventuale conguaglio calcolato sulla base della suddetta delibera.

La formazione del silenzio assenso in materia di condono ai sensi della legge 326/2003, è infatti subordinata alla completezza della documentazione prevista dalla normativa ed al pagamento integrale degli oneri concessori.

6.2 La società appellata ha corrisposto le tre rate del contributo come quantificato nell’istanza di condono. In ragione della presentazione dell’istanza prima del 1°agosto 2004, ai sensi dell’art. 1, comma 3, l.r. 31/2004, non era dovuto alcun conguaglio.

7. Ad analoga conclusione deve giungersi sulla questione, costituente ulteriore motivo d’appello, dell’aumento del 10 per cento di cui al comma 40 dell’art. 32 d.l. 269/2003.

L’incremento della posta patrimoniale – non trovandosi nella norma l’espresso riferimento, prescritto dall’art. 23 cost., specifico e puntuale agli oneri di concessione – inerisce ai diritti di segreteria.

8. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

9. La reiezione dell’appello esonera dall’esame dei motivi di ricorso non esaminati dal Tar, riproposti in appello dalla società.

10. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate in ragione del farraginoso quadro normativo in cui s’iscrive la vicenda dedotta in giudizio.

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