Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-28, n. 201002434
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N. 02434/2010REG.SEN.
N. 03004/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2005, proposto dal Comune di S.Maria A Vico, rappresentato e difeso dall'avv. P I, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Fabio Massimo 95;
contro
Siemens Mobile Communications S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso l’ avv.to Filippo Satta in Roma, via Per Luigi da Palestrina, n. 47;
nei confronti
Dirigente Settore Comune di S. Maria A Vico-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. -OMISSIS-/2004, resa tra le parti, concernente DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER ISTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER TEL.MOB..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’ avvocato L. Manzi in sostituzione dell’ avv.to Belvini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Campania la Soc. Siemens Mobile Communications r.l. impugnava i seguenti provvedimenti chiedendone l’ annullamento per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili:
- nota dirigenziale prot. n. 5117 del 20.4.2004 del comune di Santa Maria a Vico, con la quale, in riferimento a denuncia di inizio di attività per l’istallazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, si diffidava la predetta Società a non dare corso ai lavori, sul rilievo che l’area dove allocare la stazione non è coincidente con quella all’ uopo individuata con delibera consiliare n. 89/04;
- delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 15/04/2004, di individuazione dei siti dove istallare le stazioni radio base;
- delibera consiliare n. 2 del 06/02/1999, di approvazione il regolamento comunale per la localizzazione delle antenne e stazione radio base;
- regolamento comunale per la localizzazione delle antenne e stazioni radio base.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso rilevando, in particolare, l’ illegittimità degli atti di disciplina dell’ installazione delle antenne di telefonia mobile sul territorio comunale perché sostanzialmente indirizzati a tutelare la salute pubblica con inibitoria dello sviluppo di rete per intere porzioni delle zona abitate.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di S. Maria a Vico e ha contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo per l’ annullamento della sentenza impugnata.
La Soc. Siemens Mobile Communications si è costituita in giudizio e ha contraddetto in memoria i motivi di gravame concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All’ udienza del 09.04.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è infondato.
2.1). Il Comune appellante con l’ art. 2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 2/1999 ha precluso in radice l’ installazione di “ attrezzature e dispositivi raggianti nel centro abitato ” e con il successivo l’ art. 3 ha stabilito di istituire “ un zona idonea dove detti dispositivi possano essere installati previa concessione edilizia ”.
In applicazione di tale ultima disposizione con delibera consiliare n. 89/2004 il comune di S. Maria a Vico ha individuato un’ apposita zona su particelle di proprietà comunale all’ interno della quale poter installare le “ antenne o stazioni radio base ”.
Il T.A.R. non ha messo in discussione la potestà del Comune di poter adottare norme regolamentari indirizzate a disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e a minimizzare l’ esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo quanto previsto dall’ art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001. Il giudice territoriale ha, tuttavia, posto in rilievo come l’ esercizio di detta potestà non possa tradursi in un radicale divieto di installazione di detti impianti per intere porzioni del territorio comunale, venendosi in tal modo a tradursi in uno strumento di tutela della salute pubblico assegnata, invece, ad altri organi e allo strumento regolamentare di identificazione dei limiti di immissioni radioelettriche.
Al riguardo con concorde la giurisprudenza di questo Consiglio, in ordine ai limiti e al contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001, ha più volte ribadito che:
- i “ criteri di localizzazione ” degli impianti non possono trasformarsi in “ limitazioni alla localizzazione ” (ipotesi di fissazione di un limite di distanza di 75 mt. da strutture destinate ad uso collettivo), così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003;n. 307 del 07.10.2003);
- la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 1017 del 03.03.2007;n. 3332 del 05.06.2006;n. 4159 del 05.08.2005;n. 7274 del 20.12.2002;n. 3095 del 03.06.2002);
- la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “ rete di telecomunicazione ”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. “ cellulare ”, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base;
- la stessa assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.
Alla luce di quanto in precedenza esposto la scelta di pianificazione del Comune di S. Maria a Vico (pur espressione, come posto in rilievo dall’appellante difesa, di una sfera di discrezionalità quanto alla salvaguardia delle condizioni di igienicità dei luoghi e alla regolamentazione del loro sviluppo edilizio/urbanistico) non si sottrae alle censure di contrasto con gli artt. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259/2003 e 8 della legge n. 36/2001;e non si configura conforme a criteri di ragionevolezza, di adeguatezza allo scopo e di proporzionalità delle misure introdotte al fine perseguito.
Ed invero:
- il Comune appellante ha radicalmente precluso l’ installazione delle antenne di telefonia nel centro abitato, così impedendo la fornitura del servizio di telefonia mobile proprio nelle zone in cui maggiore è la domanda di utenza, vanificando, inoltre, il principio di assimilazione “ ad ogni effetto ” delle “ infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione ” alle opere di urbanizzazione, sancito dall’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259/2003. Detti interventi, infatti, al pari di ogni altra opera di urbanizzazione primaria e secondaria (rete di viabilità, impianti fognari, di distribuzione dei servizi elettrici e del gas, ecc.), debbono essere posti al servizio dell’insediamento abitativo e seguire lo sviluppo dello stesso e non essere ubicati in zone da esso avulse, con effetti negativi quanto alla possibilità di accesso e corretta fruizione del servizio utilità generale;
- a eguali conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’ identificazione di un solo sito, su terreno di proprietà comunale, per l’ installazione delle stazioni radio base, con scelta selettiva che vanifica la possibilità di estendere su tutto il territorio e per tutta l’ utenza interessata il servizio di telefonia mobile;
- siffatte previsioni - come affermato dal giudice di prime cure – vengono quindi a configurare misure di carattere generale, sostanzialmente cautelative rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile. L’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva, tuttavia, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale;
- la potestà assegnata al Comune dall’art. 8, sesto comma, della legge n. 36/2001 di disciplinare “ il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici ” deve, quindi,- tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio dei cennati interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche) ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di specie, un generalizzato divieto di installazione in tutte le zone urbanistiche identificate dal p.r.g. , con esclusione di una sola area di proprietà comunale.
2.2). E’ altresì infondato il secondo motivo di appello con il quale si nega ogni effetto abilitativo implicito alla d.i.a. inerente all’ installazione dell’ impianto di telecomunicazione, perché indirizzata al “ Sindaco del Comune ” di Santa Maria a Vico e non al dirigente dell’ ufficio competente a provvedere nella materia.
Invero, una volta che l’ istanza sia stata rivolta all’ ente titolare dei poteri di controllo nella materia “ de qua ”, non si risolve in causa di inammissibilità della stessa la mancata individuazione del singolo organo o ufficio competente a prendere in esame l’ istanza medesima secondo le regole di riparto interno delle competenze E’ del resto principio ordinamentale risalente (cfr. art. 2, comma terzo, del d.P.R. n. 1199/1971 in tema di ricorso gerarchico) che l’ invio di domanda ad organo della medesima amministrazione incompetente a provvedere non ne determina l’ ricevibilità, ma impone la trasmissione dell’ istanza all’ organo competente.
Il momento di effettiva ricezione della d.i.a. da parte dell’ ufficio che ha attribuzione a provvedere può, quindi, assumere rilievo ai soli effetti del “ dies a quo ” del termine per l’ esercizio dei controlli, ai fini di ogni eventuale inibitoria dell’ inizio dell’ attività di cui è stata data comunicazione, ma non determina inammissibilità della domanda ove l’ ufficio non si stato formalmente indicato in sede di redazione dell’ indirizzo.
L’ appello va, quindi, respinto.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3000,00 (tremila/00) in favore della Società convenuta.