Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-11, n. 202201026
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 01026/2022REG.PROV.COLL.
N. 09431/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9431 del 2018, proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022 il Cons. Paolo Marotta e udito per le parti l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;
Con ricorso in appello, notificato in data 9 novembre 2018 e depositato in giudizio il 22 novembre successivo, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. VI, -OMISSIS-, depositata il 2 ottobre 2018, con la quale il giudice di prime cure ha accolto in parte il ricorso di primo grado proposto dal Sig. -OMISSIS-, ordinando alla Agenzia delle Entrate di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione di cui alla istanza di accesso, avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale della moglie del ricorrente (la domanda di accesso era formulata anche facendo riferimento al fatto che presso il Tribunale di -OMISSIS-pendeva un giudizio di separazione del ricorrente dalla moglie, -OMISSIS-, con richiesta di affidamento esclusivo dei due figli, uno dei quali ancora minore, e di pronuncia di separazione con addebito).
L’Agenzia delle Entrate contesta la sentenza appellata, deducendo: error in judicando;violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della l. n. 241/1990, dell’art. 492 – bis c.p.c. e dell’art. 115 – quinquies e sexies c.p.c.
In estrema sintesi, la parte appellante, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato del 13 luglio 2017 n. -OMISSIS-, ritiene che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della natura speciale della disciplina di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c. rispetto alla disciplina generale in materia di accesso documentale;richiama, altresì, l’art. 337 ter c.c., evidenziando che il giudice può avvalersi dei propri poteri di accertamento d’ufficio al fine di poter determinare compiutamente il credito auspicato dall’una o dall’altra parte processuale, in ottemperanza dei doveri coniugali di mantenimento e/o di assistenza al coniuge e al figlio minore di età.
La parte appellata, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-è stato ordinato alle parti di indicare “elementi da cui si possa desumere se vi sia ancora interesse alla definizione del giudizio, in considerazione dei principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020;invitandole nel caso in cui vi fosse ancora interesse alla definizione del giudizio a depositare le note spese”;l’ordine istruttorio è stato ribadito con ordinanza presidenziale n.-OMISSIS-
Entrambe le ordinanze non hanno avuto riscontro.
Alla odierna udienza camerale la parte appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata (il contributo unificato rimane tuttavia a carico della parte appellante).