Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-05-18, n. 201701192

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-05-18, n. 201701192
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701192
Data del deposito : 18 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="f5f5a687-3d65-5431-a109-86a87949d0da" href="/decisions/itcs1dezevgpuhpuns">N. 02122/2016</a> AFFARE

Numero 01192/2017 e data 18/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 marzo 2017




NUMERO AFFARE

02122/2016

OGGETTO:

Ministero dell’interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società cooperativa “La Sorgente Campeggi”, con sede a Villasimius, in persona del signor G I C, contro la deliberazione del Comune di Villasimius 26 marzo 2015 n. 15, relativa alla scadenza della convenzione per l’affidamento della gestione di campeggio comunale e contenente indirizzo per la realizzazione di procedura ad evidenza pubblica.

LA SEZIONE

Vista la relazione 15 novembre 1016 n. 17422, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.


Premesso:

con ricorso straordinario notificato al Comune di Villasimius a mezzo del servizio postale il 23 luglio 2015 (data di spedizione), la società cooperativa “La Sorgente Campeggi” ha impugnato, con gli atti connessi, la deliberazione del Consiglio comunale di Villasimius n. 15 del 26 marzo 2015, avente come oggetto “Scadenza contrattuale relativa alla convenzione per l’affidamento della gestione del campeggio comunale. Atti di indirizzo”, la quale:

- ha affermato che l’affidamento sarebbe scaduto il 26 marzo 2015;

- ha formulato atto di indirizzo al responsabile dei Servizi istituzionali, al cittadino e alle imprese per la realizzazione della procedura a evidenza pubblica in merito alla concessione in gestione di suoli di proprietà comunale per la gestione del campeggio denominato “Camping Spiaggia del riso”;

- ha provveduto alla “necessaria proroga tecnica” della concessione in oggetto nei limiti temporali di legge sino al 27 settembre 2015;

- ha demandato al citato responsabile dei Servizi istituzionali, al cittadino e alle imprese i relativi provvedimenti attuativi.

Il ricorso reca le seguenti censure:

1) violazione della convenzione del 26 ottobre 1979 con numero di repertorio 98, e sue successive modifiche e integrazioni;
violazione della convenzione del 27 marzo 1981 con numero di repertorio 178, e sue successive modifiche e integrazioni;

2) violazione della direttiva 2014/E/E del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti in concessione;

3) violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Con motivi aggiunti notificati al Comune di Villasimius il 25 gennaio 2016 (data di spedizione) la medesima società cooperativa ha impugnato, limitatamente alla parte in cui gli atti contestati ritengono che i contratti tra la ricorrente e il Comune sono scaduti, la deliberazione della giunta comunale n. 140 del 28 settembre 2015 (la quale ha formulato atto di indirizzo al responsabile dei Servizi istituzionali, al cittadino e alle imprese al fine di richiedere alla ricorrente l’impegno alla buona e diligente custodia del compendio sul quale è ubicato il campeggio di cui trattasi, nel periodo successivo alla scadenza del 27 settembre 2015 fissata per la restituzione delle aree e sino al nuovo affidamento del compendio);
nonché la relativa nota di comunicazione prot. n. 11120 del 30 settembre 2015.

Il Comune di Villasimius ha controdedotto eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e la sua infondatezza nel merito.

Il Ministero riferente ha eccepito l’assorbente l’inammissibilità del ricorso rilevando che la materia è preclusa al ricorso straordinario.


Considerato:

Il ricorso è infondato nel merito, sicché si prescinde dalle eccezioni pregiudiziali.

Risulta dagli atti che l’originaria convenzione del 26 ottobre 1979, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25 giugno 1979, è stata più volte prorogata;
da ultimo sino al 26 marzo 2015, come da deliberazione del Consiglio comunale di Villasimius n. 94 del 28 ottobre 1992 e da relativo atto aggiuntivo registrato in data 20 aprile 1993 con numero di repertorio 523, recante la seguente previsione: “ Il periodo di durata del comodato è prorogato di anni 11. Il nuovo termine per la restituzione delle aree è fissato per il 27 marzo 2015 ”.

Non consta nessun atto comunale, o negoziale tra il Comune e la ricorrente, che abbia modificato questa scadenza. Sicché la impugnata deliberazione consiliare n. 15 del 26 marzo 2015, che:

- ha affermato che la scadenza si sarebbe verificata il 26 marzo 2015;

- ha formulato atto di indirizzo al responsabile dei Servizi istituzionali, al cittadino e alle imprese per la realizzazione della procedura a evidenza pubblica in merito alla concessione in gestione di suoli di proprietà comunale per la gestione del campeggio denominato “Camping Spiaggia del riso”;

- ha provveduto alla “necessaria proroga tecnica” della concessione in oggetto nei limiti temporali di legge sino al 27 settembre 2015;

- ha demandato al citato responsabile dei Servizi istituzionali, al cittadino e alle imprese i relativi provvedimenti attuativi;

risulta legittimamente adottata.

La ricorrente sostiene che l’articolo 4 della citata originaria convenzione del 26 ottobre 1979 prevedeva, in assenza di disdetta, un rinnovo tacito del contratto di nove anni in nove anni;
e che tale disposizione non è mai stata modificata dai patti successivi, e dunque è ancora operante.

In particolare, secondo la ricorrente, rinnovatosi il contratto nel 1988 dopo il primo novennio, la seconda scadenza avrebbe dovuto essere al 14 gennaio 1997, peraltro slittata al 26 marzo 2004 (cioè di circa sette anni e due mesi) in virtù dell'atto aggiuntivo rep. 638 del 20 maggio 1996 per fare in modo che la scadenza della convenzione coincidesse con quella del relativo comodato dell’area di riferimento, affinché i contratti potessero procedere di pari passo;
sicché il contratto sarebbe dovuto scadere a quella data del 26 marzo 2004, e poi, in assenza di disdetta, tacitamente di ulteriori 9 anni (cioè sino al 25 marzo 2013), e successivamente, sempre in assenza di disdetta, di ulteriori nove anni (cioè sino al 24 marzo 2022), sicché allo stato la convenzione è ancora in essere. Analoghe considerazioni sarebbero da fare per il comodato del suolo (il cui contratto è stato stipulato il 27 marzo 1981, con previsione di durata di 18 anni, poi portati contrattualmente a 23 anni e poi a 11, con tacito rinnovo per un uguale periodo salvo disdetta, con la conseguenza che, computando gli 11 anni dalla scadenza del 27 marzo 2015, fissata per effetto del citato atto aggiuntivo n. 523 del 20 aprile 1993, a detta della ricorrente il comodato scadrà il 26 marzo 2026.

L’asserzione è infondata.

Essa infatti non considera che, prima delle invocate tacite proroghe, nel rapporto fra il Comune e la ricorrente era intervenuta la previsione – non tacita ma espressa e ufficiale, e non contestata a suo tempo dalla ricorrente – contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 28 ottobre 1992 e nel relativo atto aggiuntivo registrato in data 20 aprile 1993 con numero di repertorio 523, recante l’esplicita previsione di restituzione delle aree il 27 marzo 2015 (“ Il periodo di durata del comodato è prorogato di anni 11. Il nuovo termine per la restituzione delle aree è fissato per il 27 marzo 2015 ”).

Le successive due censure in ricorso [secondo le quali, rispettivamente: una corretta interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, citata nel provvedimento impugnato, non contrasta con un rinnovo tacito del contratto;
al caso di specie non è applicabile il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (vigente alla data dell’atto impugnato), data la perdurante vigenza del contratto stipulato dal Comune con la Sorgente Campeggi], nonché la censura dei motivi aggiunti (che contesta atti successivi a quello impugnato limitatamente alla parte in cui ritengono che i contratti tra la ricorrente e il Comune sono scaduti) cedono tutte, a prescindere da ogni altra considerazione, alla esplicita, vincolante e non tempestivamente contestata previsione, fatta propria dall’atto impugnato, di restituzione delle aree il 27 marzo 2015 (con “proroga tecnica” della concessione sino al 27 settembre 2015).

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