Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-03-08, n. 202201665

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-03-08, n. 202201665
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201665
Data del deposito : 8 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2022

N. 01665/2022REG.PROV.COLL.

N. 08563/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8563 del 2021, proposto da
A E, R P, rappresentati e difesi dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Villa Pizzi in Roma, via Donatello n.23;



contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09927/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Giulio Castrogiovanni in dichiarata delega dell'avv. A S;

Nessuno è comparso per le amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO


A E e R P, medici di medicina generale convenzionati con il SSN, nell’ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale di cui al capo V dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, hanno partecipato alla prova di concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione, per l’a.a. 2020/2021, indetto con D.D. n. 1205 del 21 maggio 2021 collocandosi in posti utili in graduatoria.

Entrambi, tuttavia, non hanno perfezionato l’iscrizione alla scuola di specializzazione, versando in situazione di incompatibilità; impugnavano quindi il bando concorsuale emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca con specifico riferimento all’art. 13 che, nel prevedere l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.lgs. 368/1999” “per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina con i medici di medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza Sanitaria Territoriale” impediva loro qualsivoglia chance, sia attuale che futura, di conseguire una formazione medico specialistica, salvo dover forzatamente rinunciare ed abbandonare il proprio lavoro, risolvendo il rapporto convenzionale in essere.

Il Tar del Lazio rigettava il ricorso.

I ricorrenti appellavano la sentenza.

Resistevano il Ministero dell’istruzione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’udienza del 15.2.2022 la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. Con il motivo di appello i ricorrenti lamentano: illogica e erronea motivazione; manifesta fondatezza della questione di costituzionalità proposta; violazione degli artt. 3, 4, 34 della Costituzione.

La censura non è fondata.

L’art. 4, comma 2, lett. c,d,e) del D.P.R. n. 484 del 1996, prevede l'incompatibilità del medico che sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione previsti dal menzionato D.Lvo n. 257 del 1991 e per quelli previsti dal D.Lvo n. 256 del 1991. Il comma cinque del medesimo articolo prevede che l’insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo medesimo comporta la cessazione del rapporto convenzionale secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto presidenziale.

Detta incompatibilità è confermata dall’art. 4, comma 2, lett. f) del successivo D.P.R. n. 270 del 2000.

L’art. 8 del D.P.R. 484/1996, a proposito dell’aggiornamento obbligatorio e facoltativo nonché della formazione permanente del medico convenzionato prevede che, salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, i corsi si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue. Pertanto il legislatore ha previsto un determinato sistema per la formazione e l’aggiornamento del medico convenzionato in corso di rapporto convenzionale.

L’esclusività del rapporto di lavoro con

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