Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202301032
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01032/2023REG.PROV.COLL.
N. 02308/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Brin, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la Direzione Generale per il personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione I, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la restituzione di somme erogate indebitamente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n-OMISSIS- integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Liguria, il signor -OMISSIS- già Sottufficiale dei Carabinieri, aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a ) col ricorso introduttivo, dei decreti del 7 settembre 2017 e 2 ottobre 2017 con cui l’amministrazione militare gli aveva inflitto la sanzione della perdita del grado militare a seguito dei fatti emersi dalle sentenze penali con cui gli era stata inflitta la pena di anni tre di reclusione, e quella della multa in euro mille per imputazioni varie;
b ) coi motivi aggiunti, del provvedimento del 10 aprile 2018 dell’Ufficio trattamento economico dei carabinieri con cui gli è stata ingiunta la ripetizione delle somme corrispostegli a titolo stipendiale senza titolo, ed il decreto del 20 novembre 2017 del Ministero della difesa con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del suo collocamento in congedo per motivi di salute sin dal 27 gennaio 2015.
2. A sostegno dei ricorsi aveva dedotto:
i) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1389 del d.lgs. n. 66/2010 nella parte in cui la norma attribuisce al Ministro della difesa, per una sola volta, la potestà di non concordare con la decisione della commissione di disciplina che, ai sensi dell’art. 1387, del d.lgs. citato deve esprimersi in ordine alla meritevolezza del mantenimento del grado da parte del militare sottoposto a giudizio disciplinare;
ii) la violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento fissato in giorni duecentosettanta a far tempo dalla notizia avuta circa la sussistenza della possibile causa di irrogazione della sanzione;
iii) l’insufficienza della motivazione con cui il Ministro della difesa ha ritenuto di convocare una nuova commissione di disciplina;
iv) l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in sede integrativa.
3. Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione I) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 1389 del divo 66/2010 sono manifestamente infondate, posto che il legislatore ha scritto la norma in questione accogliendo i principi fissati proprio dalla sentenza 62/2009 della corte costituzionale ”;
- la lettera b) dell’art. 1389 citato “ prevede che, nel caso in cui il ministro della difesa ritenga di provocare una diversa valutazione della commissione di disciplina, il tempo concesso per concludere il procedimento si considera esteso di sessanta giorni ”;
- non sussiste il difetto motivazionale, in quanto “ l’atto ministeriale ha trovato riscontro nella seconda e ricordata valutazione della commissione di disciplina ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 14 febbraio 2020 e depositato il 9 marzo 2020, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 5-10), quanto di seguito sintetizzato:
I) il T.a.r., nel delibare la questione di costituzionalità, non si sarebbe avveduto che l’art. 1389 Cod. Ordinamento Militare, nella parte in cui permette al Ministero di discostarsi in pejus dalla decisione della Commissione, viola i principi di cui all’art 25 Cost. e la norma, inoltre, sarebbe incompatibile con i principi di correttezza ed imparzialità della P.A. sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.;
II) per quanto riguarda la prospettata questione di tardività del provvedimento, il T.a.r. non avrebbe considerato che il termine massimo di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 1392 Codice dell’Ordinamento Militare assorbe anche quello previsto dall’art. 1389 lett b) del medesimo testo normativo;
II) il T.a.r. sarebbe incorso in errore anche nel ritenere insussistente il lamentato difetto motivazionale avendo l’Amministrazione utilizzato mere clausole