Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400557

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400557
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400557
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00557/2024REG.PROV.COLL.

N. 06325/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6325 del 2023, proposto dai signori -OMISSIS- nella qualità di esercenti la potestà sul loro figlio minore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori -OMISSIS- sono genitori del minore -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico (Livello 3) grave.

1.1. Con istanza del 28 settembre 2021, prot. n. -OMISSIS-, essi richiedevano, nell’interesse del minore, l’erogazione dell’assegno di cura.

1.2. Soltanto con provvedimento del 4 novembre 2022, a seguito di azione ex art. 117 c.p.a. e nomina di un commissario ad acta, è stato riconosciuto il beneficio dell’assegno di cura, a far data dalla data del verbale dell’Unità complessa interdisciplinare (U.V.I.), dell’11 luglio 2022.

1.3. I nominati genitori hanno, dunque, impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. -OMISSIS-del 25 ottobre 2022, con cui si è preso atto del verbale UVI n. 107 dell’11 luglio 2022 e, per l’effetto, provveduto a liquidare, in favore del minore, le spettanze maturate solo nel periodo luglio-settembre 2022 a fronte di una domanda presentata il 28 settembre 2021, senza arretrati;
chiedendo la condanna ex art. 30 c.p.a. al pagamento degli assegni di cura non percepiti, a causa del ritardo del Comune, con interessi e rivalutazione monetaria.

3. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar per la Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che: “ il riconoscimento del beneficio dei bisogni assistenziali non può essere retrodatato ad un momento antecedente a quello in cui è stato elaborato il verbale da parte dell’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) – quale strumento per la valutazione multidimensionale e multidisciplinare di situazioni di bisogno socio sanitario complesso (all. B. alla delibera G.R. Campania n. 325 del 30/06/2020) ”.

Il primo giudice ha, altresì, respinto, per lo stesso ordine di ragioni, la domanda risarcitoria, ancorata al ritardo dell’Amministrazione nel riconoscere la spettanza del beneficio.

4. La sentenza n. 4157 dell’11 luglio 2023 del TAR Campania, sede di Napoli, resa nel ricorso n.r.g. -OMISSIS- è stata impugnata dai signori -OMISSIS- nella qualità di esercenti la potestà sul loro figlio minore -OMISSIS-, con appello notificato in data 20 luglio 2022.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, resistendo all’impugnativa.

6. Nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Anzitutto il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione in rito, riproposta dal Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, c.p.a..

7.1. L’Amministrazione, dopo aver sostenuto in primo grado che la domanda avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’articolo 117 c.p.a. (ossia con ricorso per ottemperanza), avverso il provvedimento del Commissario ad acta , sostiene in appello, puntualizzando che, in realtà, detto ricorso avrebbe dovuto essere proposto avverso il giudice che aveva emesso l’originaria sentenza n. -OMISSIS-, sul ricorso ex art. 117 c.p.a..

7.2. L’eccezione non merita accoglimento poiché deve rilevarsi che il giudice a cui si riferisce l’appellante era proprio lo stesso T.A.R. della Campania;
e, del resto, il provvedimento del Commissario ad acta non avrebbe necessitato di alcuna specifica impugnazione o censura, trattandosi di atto meramente ricognitivo di quanto, medio tempore , posto in essere dal Comune in via spontanea, col tardivo riconoscimento del beneficio in favore del minore.

7.3. Più in generale, la domanda proposta in primo grado - e riproposta con l’appello – configura sostanzialmente una domanda di risarcimento del danno da ritardo, come tale certamente proponibile con l’ordinaria azione di condanna: di qui l’insussistenza di alcuna inammissibilità dedotta con il ricorso di primo grado.

8. Tanto premesso, e venendo al merito, il Collegio è dell’avviso che l’appello vada accolto sia pure in parte, con riferimento specifico al riconoscimento in favore degli appellanti del danno da ritardo, sussistendone, invero, tutti i requisiti quali individuati dall’ormai pacifica giurisprudenza in materia, facendo applicazione dei canoni normativi di cui agli articoli 2- bis della legge n. 241/1990 e 2043 c.c.. L’appello deve essere invece respinto nella residua parte in cui l’appellante insiste fortemente per la retrodatazione della decorrenza dell’assegno di cura perché, come ha ben evidenziato il primo giudice, l’invocato riconoscimento non può essere fatto decorrere ad un momento antecedente a quello in cui è stato elaborato il verbale da parte dell’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).

9. Residua dunque l’esame della domanda di condanna dell’Amministrazione comunale, avanzata dalla parte appellante per verificare se sussistono o meno tutti gli estremi per il riconoscimento in favore degli stessi appellanti del risarcimento del danno da ritardo.

9.1. Ritiene il Collegio che tali estremi sussistano nella specie, in quanto risultano dalla documentazione versata: i. ) provata la spettanza del “bene della vita”, essendo stato di fatto poi riconosciuto al minore il beneficio richiesto, sia pure con ritardo e a seguito dell’instaurazione del contenzioso giudiziale; ii. ) incontestata l’inosservanza dell’obbligo di provvedere da parte del Comune e, segnatamente, del termine di 30 giorni stabilito dalla delibera regionale n. 325 del 30 giugno 2020, per provvedere sull’istanza ;
iii.
) apprezzabili ictu oculi, oltre al danno patito dal minore, consistente nel non aver fruito tempestivamente del beneficio che gli sarebbe stato senz’altro riconosciuto ove l’Amministrazione fosse stata tempestiva nel provvedere, il nesso di eziologico di tale danno derivante dall’inerzia dell’Amministrazione stessa; iv.) l’ingiustizia del danno, che ha leso il legittimo affidamento dei genitori che confidavano di potersi avvalere del previsto contributo finanziario per assistere il minore disabile.

Sussiste, inoltre, l’estremo della colpa dell’ente resistente, risultando che il Comune di -OMISSIS- si è attivato soltanto a seguito dell’esito sfavorevole di un primo ricorso giurisdizionale (con la ricordata sentenza n. -OMISSIS-) e dell’insediamento del Commissario ad acta, dopo essere rimasto fino a quel momento del tutto inerte, non constando in atti l’adozione di alcun atto neanche istruttorio o interlocutorio.

10. Alla stregua delle suesposte considerazioni va, dunque, accolta soltanto la domanda di ristoro del danno non patrimoniale connesso al ritardo per cui è causa ( sub specie di disagio fisico e psichico cagionato dal ritardo nel conseguimento del beneficio) e, in particolare, la domanda subordinata di liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c.

10.1. Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la prova del danno nell’ an sussista, essendo di intuitiva evidenza che non è la stessa cosa - sotto il profilo sia assistenziale che economico - che l’assegno intervenga un anno prima o dopo rispetto alla crescita di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico.

11. Con riguardo alla quantificazione del danno da liquidare, esso va definito in via equitativa nella somma complessiva di € 5.000,00, come infra meglio indicato.

12. Non può, invece, essere accolta la domanda di riconoscimento del beneficio nella sua integralità (€ 1200,00 dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022, ossia n. 10 ratei per l’importo complessivo di euro 12.000,00), per tutto il periodo in cui si è protratta l’inerzia del Comune: infatti, poiché l’assegno de quo , secondo la già ricordata delibera n. 325/2020, ha durata massima di un anno (circostanza riconosciuta dagli stessi appellanti) ed è, dunque, stato percepito per un anno a partire dalla data (11 luglio 2022) del suo intervenuto riconoscimento, il riconoscimento integrale di ulteriori provvidenze si tradurrebbe in una indebita locupletazione per gli istanti, che finirebbero per percepire più di quanto sarebbe stato possibile in base alla normativa di riferimento.

13. Va, pertanto, accolta soltanto la domanda di ristoro del danno non patrimoniale connesso al ritardo per cui è causa e, in particolare, la domanda subordinata di liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c..

14. In conclusione, l’appello deve essere accolto, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, in via equitativa, condannando il Comune di -OMISSIS- al risarcimento del danno da ritardo causato dal comportamento dei rispettivi uffici, che ha precluso la possibilità della parte appellante di usufruire del previsto assegno di cura per l’arco temporale successivo alla propria domanda ed antecedente al sopravvenuto tardivo riconoscimento del beneficio.

15. Il predetto danno può essere come detto liquidato forfetariamente, in via equitativa, in misura di € 5.000,00, tenuto conto che: a ) che il beneficio massimo erogabile era di € 14.400,00 (€ 1.200,00 x 12); b ) il periodo coperto dal ritardo non comprende affatto tutto il 2021, come si assume nell’appello, essendo stata l’istanza presentata solo il 28 settembre 2021, e si è concluso col riconoscimento intervenuto in data 11 luglio 2022; c ) che, pertanto, tenendo conto anche dei 30 giorni che l’Amministrazione avrebbe avuto a disposizione per provvedere, il danno da risarcire afferisce a un periodo di 7 mesi (dicembre 2021-giugno 2022).

16 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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