Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-06-30, n. 201602947

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-06-30, n. 201602947
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602947
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01192/2016 REG.RIC.

N. 02947/2016REG.PROV.COLL.

N. 01192/2016 REG.RIC.

N. 09692/2015 REG.RIC.

N. 10749/2015 REG.RIC.

N. 00688/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2016 proposto dall’azienda agricola A srl, rappresentata e difesa dagli avvocati F L e P F, con domicilio eletto presso l’avv. F L in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito anche AGCM o Antitrust o Autorità), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Eco-Trass srl, A srl, Evergreen Italia srl, CRE -Centro Ricerche Ecologiche spa, Sud Seveso Servizi spa; Uniacque spa, quest’ultima rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Amorese, Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Cerulli Irelli in Roma, Via delle Quattro Fontane, 20;



-sul ricorso numero di registro generale 9692 del 2015 proposto dal Centro Ricerche Ecologiche spa (CRE spa), rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso l’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;



contro

AGCM, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Sud Seveso Servizi spa, Eco-Trass srl, Evergreen Italia srl, A srl; Uniacque spa, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata; Azienda Agricola A srl, rappresentata e difesa dagli avvocati F L e P F, con domicilio eletto presso lo Studio LCA in Roma, Via G. P. Da Palestrina, 47;



-sul ricorso numero di registro generale 10749 del 2015 proposto da Evergreen Italia s.r.l. , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Bricchi, Stefano Cassamagnaghi ed Ermanno Vaglio, con domicilio eletto presso lo Studio legale ass. Pirola Pennuto Zei in Roma, viale Castro Pretorio, 122;



contro

AGCM, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Sud Seveso Servizi spa, A srl, Azienda Agricola A srl, Eco-Trass srl, CRE - Centro Ricerche Ecologiche spa; Uniacque spa, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;



-sul ricorso numero di registro generale 688 del 2016 proposto da Eco-Trass srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo, P F e F C, con domicilio eletto presso l’avv. F C in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;



contro

AGCM, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;



nei confronti di

Azienda Agricola A srl, A srl, Evergreen Italia srl, Centro Ricerche Ecologiche spa, Sud Seveso Servizi spa; Uniacque spa, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;



per la riforma

-quanto al ricorso n. 1192 del 2016:

della sentenza del Tar Lazio -Roma -Sezione I, n. 12933 del 2015, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria;

-quanto al ricorso n. 9692 del 2015:

della sentenza del Tar Lazio- Roma -Sezione I, n. 12934 del 2015, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria;

-quanto al ricorso n. 10749 del 2015:

della sentenza del Tar Lazio - Roma: Sezione I n. 12932 del 2015, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria;

-quanto al ricorso n. 688 del 2016:

della sentenza del Tar Lazio -Roma -Sezione I, n. 12931 del 2015, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria;


Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGCM e dell’interveniente “ad opponendum” Uniacque spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 maggio 2016 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati Cardarelli per delega di Lattanzi, Giuseppe Cerulli Irelli per delega di Amorese, Sarrocco per delega di Vaiano, Todarello, Cassamagnaghi, e gli avvocati dello Stato Varrone e Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO


1.Gli appelli in epigrafe (n. 9692 del 2015 -CRE, n. 10749 del 2015 -Evegreen, n. 688 del 2016 –Eco –trass e n. 1192 del 2016 –A) hanno a oggetto le sentenze nn. 12934, 12932, 12931 e 12933 del 2015, pressoché identiche tra loro nelle motivazioni in diritto, con le quali la prima sezione del Tar del Lazio ha respinto, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell’Autorità, i ricorsi proposti dalle società citate avverso il provvedimento proc. n. I /765, adottato nell’adunanza del 3 febbraio 2015, con il quale l’AGCM, a conclusione del procedimento I /765, avviato in data 11 giugno 2013, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 287 del 1990 nei confronti delle società CRE, A, Sangalli Giancarlo, Eco –trass, Var e Redaelli Piergiorgio, successivamente esteso alle società Evergreen e A, ha stabilito, per quanto in questa sede più rileva, che CRE, Evergreen, Eco trass e A hanno posto in essere un’unica complessa e continuata intesa orizzontale in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili ; e ha irrogato, alle società ricorrenti e odierne appellanti, sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a € 1.235.045 (CRE), 1.040.026 (Evergreen), 463.946 (Eco –trass) e 847.256 (A).

Nel gennaio del 2012 era pervenuta all’Autorità una segnalazione, successivamente integrata nel maggio 2012, da parte di una stazione appaltante -la società Sud Seveso-, relativa a una possibile intesa anticoncorrenziale tra le società CRE, A, Sangalli, Eco -trass, Var e Redaelli, nell'ambito della partecipazione a una gara svoltasi nel 2011 per la gestione del servizio di recupero e smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue, in alcuni comuni della Provincia di Como.

Le segnalazioni evidenziavano che le imprese suddette, tutte attive nel settore della gestione dei rifiuti, dalla fase della raccolta fino allo smaltimento e al riciclaggio, avevano inizialmente mostrato un interesse concreto a partecipare alla gara, giungendo fino all'effettuazione del c. d. "sopralluogo" degli impianti. Tuttavia, solo l'impresa già affidataria del servizio, vale a dire la società CRE, aveva poi formulato un'offerta per aggiudicarsi nuovamente l'appalto, avvalendosi del suo principale concorrente, la società A, per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo previsti nel bando. Tutte le altre imprese -che, ad avviso della denunciante, sarebbero state in grado di partecipare autonomamente alla gara- avevano, invece, rinunciato. La stazione appaltante segnalante lamentava, in particolare, il modestissimo ribasso del prezzo formulato da CRE, rispetto alla base di gara (73,90 Euro/T, rispetto a 74 Euro/T), ritenendo tale offerta giustificabile solo dalla certezza di essere l'unica impresa concorrente.

A seguito di ulteriori verifiche compiute d'ufficio, l’11 giugno 2013 l'Autorità deliberava l'avvio del procedimento istruttorio n. I/765 nei confronti di CRE, A, Sangalli, Eco-trass, Var e Redaelli, per intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, allo scopo di accertare l'esistenza di un coordinamento volto a limitare il confronto concorrenziale fra tali imprese nella partecipazione alle procedure, per l'affidamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei fanghi che derivano dalla depurazione delle acque di fognatura, svoltesi nelle Regioni Lombardia e Piemonte dal 2008 al 2012, e quindi alla ripartizione degli appalti aggiudicati.

Il 19 giugno 2013 venivano svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle società A, Eco-trass, CRE, Var, Sangalli e Redaelli, e il 15 gennaio 2014 l'Autorità deliberava di estendere soggettivamente il procedimento a Evergreen e A, presso le cui sedi venivano eseguiti accertamenti ispettivi ulteriori.

Con atto in data 8 ottobre 2014 l’Autorità comunicava alle società le risultanze istruttorie (CRI) precisando le contestazioni mosse in sede di avvio del procedimento. Su istanza delle imprese il termine di chiusura del procedimento veniva prorogato all'8 febbraio 2015.

Al termine del procedimento l'Autorità, con provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, ha deliberato, come accennato sopra:

a) che le società ALAN S.r.l., AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.r.l., CRE S.p.A., ECOTRASS S.r.l. e EVERGREEN ITALIA S.r.l. hanno posto in essere un'unica complessa e continuata intesa orizzontale in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90, avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione ad un complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili;

b) che le società ALAN S.r.l., AZIENDA AGRICOLA ALLEVI s.r.1., CRE S.p.A. ECOTRASS S.r.l. e EVERGREEN ITALIA S.r.l. si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata» (non sono risultati, invece, sussistere elementi idonei a comprovare che le società Redaelli, Sangalli e Vara avessero partecipato alla intesa contestata in violazione dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990-

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