Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-15, n. 201004575
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04575/2010 REG.DEC.
N. 07992/2008 REG.RIC.
N. 08112/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2008, proposto dal Comune di Blera, rappresentato e difeso dagli avv. E M e C N, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;
contro
Ray Way S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G d Vini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via A. Bertoloni, 44;
nei confronti di
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Chiovenda, 106;Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;Ministero delle comunicazioni e Ministero per i beni e le attivita' culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Viterbo, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nel Lazio-Sezione di Roma, Universita' Agraria di Blera, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus, Associazione Italia Nostra, Comitato Forum Etruria, Societa' Italiana Cavallo e Ambiente Onlus, Lorenzoni Rodolfo, Bernardelli Patrizia, Fravolini Maria Antonietta, n.c.;
Sul ricorso numero di registro generale 8112 del 2008, proposto dall’Università agraria di Blera, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Federico, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Velletri, 35;
contro
Ray Way S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G d Vini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via A. Bertoloni, 44;
nei confronti di
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. M F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Chiovenda, 106;
Comune di Blera, Provincia di Viterbo, Ministero delle Comunicazioni, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature-Onlus, Associazione Italia Nostra-Onlus, Comitato Forum Etruria Lorenzini Rodolfo, Bernardelli Patrizia, Fravolini Maria Antonietta, n.c.;
per la riforma
quanto al ricorso n. 7992 del 2008:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma: Sezione II-bis n. 05214/2008, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIO.
quanto al ricorso n. 8112 del 2008:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma: Sezione II-bis n. 05214/2008, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO RADIO.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Consigliere di Stato M M e uditi per le parti gli avvocati Michetti, Mozzillo per delega dell’avv. d V, F, l’Avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RAI WAY S.p.a. ha presentato un progetto per la costruzione di un nuovo centro trasmittente ad Onde Medie su un terreno situato in località Civitella Cesi (località Terzolo) nel territorio del Comune di Blera (VT);in particolare con istanza presentata il 31 maggio 2004 ha chiesto l’autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, dichiarando contestualmente la conformità del progetto ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;la Commissione edilizia, sulla scorta di una non ritenuta conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente espressa dal responsabile del procedimento, ha formulato parere sfavorevole sull’istanza, giungendosi, infine, all’adozione del provvedimento comunale n. 37487 (prot. n. 4947) del 27 settembre 2004, con cui è stato denegato il permesso di costruire.
Avverso tale provvedimento RAI Way S.p.a. ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per Il Lazio che lo ha accolto con sentenza n. 6056 del 2006 (confermata con sentenza di questo Consiglio n. 6475 del 2007), con salvezza delle ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione comunale, la quale ha quindi riavviato il procedimento convocando conferenza di servizi ai sensi dell’art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, al cui esito ha adottato il provvedimento motivato di conclusione del procedimento, n. 7389 del 12 dicembre 2006, con cui la richiesta della società ricorrente è stata dichiarata inammissibile.
2. RAI Way S.p.a.:
2.1. con ricorso n. 1087 del 2007 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento:
-del provvedimento del Comune di Blera, Ufficio Tecnico – Settore IV, n. 7389 del 12 dicembre 2006, con cui è stato determinato di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni interessate in sede di Conferenza di servizi dichiarando non ammissibile la richiesta di RAI Way S.p.a. della realizzazione di un nuovo centro trasmittente O.M. in Blera Località Terzolo, nonché di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso ed in particolare: della nota n. 4972 del 4 settembre 2006 con cui il Comune di Blera ha convocato la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003;del verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 3 ottobre 2006;del parere contrario espresso in sede di Conferenza di servizi dalla Regione Lazio – Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area difesa del Suolo;del parere contrario espresso in sede di Conferenza di servizi dalla Regione Lazio – Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura Area Usi Civici e Diritti Collettivi;dell’astensione espressa in sede di Conferenza di servizi dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;dell’astensione espressa in sede di Conferenza dei servizi dalla Regione Lazio, dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l’Ambiente;del parere contrario espresso dalla Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente, in sede di Conferenza di servizi del 3 ottobre 2006;del parere contrario espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, in sede di Conferenza di servizi;del parere contrario espresso dal Comune di Blera, Settore Urbanistica ed Edilizia il 3 ottobre 2006;
-con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del parere tecnico dell’ARPA Lazio, Sezione provinciale di Viterbo, con cui è stato riesaminato il parere già rilasciato dalla medesima agenzia il 19 novembre 2004 sulla richiesta presentata dalla società ricorrente per l’installazione di una stazione radio OM, “Roma Blera – Civitella Cesi”, trasmesso al Comune di Blera con nota n. 4409 del 9 luglio 2007, mai comunicato a RAI Way e depositato nel presente giudizio dal Comune di Blera in data 26 luglio 2007;
2.2. con ricorso n. 8582/2007, proposto al medesimo Tribunale amministrativo, ha chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 06/2007 del 23 maggio 2007, rilasciato dal Comune di Blera Sportello Unico per l’edilizia, a favore dell’Università Agraria di Blera per la realizzazione di un fabbricato agricolo zootecnico di uso collettivo, con annessa civile abitazione per guardiania ed aula didattica, conosciuto a seguito del deposito in Consiglio di Stato il 13 giugno 2007.
3. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 5214 del 2008, riuniti i ricorsi, ha accolto il primo, e per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”;ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di interesse ad agire.
Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
4. Con gli appelli in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
Il Ministero delle comunicazioni ha depositato memoria chiedendo di essere estromesso dal giudizio, non mettendo in dubbio la sentenza impugnata la competenza di organi dello Stato nel procedimento amministrativo di autorizzazione tecnica e alla localizzazione della stazione radio OM di cui si tratta.
5. All’udienza del 15 giugno 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli vanno riuniti e trattati congiuntamente in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Nell’appello n. 7792 del 2008 la sentenza impugnata è anzitutto censurata, per avere respinto le eccezioni:
-a) di tardività del ricorso di primo grado, asserita poiché il ricorso è stato notificato il 27 gennaio 2007 nonostante la partecipazione di RAI Way alla conferenza di servizi e la sua conoscenza, perciò, della lesività della determinazione conclusiva ivi assunta sin dal 3 ottobre 2006, avendo affermato il giudice di primo grado che, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, l’attività della conferenza non ha natura di provvedimento definitivo, mentre al contrario, si sostiene nell’appello, il provvedimento finale dell’amministrazione procedente ha carattere meramente dichiarativo della determinazione conclusiva suddetta, che è immediatamente esecutiva, autonomamente impugnabile e a cui il provvedimento conclusivo deve essere conforme;
b) di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e/o di legittimazione e/o titolarità del diritto, asserita per non avere la concessionaria titolo a svolgere il servizio pubblico generale a seguito della scadenza del contratto triennale di servizio tra la RAI e il Ministero delle comunicazioni il 31.12.2005, avendo invece affermato la sentenza, senza alcuna specifica motivazione al riguardo, la validità del contratto di servizio in essere fino alla stipula del successivo.
3. Nel merito la sentenza è censurata, per non avere considerato che:
a) la sottoposizione del procedimento alla disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 259 del 2003 (art. 87), con esclusione di quella di cui al Testo unico in materia di edilizia, di cui al d.lgs. n. 380 del 2001, in essa affermata, comporta che le opere in questione sono invero localizzabili in qualsiasi zona del territorio comunale, in quanto equiparate ad opere di urbanizzazione primaria, salvi però espressi divieti (come richiamato nella precedente sentenza n. 6056 del 2006), e che, nella specie, l’art. 54, comma 1, lettera A), della legge regionale del Lazio n. 38 del 1999 vieta ogni attività di trasformazione in area agricola;
b) il Comune ha proceduto, come anche statuito nella precedente sentenza n. 6056 del 2006, al puntuale riscontro delle limitazioni gravanti sull’area per l’esistenza di diritti reali di godimento, dovendo concludere per l’impossibilità della realizzazione dell’opera alla luce dei sussistenti usi civici ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1998, il cui divieto è superabile soltanto per la esecuzione di opere pubbliche autorizzate dalla Regione e sussistendo le previste condizioni;
c) Il Comune ha adottato il provvedimento sulla scorta dei pareri resi nella conferenza di servizi, non essendo perciò “generiche” le motivazioni dell’atto, come erroneamente statuito nella sentenza di primo grado;
d) la conferenza di servizi è stata regolarmente formata e organizzata, non sussistendo l’incertezza, indicata nella sentenza, su quali fossero le Amministrazioni con diritto di voto, puntualmente individuate con riscontro delle deleghe, né l’asserita carenza di legittimazione di alcuni organi presenti;
e) è erroneo il rilievo per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto informare la società istante sulla necessità di redigere uno studio di valutazione di incidenza, dal momento che tale obbligo è previsto dalla legge;
f) è erronea la censura, invece accolta, per cui la Regione avrebbe indebitamente partecipato alla conferenza di servizi con sette articolazioni, considerato, al contrario, che l’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede la partecipazione alla conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, potendo perciò ben essere presenti più d’uno di tali rappresentanti in relazione alla complessità della materia trattata.
4. Nell’appello n. 8112 del 2008 è anzitutto riproposta l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado deducendo il medesimo motivo richiamato sopra sub 2.a).
La sentenza impugnata è quindi censurata nel merito, per avere affermato, riguardo ai diritti di uso civico amministrati dall’Università Agraria di Blera e dal Comune di Blera, che: le attività così garantite insistono su particelle marginali non pregiudicate dalla installazione del Centro Onde Medie stante il pieno rispetto in tali zone del prescritto limite sanitario di esposizione, pari a 6OV/m;il divieto di edificazione nelle aree sottoposte a vincolo paesistico, come quelle rassegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, può essere derogato per ragioni di interesse generale, ai sensi dell’art. 82, comma 5, lettera h), del d.P.R. n. 616 del 1977, come sarebbe anche desumibile dall’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1998, nonché, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, per la realizzazione di opere pubbliche assentite dalla Regione, con la verifica delle concrete modalità di compatibilità con gli esistenti usi civici.
Con ciò, si sostiene nell’appello, non si è considerato (anche in contrasto con la sentenza di questo Consiglio n. 6475 del 2007): a) che l’impianto in questione non può risultare compatibile dato il turbamento provocato per l’estesa attività di pascolo collettivo dalla sussistenza di “valori di campo elettrico superiori ai 6V/m”, in particolare registrati su talune aree, come attestato dal responsabile del servizio tecnico comunale del Comune di Blera (in data 5.1.2005) e, comunque, a causa della necessità di un’area libera nel raggio di 1 km dall’impianto;b) che in base alla normativa sugli usi civici il loro mutamento di destinazione può aversi soltanto a fronte di un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti non potendo, in quest’ottica, definirsi “marginali” i 50 ettari destinati al pascolo collettivo, e che tale mutamento, che precede qualsiasi profilo paesistico, è sottoposto alle speciali procedure di autorizzazione di cui all’art. 12 della legge 16.6.1937, n. 1766 (riguardante il riordinamento degli usi civici), a loro volta pregiudiziali per l’applicazione della citata legge regionale n. 24 del 1998.
5. La Regione Lazio ha depositato memoria difensiva recante argomentazioni convergenti con quelle esposte negli appelli in esame.
6. Si esaminano anzitutto le eccezioni, di cui sopra sub.