Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-19, n. 202103133

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-04-19, n. 202103133
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103133
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2021

N. 03133/2021REG.PROV.COLL.

N. 09090/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9090 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati M B, P M C A D G, G T, con domicilio digitale come da PEC indicata ina tti e domicilio fisico presso lo studio G T in Roma, viale G. Mazzini 11;

contro

Arpea- Agenzia Regionale Piemontese per Le Eroga-Zioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati U G, C M, A M, con domicilio eletto presso lo studio C M in Roma, via Sabotino 45;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita,174;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, depositata il 9 luglio 2020, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento:

- del provvedimento emesso da A.R.P.E.A. n. -OMISSIS- in data 6 febbraio 2013, recapitato a mezzo raccomandata A/R alla -OMISSIS- ricorrente in data 22 febbraio2013, con il quale era intimato di restituire all’A.R.P.E.A. medesima entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento della predetta comunicazione la somma di euro 260.594,55;

- di ogni ulteriore atto presupposto conseguente e conseguenziale anche non noto, ivi compresa la nota di A.R.P.E.A. n. -OMISSIS- in data 19 settembre 2012, nonché la nota della Regione Piemonte, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche 3 agosto 2012 prot. -OMISSIS-;

nonché per la declaratoria di nullità della concessione Regionale 1 aprile -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 1, co. 17, d.l. 183 del 2020 che proroga quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 con riferimento allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato sino alla data del 30 aprile 2021;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arpea- Agenzia Regionale Piemontese per le Eroga-Zioni in Agricoltura e della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati M B, Paolo Maria Cisa Asinari di Gresy, Massimo Sciscot e Emanuele Iudici su delega dell'avvocato A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Ai fini della decisione della presente controversia, che è caratterizzata da una particolare complessità, appare necessario definire con attenzione l’oggetto del giudizio.

La questione oggetto del presente giudizio, infatti, attiene ad una articolata vicenda, nella quale - a seguito di riassunzione da parte della -OMISSIS- del ricorso per l’annullamento dei provvedimenti sopra specificati - il giudice di primo grado non condivideva il precedente esito del giudizio (che aveva visto la dichiarazione di nullità della concessione stipulata con la Regione ed il conseguente annullamento del provvedimento di recupero) bensì, sulla base della verificazione esperita, valorizzava il limite di 340,00 ha originariamente asseritamente (secondo l’interpretazione del giudice di primo grado) previsto, sia pur senza la precisazione dei mappali di riferimento dei terreni regionali destinati al pascolo.

I provvedimenti impugnati traggono la loro motivazione dalla dichiarazione di superfici di pascolo (per 507,33 ettari), divergente da quella indicata nel contratto di concessione in misura superiore al margine percentuale di tolleranza stabilito dall’art. 51 del regolamento CE n. 796/2004 e dall’art. 58 del regolamento CE n. 1122/2009.

L’appellante, al contrario ribadisce che la dichiarazione della superficie avveniva sulla base degli atti antecedenti alla specificazione della superficie solo nel 2012 e che pertanto era stata fatta in buona fede, nonché l’erroneità della pronunzia del primo giudice in ordine alla valutazione dell’interesse alla dichiarazione di nullità della concessione.

II – Anche l’ iter processuale deve essere sintetizzato.

L’-OMISSIS- promuoveva ricorso innanzi al TAR Piemonte impugnando la determina di ARPEA -OMISSIS- 06/02/2013 con la quale veniva richiesta la restituzione della somma di € 260.594,55.

Si costituivano sia la Regione Piemonte sia l’ARPEA per resistere.

Esaurita la fase istruttoria, nella quale era esperita una verificazione affidata al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Torino, nella persona del -OMISSIS-, era emessa la sentenza 17 dicembre 2014-26 febbraio 2015 -OMISSIS-, che accoglieva il ricorso con conseguente annullamento della determinazione di ARPEA impugnata, previa declaratoria di nullità della concessione regionale 10 aprile 2006 rep. -OMISSIS- per assoluta indeterminatezza dell’oggetto.

In particolare la sentenza disponeva: “ nell’atto di concessione rep. -OMISSIS- del 10 aprile 2006, la Regione Piemonte ha indicato descrittivamente i terreni di pascolo assegnati all’-OMISSIS-, ha individuato i fogli catastali, tutti interessati “in parte”, ed ha tralasciato di individuare puntualmente l’elenco dei mappali. Ciò ha fatto soltanto a posteriori, in una nota scritta indirizzata all’A.R.P.E.A. nel 2012, quando ormai il rapporto concessorio si era esaurito. In detta nota, peraltro, la Regione ha lasciato intendere che la superficie complessiva concessa all’azienda fosse sì pari a 340 ettari, ma che la concreta individuazione e localizzazione dei terreni (entro il limite dei 340 ettari) fosse rimessa liberamente alla stessa azienda concessionaria.

Un’indeterminatezza così grave dell’oggetto della concessione amministrativa ne comporta l’insanabile nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Non può ammettersi infatti, che l’amministrazione proprietaria conceda in godimento l’intera estensione dei terreni, senza specificarne gli estremi catastali, ed al contempo rimetta al privato concessionario l’esatta specificazione dei pascoli entro un limite massimo di superficie.

4.4. La nullità della concessione regionale rep. -OMISSIS- del 10 aprile 2006, per assoluta indeterminatezza del suo oggetto, determina l’illegittimità del provvedimento con il quale l’A.R.P.E.A. ha disposto la decadenza dal premio ed ingiunto all’azienda ricorrente la restituzione dell’intero importo dei contributi comunitari percepiti per le annualità 2007 – 2011.

Difetta, infatti, il presupposto oggettivo per l’applicazione della misura sanzionatoria prevista dall’art. 51 del regolamento CE n. 796/2004 e dall’art. 58 del regolamento CE n. 1122/2009.

L’amministrazione preposta ai controlli non poteva legittimamente quantificare l’entità dello scostamento tra superficie di pascolo dichiarata e superficie ammessa, poiché l’estensione di quest’ultima è stata stimata sulla base di un provvedimento regionale di concessione affetto da nullità per indeterminatezza dell’oggetto (nullità evidentemente imputabile all’amministrazione concedente, che non può andare in danno dell’azienda concessionaria).

5. Ne discende la fondatezza dell’impugnativa, sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria .”

Avverso tale pronuncia ARPEA promuoveva appello, contestando l’irritualità della decisione quanto al rilievo d’ufficio della nullità della sopra citata concessione per violazione del principio del contraddittorio.

Questa Sezione, con sentenza 30 aprile 2019 -OMISSIS-, annullava la sentenza di primo grado nella parte in cui rilevava d’ufficio la nullità della concessione senza che di tale profilo fosse stato dato avviso alle parti ex art. 73 co. 3 c.p.a., impedendo che sullo stesso fosse garantito il contraddittorio e rinviava al primo giudice.

Pertanto l’originaria ricorrente riassumeva il giudizio innanzi al TAR Piemonte con ricorso notificato il 17 giugno 2019, deducendo, altresì, per la declaratoria di nullità della concessione regionale 10 aprile 2006 rep. -OMISSIS- per assoluta indeterminatezza dell’oggetto.

Il T.A.R. Piemonte, con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 luglio 2019, disponeva la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, di seguito emetteva la sentenza n. -OMISSIS- con la quale respingeva il ricorso, operando un revirement rispetto alla precedente decisione assunta nel 2015.

Tale pronunzia forma oggetto del presente appello.

III – con riferimento al procedimento di recupero di contributi comunitari percepiti in conseguenza delle Domande Uniche dal 2007 al 2011 con nota prot. -OMISSIS- del 19 settembre 2012 vale mettere in evidenza che ARPEA respingeva le osservazioni mosse dall’-OMISSIS- e, accertando un discostamento tra le superfici indicate nelle DUP presentate dall’-OMISSIS- per una misura superiore a quella indicata nei titoli di riferimento, richiedeva la restituzione della somma di € 260.594,55.

A fronte di tale provvedimento si confrontano le tesi dell’-OMISSIS-e dell’Amministrazione.

Secondo l’esposizione svolta dall’appellante, sin dagli anni ’80, l’-OMISSIS- siglava con l’Amministrazione Regionale diversi atti di rinnovo di concessione d’uso dei terreni di proprietà regionale ad uso pascolivo;
in particolare, sino al 1999 l’-OMISSIS-aveva in concessione d’uso i terreni costituenti l’-OMISSIS- siti nel territorio del Comune di -OMISSIS-.

Le -OMISSIS- venivano individuate con rinvio ai fogli catastali che le costituiscono (-OMISSIS-);

A far data dal rinnovo di concessione del 1999, l’oggetto della stessa si estendeva ai “ terreni di proprietà della Regione Piemonte facenti parte della -OMISSIS- ” siti nel comune di -OMISSIS-.

In particolare il primo capoverso di pagina 2 della concessione del 1999 così recitava: “ i terreni sopra indicati sono TUTTI quelli costituenti la -OMISSIS- ”;
alle originarie -OMISSIS- e -OMISSIS- se ne aggiungono altre, tutte insieme costituenti i terreni di proprietà della Regione Piemonte, facenti parte della -OMISSIS- e siti nel comune di -OMISSIS-;
l’estensione risulterebbe, altresì, dalla determina con la quale è stato autorizzato il rinnovo della concessione del 1999 con riferimento alla determinazione del nuovo canone di conduzione.

Sicché la concessione del 1999, atto originante il rapporto concessorio tra le parti in riferimento al totale dei terreni facenti parte della -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS- non opererebbe limiti di localizzazione territoriale o di superficie utilizzabile, salvo la specifica indicazione della superficie utilmente pascolabile.

I rinnovi successivi confermerebbero che l’oggetto della concessione è costituito dai “ terreni facenti parte della -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS- ”.

I terreni di proprietà regionale siti nel comune di -OMISSIS- e facenti parte della -OMISSIS- si estendono su una superficie di circa 780 Ha, così come sarebbe ampiamente dimostrato dalla perizia tecnica dello Studio -OMISSIS- alla quale la parte fa rinvio, da cui risulterebbe catastalmente specificamente che la proprietà regionale si estende per 779,65 ha, secondo quanto sarebbe anche confermato dal fax della Regione Piemonte al CAA Coldiretti datato 29 maggio 2007, dal quale si ricava che la superficie regionale si estende su Ha 773,1479 e nelle comunicazioni datate 12 giugno 2012 -OMISSIS- e 03 agosto 2012 dirette ad

Arpea.

L’-OMISSIS-avrebbe, pertanto, dichiarato i mappali in domanda unica facendo riferimento agli unici dati di cui disponeva: i fogli mappali così come risultanti dal provvedimento concessorio ed il riferimento operato dalla concessione originaria del 1999 alla superficie effettivamente utilizzabile per il fabbisogno della mandria, come documentato anche dai modelli 7 relativi alle campagne dal 2007 al 2012 e considerati gli esiti positivi dei controlli e dei pagamenti delle campagne precedenti.

L’-OMISSIS-, dunque, per il tramite del CAA Coldiretti, avrebbe proceduto con le medesime modalità alla presentazione delle Domande Uniche 2008, 2009, 2010 e 2011 indicando terreni per una superficie di ha 507,33.

Nel corso del 2012 la Regione Piemonte bandiva ben 3 gare per l’aggiudicazione dei terreni pascolivi costituenti la -OMISSIS- siti nel comune di -OMISSIS-;
per la prima volta sarebbe, in questa occasione, comparso l’elenco dei mappali costituenti la proprietà regionale, emergendo numerose contraddizioni ed anomalie in merito all’estensione della proprietà regionale.

IV - Avverso la sentenza di rigetto, pertanto, l’appellante propone i motivi di censura di seguito specificati.

1 - Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a un punto decisivo del giudizio. Violazione di legge con riferimento agli artt. 21 septies l.7 agosto 1990 n. 241, 1418 c.c. 1323 c.c., 1325 c.c., 1346 c.c. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c., 1366 c.c. e 1367 c.c. e s.m.i.. Sarebbe errata la sentenza laddove ha ritenuto non sussistessero i presupposti per la declaratoria di nullità della concessione regionale 10 aprile 2006 rep. -OMISSIS- per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto in quanto “ anche se i pascoli erano definiti in modo impreciso quanto alla loro collocazione (sia nella concessione che nelle istanze di rinnovo della concessione presentate dalla ricorrente;
solo con nota del 3 agosto 2012 la Regione ha specificato i mappali oggetto di concessione, allorché ha comunicato all’Arpea che si tratta di “particelle di proprietà regionali rientranti nel perimetro geograficamente identificativo nel contratto di cui sopra, all’interno del quale il concessionario aveva la disponibilità di utilizzare quei terreni ritenuti più idonei per l’uso indicato nel contratto di concessione, nel limite inderogabile della superficie pari a circa340 ettari” non è così quanto alla loro estensione. Questo elemento, unitamente alle sia pur vaghe indicazioni della denominazione del pascolo e dei fogli di mappa, consente di escludere la nullità per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della concessione del 2006”
.

I principi in materia di invalidità ed, in specie, di nullità degli atti giuridici, ed in particolar modo in materia di nullità del contratto sarebbero applicabili anche dinanzi a un atto o un provvedimento amministrativo, stante il disposto dell’art. 21 septies L. n. 241/1990.

Il verificatore ha precisato che, è vero che “ l’unico dato certo è quello relativo ai circa 340.00.00 ha, che la concessione indica chiaramente per la “superficie complessiva ”. Il verificatore, tuttavia, non affermerebbe che quella è la superficie complessiva, ma soltanto che, a suo avviso sarebbe l’indicazione contenuta nella concessione, dato che, tuttavia, rappresenta un’interpretazione meramente soggettiva;
le concessioni si limiterebbero, invece, a riportare il dato dei 340 ha, senza precisare che essa deve essere intesa quale limite invalicabile all’attività di pascolamento.

In altri termini, il verificatore avrebbe formulato un’attività di ermeneutica giuridica.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che lo stesso verificatore, in ordine alla richiesta di determinare l’estensione complessiva dei terreni concessi, ritiene impossibile stabilirlo in modo oggettivo, rilevando (pag. 17) “ una criticità nella concessione, perché indicando solo i fogli catastali, tutti interessati “in parte”, non vi è alcun modo oggettivo di stabilire l’esatta consistenza né l’ubicazione precisa di detti pascoli ”.

La predetta relazione, inoltre, afferma che “ nell’impossibilità di stabilire oggettivamente le superfici, tentiamo di stimarle, partendo con il comprensorio a 6 pascoli indicato per il periodo 1996-99, e passando poi all’estensione del -OMISSIS-, come previsto per il 2000-05 ed impiegando un’attribuzione arbitraria dei fogli che faccia salva la logica …..”. La verificazione stessa precisa che quel dato di 340 ha non può essere inteso come un limite desumibile dalla concessione, ammettendo che “ tuttavia, a tale superficie verrà attribuito, in seguito, un significato diverso dalla stessa Regione Piemonte, come avremo modo di constatare con l’esame della comunicazione ad ARPEA del 2012 (-OMISSIS- agli atti)”.

Pertanto, dovrebbe concludersi che il verificatore ritiene che tale conclusione derivi dall’interpretazione fornita dalla Regione a tale atto allorquando precisa che l’indeterminatezza dell’atto concessorio “ è stata risolta solo dalla citata comunicazione che la Regione ha inviato ad ARPEA il 3 agosto 2012 (-OMISSIS-) su richiesta di quest’ultima (26 luglio 2012 prot. -OMISSIS-) indicando finalmente in elenco i mappali che non aveva “ritenuto indispensabile inserire negli atti” ponendo come vincolo la localizzazione territoriale e la superficie utilizzabile” .

2 - Illogicità e contraddittorietà su un punto decisivo del giudizio. Violazione di legge con riferimento agli artt. 21 septies l. n. 241 del 1990, 1418 c.c. 1323 c.c., 1325 c.c., 1346 c.c. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c., 1366 c.c. e 1367 c.c. e s.m.i..

In via subordinata, ove non fosse accolto il primo motivo, non sarebbe superabile la necessità di declaratoria della nullità della concessione. Si desume anche dalla nota della Regione Piemonte 3 agosto 2012 citata nella sentenza, che nell’ambito dei terreni concessi “ il concessionario aveva la disponibilità di utilizzare quei terreni ritenuti più idonei per l’uso indicato nel contratto di concessione, nel limite inderogabile della superficie pari a circa 340 ettari ”.

In punto, si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente precisato che non sfugge alla declaratoria di nullità un contratto il cui oggetto non sia desumibile dagli elementi contenuti nel relativo atto scritto ma sia rimessa ad una successiva scelta di una delle parti (cfr. ex multis Cass., II, 2 dicembre 2013, n.26988;
Cass., II, 3 agosto 1992, n.9232).

3 - Illogicità e contraddittorietà su un punto decisivo del giudizio. Violazione di legge con riferimento agli artt. 21 septies l. n. 241 del 1990 , 1418 c.c. 1323 c.c., 1325 c.c., 1346 c.c. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c., 1366 c.c. e 1367 c.c. e s.m.i., poiché la nullità dell’atto amministrativo sarebbe insanabile ed insuscettibile di sanatoria tacita, conversione tacita o aquiescenza tacita o per facta concludentia.

4 - Illogicità e contraddittorietà su un punto decisivo del giudizio. Violazione di legge con riferimento agli artt. 1362 e 1367 c.c. e s.m.i..

L’argomentazione con la quale la sentenza di primo grado ha ritenuto non vi fossero i presupposti per la declaratoria di nullità della concessione risulterebbe anche erronea per la sua contrarietà alle norme in materia di interpretazione contrattuale.

Il dato relativo alla superficie complessiva di 340 ha, infatti, non potrebbe essere considerato come un limite massimo entro il quale il concessionario avrebbe potuto esercitare la propria attività di pascolo, in primo luogo dovendo essere rispettato il significato desumibile dal dato letterale: in alcuna parte della concessione viene stabilito che quel dato integra un limite da non superare. Tale deduzione sarebbe stata effettuata prima dal verificatore e poi dal T.A.R. Piemonte sulla base di un’interpretazione della concessione, ovvero di una mera attività di ermeneutica giuridica.

5 - Illogicità e contraddittorietà su un punto decisivo del giudizio. Violazione di legge con riferimento all’art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e s.m.i., all’art. 1418 c.c., 1346 c.c. e s.m.i., al Reg. CE 21 aprile 2004 n. 797 e s.m.i., art. 3 d.m. 1 dicembre 2009 e s.m.i., all’art. 1367 c.c. e all’art. 1, d.l. 24 giugno 2014 n. 91 e s.m.i. anche laddove la sentenza impugnata ha respinto il ricorso affermando il difetto di interesse in capo all’appellante a dolersi della nullità della concessione.

Lo stesso T.A.R. Piemonte, nella sua precedente sentenza -OMISSIS-/2015, aveva ritenuto che non fosse ammissibile che la P.A. pretenda di trarre conseguenze giuridiche da una concessione nulla.

L’-OMISSIS-concessionaria, odierna appellante avrebbe, dunque, interesse a ottenere la declaratoria di nullità, in quanto ciò determinerebbe il travolgimento dei provvedimenti emessi sul presupposto di una concessione amministrativa nulla. Tale nullità, infatti, sarebbe imputabile esclusivamente all’Amministrazione concedente e non può determinare effetti tali da arrecare pregiudizio al concessionario incolpevole. Peraltro, sostiene che la spettanza dell’aiuto deriverebbe dalla mera conduzione (cfr. Mipaaf con l’ordinanza 09.03.2015 n. -OMISSIS-)

6 - Illogicità e contraddittorietà su un punto decisivo del giudizio. Violazione di legge con riferimento agli artt. 1346, 1367 e 1418 c.c. e s.m.i. e all’art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e s.m.i.. In particolare con riguardo alle argomentazioni relative alla nullità di un atto, in cui la determinazione dell’oggetto sia rimessa a un’attività futura ad opera di una delle parti.

7 - Errata e/o omessa pronuncia in merito alla censura di difetto di istruttoria dedotta con i motivi sub I, III e IV del ricorso. Violazione di legge con riferimento agli artt. 23 e ss e 51 Reg. CE 21 aprile 2004 n. 796 e s.m.i.;
violazione di legge con riferimento all’art. 58 e 26 e ss. Reg. CE 30 novembre 2009 n. 1122, agli artt. 20 e ss. Reg. CE 19 gennaio 2009 n. 73 e s.m.i., degli artt. 23 e ss. Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1782 e s.m.i.;
violazione di legge con riferimento agli artt. 1362 1363 e 1367 c.c.;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, travisamento di fatti, illogicità e contraddittorietà.

Sarebbe errata la sentenza laddove ha respinto, anche semplicemente in via assorbente la censura contenuta nei motivi I, III e IV del ricorso deducenti il difetto di adeguata istruttoria da parte di ARPEA, la quale aveva stabilito la carenza di idonei titoli di conduzione delle particelle oggetto delle domande di premio PAC sulla base di presupposti incerti e inattendibili.

8 – Erroneità della pronuncia in riferimento alla parte in cui la sentenza di primo grado ha respinto i motivi di ricorso sub II, III e IV del ricorso. Violazione di legge con riferimento ai Regolamenti CE sopra già menzionati e violazione di legge con riferimento agli artt. 1362 1363 e 1367 c.c.;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, travisamento di fatti, illogicità e contraddittorietà, poiché il contratto di rinnovo della concessione d’uso dei terreni per l’arco di tempo 2006-2011 aveva i seguenti riferimenti geografico-catastali, non idonei ad identificare in modo preciso i riferimenti catastali delle particelle.

Il dato relativo alla dimensione dei terreni sarebbe tutt’ altro che preciso, dovendo dunque essere considerato in modo assolutamente indicativo e non decisivo.

Richiama a supporto i risultati della perizia di parte.

V - L’Amministrazione si è costituita per resistere evidenziando che correttamente il T.A.R. Piemonte avrebbe riconosciuto che la superficie di 340 ettari fosse dato certo ed insuperabile e desumibile dalla Concessione del 2006, tacciata di nullità per pretesa assoluta indeterminabilità dell’oggetto da parte appellante.

Il dato sarebbe stato pacificamente richiamato in tutti gli atti anche dalla odierna appellante, come rilevato anche dal verificatore.

La contestazione mossa da parte appellante sarebbe infondata, in quanto sarebbe documentalmente provato, infatti, che il limite di “ 340 ettari ” non sia un dato presente unicamente nella nota della Regione Piemonte --OMISSIS- del 3.8.2012 (v. doc. 7 del primo grado), atteso che esso ricorrerebbe espressamente nell’atto di concessione del 1999 (v. doc. 12 del primo grado) e, soprattutto, nella concessione -OMISSIS-/2006 (doc. 13 del primo grado), che indicherebbe chiaramente che la superficie oggetto del contratto fosse di “ circa 340,00 ha, per il pascolo di n. 340 ” e, ancora, nelle istanze di concessione presentate alla Regione Piemonte nel 1999 e nel 2005 (v. docc. 15 e 16 del primo grado) dalla -OMISSIS- appellante, e sottoscritte dal suo legale rappresentante, nelle quali egli stesso avrebbe richiesto di potere disporre di 340 ettari di superficie.

Il provvedimento sanzionatorio di ARPEA avrebbe, dunque, ad oggetto la revoca degli aiuti comunitari, e non una sanzione per un ipotetico maggiore utilizzo “di fatto” dei terreni concessi;
a fronte dell’indicazione di 340 ettari che sarebbe – secondo parte appellata - chiaramente fornita dalla Regione – e asseritamente rispondente alla superficie aggetto di domanda da parte della stessa -OMISSIS- - solo questo avrebbe potuto, e dovuto, essere il dato massimo indicato dall’-OMISSIS-nelle domande in contestazione.

L’amministrazione, dunque, ribadisce che l’atto di concessione del 2006 prevedeva espressamente che: “ con il presente atto la Regione Piemonte (…) concede all’-OMISSIS- (…) l’uso dei terreni facenti parte della -OMISSIS-(…) aventi superficie complessiva di circa 340,00 ha, per il pascolo di -OMISSIS- ”.

A fronte delle evidenze documentali di cui disponeva, ARPEA non avrebbe potuto condurre e concludere altrimenti la propria istruttoria né con un’ipotetica integrazione del contraddittorio con la Regione Piemonte né con una verifica in loco, come lamentato dall’odierna appellante nel giudizio di primo grado.

A seguito di memorie delle parti e repliche delle parti, con le quali sono ribadite sostanzialmente le argomentazioni sopra riportate e della discussione in via digitale, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’8 aprile 2021.

VI – Osserva il collegio che l’appello è fondato per quanto di seguito specificato.

I motivi di appello – in ragione del principio di economia processuale - possono essere esaminati congiuntamene.

Nel rispetto dell’ordine logico e di trattazione in forza della domanda articolata devono trovare prima esame i motivi attinenti alla nullità della concessione (1-6) e successivamente quelli attinenti alla dedotta carenza procedimentale ai fini della applicazione della sanzione da parte dell’Amministrazione.

Tuttavia, sin d’ora vale anticipare che i primi motivi possono essere trattati con sinteticità, risultando fondati i motivi 7 e 8 dell’appello, con la conseguenza che non risulta conseguentemente più d’interesse la richiesta pronunzia di nullità.

VII – In primo luogo, deve – in astratto – ravvisarsi l’interesse della parte – subordinato al mancato accoglimento dei diversi motivi di gravame per illegittimità propria attinenti alla applicabilità della sanzione - ad una pronunzia sulla domanda di annullamento per illegittimità derivata dalla nullità della concessione.

Ciò in quanto – secondo la prospettazione della parte – dalla eventuale nullità della concessione per indeterminatezza dell’oggetto, deriverebbe l’inapplicabilità della conseguente sanzione per il mancato rispetto della stessa e la conseguente richiesta di spettanza delle somme di cui è richiesta la restituzione in applicazione dei principi civilistici dell’indebito arricchimento.

VIII – Ciò posto, tuttavia, deve escludersi che – nella specie che occupa – l’ipotesi di nullità prospettata.

Nella fattispecie oggetto di causa può trovare applicazione il principio affermato dalla suprema Corte in ambito civilistico, in forza del quale “La determinabilità dell’oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto l’oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva” (Cass., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6519).

In considerazione della specificità dell’oggetto – attività di pascolo – in disparte la determinazione degli ettari di riferimento secondo quanto di seguito si evidenzierà – dagli atti versati nel primo grado di giudizio si evince (e questo risulta affermato anche dall’Amministrazione, cfr. nota Regione Piemonte 3 agosto 2012) – “ il concessionario aveva la disponibilità di utilizzare quei terreno ritenuti più idonei per l’uso indicato nel contratto di concessione ” “ all’interno del perimetro indicato dal contratto ”.

Tanto ritenuto per completezza, stante il venir meno dell’interesse all’accoglimento di siffatti motivi per quanto di seguito evidenziato.

IX – In via preliminare, deve rilevarsi che quanto ai risultati della verificazione, posti a fondamento della pronunzia di primo grado, essi superino i confini propri dello strumento istruttorio, destinato normativamente all’accertamento di elementi di fatto.

Ogni attività valutativa, infatti, non può che essere rimessa all’apprezzamento del giudice, sulla base degli elementi tutti per come emergono dagli atti processuali.

X – Orbene, nel caso che occupa, emerge che:

l’atto di rinnovo della concessione del 1999 rep. -OMISSIS- indica: “concede … l’uso dei terreni di proprietà regionale in località “-OMISSIS-” in comune di -OMISSIS- e distinti a catasto ai fogli -OMISSIS- mappali vari per una superficie totale di Ha 340 per il pascolo n. -OMISSIS-”;

ancora: “I terreni sopra indicati tutti sono tutti quelli costituenti la “-OMISSIS-” con esclusione degli incolti, dei boschi e dei terreni della nuova pista agro-silvo-pastorale nel tratto…”;

Art. 1 – La concessione d’uso per i terreni siti nel comune di -OMISSIS-…per una superficie di ha 245 avrà durata di anni 4…dal 1996 al 1999 mentre per periodo dal 2000 al 2005 ai sopracitati terreni dovranno essere aggiunti quelli della località “-OMISSIS-” distinti in catasto ai fogli 1… per una superficie complessiva di ha 340 ”;

Art. 3 – il carico massimo di bestiame, ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare il n°. di 180 capi bovini adulti sulla superficie di ha 245 e n°. -OMISSIS- sulla superficie di ha 340 ”;

Art. 4 Sono a carico del concessionario la manutenzione e le riparazioni delle recinzioni necessarie ”.

Da quanto sopra evidenziato, dunque, dal significato fatto palese dalla lettera della concessione emerge che:

la concessione aveva riguardo ai terreni “ tutti quelli costituenti la “-OMISSIS-”” ;

i limiti delle superfici sono identificati in ragione della esperibilità del pascolo e della sostenibilità dello stesso al fine di garantire uno sfruttamento adeguato, in ciò assumendo consistenza la sostanziale duplicità di finalità della convenzione stipulata tra le parti.

Solo nell’atto del 2012 (allegato 14 del primo grado – rep. 1074) compare per la prima volta l’indicazione dei mappali – fogli di catasto come oggetto della concessione in uso “ -OMISSIS-;
come da cartografia allegata per i mappalo assegnati in percentuale, aventi superficie complessiva di circa 348.40.00 ha, per il pascolo di n. -OMISSIS-
”.

XI - Ne discende che risultano fondate le censure attinenti alla errata istruttoria in ordine all determinazione della violazione e della conseguente sanzione, proprio con riguardo all’esatta individuazione delle superfici concesse in uso.

Sotto tale profilo l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

XII – In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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