Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-07, n. 201001963
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N. 01963/2010 REG.DEC.
N. 02906/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2906 del 2008, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli n.180;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
T R, B R;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione I TER n. 01487/2007, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DI MERITO COMPARATIVO PER L’AMMISSIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Gabriella De Michele, uditi per le parti l’avv. Sanino e l’avvocato dello stato Colelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Attraverso l’atto di appello in esame – notificato in data 1.4.2008 – il dott. Michele S, vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I ter, n. 1487/07 del 20.2.2007 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento (nella parte in cui il medesimo dott. S non risultava inserito in posizione utile) della graduatoria di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, approvata il 13.6.2005 dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Nella citata sentenza si ricordava come – a seguito di istruttoria – la posizione del ricorrente fosse stata oggetto di rinnovata valutazione, con esiti non positivi resi oggetto di motivi aggiunti di gravame. In sede di riesame, in ogni caso, sarebbero stati valutati tutti gli incarichi del soggetto in questione, come risultanti dallo stato matricolare, con ciò superando le originarie censure, riferite ad incompletezza della scheda di valutazione. Tali dati, peraltro, sarebbero comunque stati esaminati anche in precedenza, come attestato dalla Commissione di esame nel verbale in data 30.5.2005, secondo cui, “ai fini delle valutazioni di merito”, la Direzione centrale per le risorse umane avrebbe dovuto sottoporre alla Commissione stessa “i titoli valutabili per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, unitamente agli altri elementi valutativi e informativi, desumibili dalla documentazione matricolare e dagli atti del fascicolo personale”. Il medesimo interessato, inoltre, non avrebbe fornito adeguati elementi per contestare la reale avvenuta valutazione dei titoli di cui trattasi, non essendo sufficiente al riguardo la rilevata brevità delle operazioni di scrutinio. Alcune funzioni, inoltre, avrebbero potuto non essere oggetto di specifica valutazione, nell’ambito di un giudizio dai contorni ampiamente discrezionali, in quanto proprie delle mansioni assegnate al funzionario;sarebbe risultata corretta, inoltre, l’omessa assegnazione di punteggio per l’incarico di componente supplente per l’esame finale dell’89°, 90° e 91° corso per vice commissari, non essendo poi di fatto stata esercitata tale funzione vicaria;il compiacimento espresso dal Capo della Polizia, infine, non sarebbe stato equivalente - a norma dell’art. 74 del D.P.R. n. 782/1985 – alla “lode”, contemplata dai criteri per l’attribuzione dei punteggi.
In sede di appello, si tornava a sottolineare l’omessa valutazione dei seguenti incarichi, non trascritti nel foglio matricolare (sulla cui completezza si sarebbe basato il giudizio del TAR):
- capo sezione programmi e didattica corsi di formazione, nell’ambito della divisione studi e ricerche dal 23.6.2000 all’11.11.2002;
- Direttore della 2^ area del 3° settore dell’Ufficio Affari Generali della Direzione Centrale della Polizia Criminale dal 23.11.2004 al 25.5.2005;
- Componente supplente della commissione per l’esame finale relativo all’89°, 90° e 91° corso per Vice Commissari.
In nessun modo, inoltre, sarebbe stata valutata l’anzianità di servizio del ricorrente, così come non avrebbe trovato giustificazione la diminuzione di punteggio, nella categoria relativa alla “qualità delle funzioni e attitudine ad assumere maggiori responsabilità”, rispetto agli scrutini degli anni 2003 e 2004, con conseguente ingiusto scavalcamento del dott. S da parte di numerosi funzionari, in precedenza collocati in posizione inferiore. La commissione, peraltro, avrebbe disatteso i criteri da essa stessa stabiliti ed erroneamente avrebbe omesso di valutare gli incarichi, effettivamente svolti dall’interessato in qualità di supplente delle commissioni di esame sopra ricordate, mentre il compiacimento – di cui è stata negata l’assimilabilità alla lode – avrebbe viceversa assunto proprio tale carattere, in considerazione delle parole usate dal Capo della Polizia.
L’Amministrazione appellata, costituitasi anche nella presente fase di giudizio, ribadiva la corretta indicazione sul foglio matricolare degli incarichi di dirigente della divisione studi e ricerche, nonché di responsabile del 4° e 1° settore, come attestato dalla Commissione nel verbale del 18.1.2006. Quanto all’incarico di Direttore della 2^ area del III settore dell’Ufficio Affari Generali della Direzione centrale della Polizia criminale, veniva sottolineato come lo stesso interessato, nella propria istanza, avesse chiesto la ripetizione dello scrutinio sulla base della scheda personale “completa di tutti gli incarichi valutabili ed espletati nel periodo 23.6.2000-21.11.2004”, mentre l’incarico in questione – comunque corrispondente ai compiti propri della qualifica dell’interessato – risultava svolto dal 23.11.2004 al 25.5.2005.
Quanto all’effettivo svolgimento di compiti di commissario d’esame, eventuali omissioni al riguardo (ove delle attività di supplenza fossero state svolte) sarebbe venuta a mancare qualsiasi segnalazione al riguardo, da parte dell’interessato o dell’ufficio di appartenenza;in nessun caso, comunque, l’attribuzione del punteggio in questione sarebbe risultato rilevante.
Ogni altra valutazione sarebbe stata, poi, inerente al merito insindacabile delle scelte rimesse alla Commissione, che aveva legittimamente previsto di attribuire maggior rilievo allo “svolgimento di specifici incarichi, soprattutto di natura operativa o comportanti l’assunzione in prima persona di responsabilità all’esterno dell’Amministrazione”, di modo che avrebbe potuto incidere sulla formazione del giudizio discrezionale, nel caso di specie, il lungo servizio prestato dall’appellante in un ruolo non operativo, (benché “nell’ambito di un istituto di istruzione importante come l’Istituto Superiore di Polizia).
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell’esatto adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio, di cui all’ordinanza del TAR del Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5800/05 del13.10.2005, in quanto non appaiono sussistenti adeguati presupposti per l’accoglimento dell’appello.
Nella citata ordinanza, infatti, si richiedeva la notifica del ricorso – già indirizzato nei confronti dell’amministrazione e del controinteressato T R – agli “altri concorrenti meglio graduati”; a seguito di tale ordinanza risulta intervenuta notifica dell’impugnativa al controinteressato R B e non anche – quanto meno – al dott. A P, che risulterebbe essere l’ultimo dei funzionari, ammesso al corso di formazione dirigenziale di cui trattasi (cfr. al riguardo, per il principio, Cons. St., sez. V, 3.9.1980, n. 758).
L’appello, in ogni caso, appare infondato.
Come già in precedenza ricordato, infatti, le principali argomentazioni difensive dell’interessato riguardavano la presunta omessa valutazione di titoli di servizio, non riportati nella scheda di valutazione del dott. S;a tale riguardo era stato tuttavia disposto un riesame da parte dell’Amministrazione, che nel confermare il precedente giudizio ha sottolineato come la mancata indicazione di un incarico nella scheda valutativa non fosse di per sé indice della mancata conoscenza dell’incarico stesso da parte della Commissione, che aveva già in precedenza valutato il contenuto dello stato matricolare. Veniva osservato dalla medesima Commissione, inoltre, che “l’avvenuta attribuzione di un determinato posto di funzione o incarico” non avrebbe comportato “ex se uno specifico punteggio, come…per il conferimento di incarichi di insegnamento”, essendo oggetto di valutazione, per l’assegnazione di punteggi di natura più propriamente discrezionale “soprattutto la qualità del servizio prestato e non la mera attribuzione della funzione”. Poste tali premesse, nessuno degli incarichi, di cui l’appellante segnala ancora l’omessa valutazione, in quanto non riportati nello stato matricolare, appare idoneo ad inficiare la validità del giudizio espresso dalla Commissione: la valutazione dell’incarico di dirigente della divisione studi e ricerche infatti, anche a prescindere dalle considerazioni sopra riportate, viene confermata dall’Amministrazione con riferimento al verbale del 18.1.2006, senza smentita di controparte;l’incarico di Direttore della 2^ area del III settore dell’Ufficio Affari Generali della Direzione centrale della Polizia criminale risulta riferito ad un periodo successivo a quello, di cui il medesimo interessato aveva richiesto la valutazione (con termine finale nel novembre 2004, in coerenza peraltro con la decorrenza del corso di formazione dirigenziale di cui trattasi: 1.1.2005);l’incarico di componente supplente della commissione, per l’esame finale di tre corsi per vice-commissari (valutabile solo in caso di effettivo espletamento della funzione) non sarebbe stato comunque idoneo a determinare spostamenti nella graduatoria contestata, anche in caso di svolgimento di funzione effettive, non segnalate dall’ufficio di appartenenza o dallo stesso interessato: quest’ultimo, infatti, rivendicava a tale riguardo un punteggio di 0,30 punti, inidoneo a consentire il superamento dell’ultimo concorrente, utilmente collocato in graduatoria con un punteggio di 81,5 (contro il punteggio di 79,45 dell’appellante). Troppo generiche inoltre, tanto da risultare inammissibili, risultano le argomentazioni difensive, riferite allo scavalcamento del medesimo appellante da parte di funzionari, che in occasione di precedenti scrutini avrebbero riportato valutazioni inferiori nella categoria “qualità delle funzioni e attitudine ad assumere maggiori responsabilità”;quanto sopra poichè – in presenza di un giudizio discrezionale, come quello di cui si discute – una deviazione funzionale dell’atto sarebbe individuabile solo in rapporto ad erronea rappresentazione dei fatti, ovvero incongruità fra premesse e conclusioni, da rapportare al caso concreto e tali da evidenziare inattendibilità del giudizio. Un mero scostamento, in misura non eclatante, rispetto a valutazioni espresse in precedenti procedure concorsuali non può di per sé concretizzare vizio di eccesso di potere, potendosi di volta in volta procedere con criteri non del tutto coincidenti e dovendosi invece ricercare, nella specifica valutazione sottoposta a giudizio, puntuali riscontri di singole valutazioni contraddittorie, o palesemente incongrue (riscontri, quelli appena indicati, che gli interessati sono senz’altro in grado di acquisire, grazie agli attuali strumenti partecipativi, con particolare riguardo all’accesso ai documenti, di cui agli articoli 7 e seguenti L. n. 241/90).
Quanto alla segnalazione, nella presente sede di giudizio, di omessa valutazione dell’anzianità di servizio del dott. S (pag 6 dell’atto di appello), la generica segnalazione appare in contrasto con il ricorso introduttivo, in cui (a pag. 11) si richiama il punteggio massimo, “6, attribuito per l’anzianità di servizio nella qualifica”.
La considerazione da riservare, infine, al “compiacimento”, espresso nei confronti dello stesso dott. S, nel 2001, da parte del Capo della Polizia non poteva coincidere con quella propria della “parola di lode”, essendo quest’ultima disciplinata a livello normativo come atto formale, richiedente apposita procedura (art. 75 quater e seguenti D.P.R. n. 782/1985).
In assenza di tale procedura e tenuto conto del fatto che – nell’ambito del “lodevole comportamento”, ex art. 74 D.P.R. 782 cit. – compiacimento e lode (rispettivamente previsti ai commi 5 e 3 della norma) risultano formalmente distinti, non può ritenersi consentita alcuna assimilazione fra dette tipologie di apprezzamento (come si vorrebbe, nel caso di specie, solo per una certa somiglianza dei termini utilizzati per esprimere l’apprezzamento stesso, riferito alla partecipazione dell’odierno appellante al seminario “Le tecniche di selezione del personale”).
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto;quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto delle complesse modalità di riscontro della correttezza delle valutazioni discrezionali e dei margini di insindacabilità, che ne impediscono la totale verifica.