Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-12-29, n. 202008457

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-12-29, n. 202008457
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202008457
Data del deposito : 29 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2020

N. 08457/2020REG.PROV.COLL.

N. 08767/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8767 del 2014, proposto dal Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M A in Roma, piazza Gondar, n. 22;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. R S e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Il Ministero dell'Interno appella la sentenza del TAR per il Veneto, Sezione I, n. -OMISSIS-, che ha visto vittorioso il ricorrente di primo grado.

2 – In particolare, con istanza dell'11 marzo 2013 indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, il ricorrente chiedeva di essere assunto con chiamata diretta nel ruolo dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 132 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e 4, comma 2-bis, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge con la L. 7 agosto 2012, n. 131), allegando di essere fratello e unico superstite di persona deceduta il 28 dicembre 2001 a seguito di un incidente stradale verificatosi durante lo svolgimento di un'operazione di soccorso, mentre stava assolvendo al servizio di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. L’amministrazione rigettava l'istanza così motivando: "nel caso in questione l'evento che ha causato il decesso è avvenuto in data antecedente l’1.1.2006 e, pertanto, spiace comunicare che l'istanza in esame non può essere accolta".

4 – L’interessato proponeva ricorso al TAR, opponendosi all'interpretazione fornita all'amministrazione dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 79/2012, secondo la quale la possibilità di giovarsi del peculiare sistema di assunzione per chiamata diretta in questione sarebbe stata condizionata alla circostanza che il decesso del de cuius non si fosse verificato in epoca antecedente all’1.1.2006, quale dies a quo dell'entrata in vigore della suddetta disciplina. Infatti una tale interpretazione, argomentava il ricorrente, avrebbe violato la legge sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché avrebbe esteso la portata dell'art. 175 del d.lgs. n. 217/2005, che invece si riferiva "al personale già in servizio", in secondo luogo perché avrebbe tradito la specifica ratio dell'art. 132, che sarebbe stata diretta a ''premiare" specifiche condotte degli operatori a rischio nell'espletamento del servizio, senza tollerare discriminazioni fra i familiari "superstiti" di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a seconda della data dell’incidente. Infine, sarebbe mancato il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

5. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l'incompetenza territoriale del TAR adito in favore di quella del TAR per il Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., nonché l'infondatezza del ricorso nel merito, posto che il de cuius , a causa del decesso avvenuto il 28 dicembre 2001, non rientrava più fra il ''personale in servizio" alla data del 1° gennaio 2006. Ed invero, sosteneva l’Amministrazione, trattandosi di una norma di deroga al principio dell'accesso all'impiego pubblico mediante concorso sancito dall'art. 97 Cost., sarebbe rientrato nella discrezionalità del legislatore stabilire che l'effetto di una siffatta disciplina si producesse solo a partire da una determinata data.

6. In vista della discussione il ricorrente depositava una memoria difensiva con cui evidenziava, fra l'altro, che nell'incidente stradale del 28 dicembre 2001 era deceduto anche il collega Capo Reparto del Distaccamento Permanente, e che, a differenza di quanto era accaduto al ricorrente con il provvedimento di rigetto impugnato, le domande di assunzione per chiamata diretta nominativa presentate dalle tre figlie erano state accolte.

7 - Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio disponeva un approfondimento istruttorio per accertare in base a quali presupposti di fatto e di diritto fosse stata disposta l'assunzione per chiamata nominativa ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 217 del 2005 con riferimento alle predette persone, ma la domanda istruttoria restava priva di riscontro. All'udienza pubblica dell'8 maggio 2014 il ricorso veniva infine accolto con la sentenza fatta oggetto dell’appello in epigrafe.

8 – Con l’appello viene preliminarmente eccepita l’incompetenza del TAR adito ai sensi dell’art. 13 c.p.a., essendo il soggetto competente per la decisione sull'istanza proposta il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno. Il provvedimento impugnato era stato, dunque, emesso da una Amministrazione avente sede in Roma, risultando inderogabilmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma.

8.1 - Non sarebbe stato invece giuridicamente corretto addurre, come fatto dalla sentenza impugnata al fine di sostenere la sussistenza della competenza del TAR Per il Veneto, la circostanza che il provvedimento Impugnato sarebbe stato produttivo di effetti territorialmente limitati all'ambito della Regione Veneto, operando invece i suoi effetti, necessariamente, a livello nazionale.

8.2 – Infatti, argomenta l’amministrazione, la normativa di cui al D.Lgs. n. 217/05 ed al Regolamento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco n. 64/2012 prevede la partecipazione ad un corso di formazione presso la Scuola per la formazione dì base, seguito da tre mesi di applicazione pratica presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco o gli altri uffici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalla, assegnazione ad una determinata sede in qualunque luogo del territorio nazionale.

8.3 – La parte resistente contro deduce l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, benché l'atto impugnato sia stato emanato da un'Amministrazione statale, il petitum dell'odierno ricorso avrebbe ad oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento di diniego i cui effetti, anche in ipotesi di accoglimento, rimarrebbero senz'altro circoscritti all'ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede, poiché si limiterebbero a riguardare l'esclusiva posizione soggettiva del ricorrente, senza incidere sulla graduatoria finale (a valenza nazionale) degli ammessi per chiamata diretta.

8.4 - L’eccezione non può essere condivisa dal Collegio con riferimento alla specifica fattispecie considerata, in quanto secondo l’art. 13, comma 1, c.p.a. Sulle controversie riguardanti atti, provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” , mentre secondo il successivo comma 4 bis “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento”.

Dunque, l’interessato ha ritualmente impugnato davanti al TAR per il Veneto il provvedimento di diniego, per esso lesivo, opposto alla sua istanza in data 11 marzo 2013 indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, in quanto diretto ad esplicare un istantaneo effetto preclusivo limitato alla sua persona, e quindi limitato all’ambito della sua regione di residenza, mentre non dirimenti appaiono le considerazioni dell’amministrazione concernenti le vicende successive alla instaurazione di un rapporto d’impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante la mancata ammissione dell’interessato all’assunzione diretta, essendosi ritenuto che tale disciplina non fosse a lui applicabile. Il petitum azionato riguarda, infatti, solo la illegittimità del diniego opposto e, quindi, la declaratoria della applicabilità al ricorrente della disciplina sull’accesso diretto, restando estranea ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie all’assunzione e circa le vicende lavorative successive all’assunzione stessa.

9 – Nel merito, secondo l’amministrazione appellante la pretesa del ricorrente in ordine alla chiamata nominativa diretta sarebbe dovuta essere respinta dal TAR perché infondata, in quanto l'art. 132, comma 1, lett. b) del d.lgs. 217/2005 prevede la " assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, dei famigliari degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduti o diventati permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108 ".

Tale diritto all'assunzione è stato esteso, per il tramite dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 79/2012, convertito in legge n. 131/2012, includendo la condizione in cui si trova il ricorrente vittorioso in primo grado.

9.1 - L'art. 175 del d.lgs. 217/2005 stabilisce però l’applicazione delle predette disposizioni “ a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data ". Dunque, risulterebbe evidente l’estraneità della fattispecie alla previsione normativa, che a propria volta, ponendosi come derogatoria rispetto al principio dell’accesso mediante pubblico concorso, dovrebbe essere ritenuta di stretta interpretazione.

9.2 – Infine, deduce l’Amministrazione che l’argomentazione, pur suggestiva, riferita all’attribuzione del beneficio alle figlie del collega, non volontario, morto nel medesimo incidente, sarebbe totalmente irrilevante ed ininfluente nella presente controversia.

9.3 – L’odierno resistente argomenta, al contrario, l’esattezza della sentenza appellata, che avrebbe adeguatamente rilevato la violazione della lettera e della ratio della normativa di riferimento.

10 – Ritiene il Collegio che l’appello vada respinto.

10.1. La disposizione di riferimento è certamente derogatoria ed eccezionale rispetto al principio dell’accesso all’amministrazione mediante pubblico concorso, ed è quindi di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica, ma ciò riguarda il suo ambito applicativo, ovvero le tipologie parentali ammesse, mentre la questione controversa riguarda il diverso tema della applicazione temporale della medesima disposizione.

10.2. A tale ultimo riguardo, vanno rimarcati la netta diversità testuale e il diverso ambito di operatività dell’art. 132 e dell’art. 175 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005).

L’art. 132, comma 1, lettera b), nell’individuare i beneficiari della ‘ assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa ”, si è riferito al coniuge, ai figli e ai fratelli “ degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108 ’.

Tale disposizione contiene le parole al participio passato ‘ deceduti o divenuti ’: essa non contiene dunque espressioni che si riferiscano al periodo temporale successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Qualora la voluntas legis fosse stata quella di attribuire il beneficio unicamente al coniuge, ai figli e ai fratelli deceduti o divenuti inabili al servizio ‘dopo’ l’entrata in vigore del decreto legislativo (e non anche quando il decesso o l’inabilità si fossero verificati ‘prima’ di essa), l’art. 132 si sarebbe dovuto redigere con una diversa espressione, del tipo ‘deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, dopo l’entrata in vigore del presente decreto’.

In mancanza di una tale delimitazione temporale, i participi passati (‘ deceduti ’ e ‘ divenuti ’) comportano che devono rilevare – per l’applicabilità del medesimo art. 132 – anche i decessi e le invalidità verificatisi prima della sua entrata in vigore.

D’altra parte, una tale limitazione temporale del rilievo attribuito da una tale ipotetica e ben diversa disposizione si sarebbe dovuta inevitabilmente sottoporre ad uno scrutinio di costituzionalità sotto i profili dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, non risultando evidente una idonea ratio giustificatrice di una tale corrispondente limitazione, in rapporto alle pur riconosciute esigenze di tener conto di quanto accaduto (la morte o l’invalidità) per causa di servizio.

Oltre al profilo testuale dell’art. 132, comma 1, e alla portata dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, contrariamente a quanto dedotto dal Ministero appellante, per ravvisare la fondatezza del ricorso di primo grado rileva proprio l’art. 175 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

In assenza di tale art. 175, l’entrata in vigore del decreto legislativo vi sarebbe stata con il decorso della consueta vacatio legis di quindici giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005.

L’art. 175 ha invece disposto una sua diversa entrata in vigore, fissandola al 1° gennaio 2006, ma limitatamente alle disposizioni relative ‘ al personale comunque in servizio alla stessa data ’: l’entrata in vigore così differita ha riguardato le disposizioni ‘direttamente’ incidenti sul personale in servizio a quella data, ma non anche le specifiche disposizioni riguardanti non il personale in servizio, ma il coniuge, i figli e i fratelli di chi – prima del 1° gennaio 2006 – aveva perso la vita nell’espletamento del proprio dovere.

L’art. 175 non contiene dunque alcuna specifica disposizione incidente sulla data di entrata in vigore dell’art. 132 e non ha alcuna interferenza con il suo comma 1, quanto al beneficio attribuito ai congiunti dei vigili del fuoco ‘deceduti’ anche prima della medesima data.

11. Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto. La particolare complessità e la novità delle questioni controverse giustificano, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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