Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-01, n. 201700944

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-01, n. 201700944
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700944
Data del deposito : 1 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2017

N. 00944/2017REG.PROV.COLL.

N. 00740/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P INO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 2007, proposto da F G, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G C e B G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli, 15;

contro

Z L, Z P, Z L, rappresentate e difese dagli avvocati G G e M G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Pisanelli, 4;

nei confronti di

Comune di Baselga di Pinè, non costituito in giudizio;
Commissione Edilizia Comunale di Baselga di Pinè, non costituito in giudizio;
F A, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige, Sede di Trento n. 325 del 28 settembre 2006, resa tra le parti, concernente abusi edilizi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Z L, Z P e Z L ed il relativo ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Catalano su delega di Gargani e Giuliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le signore Luciana, Paola e Lidia Z, proprietarie di un terreno in Comune di Baselga di Pinè, hanno impugnato in primo grado avanti il T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige, sede di Trento:

a) con ricorso introduttivo, le ordinanze comunali prot. n. 6462 e 6463 emesse dal Comune di Baselga di Pinè in data 6 giugno 2005, recanti l’una ordine di sospensione dei lavori, l’altra ordine di messa in pristino stato in relazione ad opere murarie di confine (due porzioni di muratura di confine di altezza superiore a 3 metri) che l’Ente locale assumeva erette in assenza della necessaria concessione edilizia;

b) con un primo ricorso per motivi aggiunti, il parere n. 211 reso dalla commissione edilizia comunale del Comune di Baselga di Pinè in data 10 ottobre 2005 sulla domanda da loro medio tempore avanzata di concessione in sanatoria, nella parte in cui, pur esprimendo parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, si aggiungeva la dizione “ con la condizione che trattasi di costruzione ”;

c) con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, il successivo parere n. 22 reso dalla commissione edilizia comunale in data 9 gennaio 2006, nella parte in cui si irrogava una sanzione precisando che la precedente “ dizione favorevole era da intendersi nei riguardi dell’applicazione della sanzione, in quanto opera non contrastante con rilevanti interessi urbanistici ”.

Né l’Amministrazione comunale né i signori F G ed A, proprietari del fondo attiguo ed evocati “ in via cautelativa ”, si sono costituiti in giudizio.

Con la sentenza n. 325 il T.R.G.A. ha accolto il ricorso a spese compensate ed annullato gli atti impugnati, ritenendo:

- quanto al ricorso introduttivo, che fosse “ incontestato ” che le opere murarie de quibus fossero in parte il frutto di una ricostruzione previa demolizione “ su ordine della magistratura ordinaria che ne aveva disposto il consolidamento ”, in parte preesistessero in situ da oltre 20 anni e non fossero interessate da lavori in corso;

- quanto ai due ricorsi per motivi aggiunti, che il primo parere non potesse che riferirsi alla sanabilità dell’opera e non al solo aspetto sanzionatorio e che, comunque, non costituisse “ costruzione ” ai fini della disciplina delle distanze legali il muro che, nel caso - come nella specie - di dislivello naturale, assolvesse primariamente alla funzione di sostegno e contenimento del declivio.

Il sig. G F ha interposto appello, sostenendo, anche in virtù di fotografie allegate al ricorso, che le porzioni di muro in questione, lungi dal contenere un costone montano, servissero a creare un terrapieno artificiale adibito dalle signore Z a piazzale di pertinenza del sovrastante edificio di loro proprietà;
del resto, il relativo consolidamento sarebbe stato a suo tempo ordinato dal G.O. a seguito del cedimento del vecchio muro determinato proprio “ dalla spinta del terreno riportato a ridosso ”. L’appellante ritiene, pertanto, le opere de quibus costruzioni ” ad ogni effetto giuridico, come tali soggette, tra l’altro, alle disposizioni in tema di distanze legali.

Si sono costituite le sole signore Z, lamentando in rito l’inammissibilità del ricorso in appello per carenza di legittimazione, non rivestendo in tesi il sig. F la qualità di

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