Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-21, n. 201400271

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-01-21, n. 201400271
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400271
Data del deposito : 21 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06768/2010 REG.RIC.

N. 00271/2014REG.PROV.COLL.

N. 06768/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6768 del 2010, proposto da:
R S, Immobiliare Robi Spa, rappresentate e difese dagli avv.ti M S, F Z, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G R C, M C, Fulvia Squadroni, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, viale Liegi, 32;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00074/2010, resa tra le parti, concernente permesso di costruire per ristrutturazione unita' residenziale al piano sesto


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Clarich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La sig.ra R S acquistava nel 1997 un appartamento posizionato al sesto piano di un edificio sito in Verona corso Porta Nuova n.11, immobile ricadente in zona “centro storico”, assoggettata a vincolo ambientale e disciplinata dall’art.33 della variante al vigente PRG, per poi acquisire nell’anno 2000 sempre al sesto piano la terrazza ed il lastrico solare.

L’interessata il 19 /12/2005 presentava istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione dell’unità immobiliare posta al sesto piano chiedendo altresì l’unificazione all’appartamento de quo del locale stenditoio del quale veniva dichiarata la preesistenza volumetrica e in relazione a ciò veniva emessa l’autorizzazione paesaggistica n.495 del 9 maggio 2006 nonchè il permesso di costruire n.874 del 7/9/2006.

Successivamente a seguito di accertamenti diretti a verificare la situazione del c.d. “locale stenditoio” l’Ufficio comunale rilevava l’avvenuta chiusura in assenza di titolo del predetto locale che in precedenza sarebbe stato privo di copertura, con relativo aumento di volumetria e il Comune dopo aver comunicato ex art.7 l’avvio del procedimento, con provvedimento del 21/11/2007 annullava il permesso di costruire n.874/06 e l’autorizzazione paesaggistica n.495/06. La sig.ra Spiller e l’Immobiliare Robi cui era stata ceduta la proprietà impugnavano il provvedimento di annullamento di che trattasi innanzi al Tar del Veneto che con sentenza n. 358/2008 resa in forma semplificata accoglieva il ricorso.

Il Comune di Verona insorgeva avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, davanti al Consiglio di Stato e questa Sezione con sentenza n. 74/2010 accoglieva il proposto appello , ritenendolo fondato, con riforma della gravata decisione di primo grado.

La sig.ra Spiller e l’Immobiliare Robi hanno impugnato con ricorso per revocazione la sentenza del giudice d’appello, ritenuta viziata da errore di fatto rilevante ai sensi dell’art.395 1° comma c.p.c., deducendo, in particolare due profili di doglianza:

1) Svista di carattere materiale , oggettivamente e immediatamente rilevabile. Omessa percezione della fotografia datata 2001

Partendo dal presupposto che questa Sezione con la sentenza “revocanda” ha ritenuto che la copertura dello stenditoio fosse successivo al 2003 e che il chiesto accorpamento avesse comportato un non consentito aumento volumetrico, parte ricorrente sostiene che nella sua sentenza il giudice di appello ha omesso di rilevare e di prendere in considerazione una foto del 2001, già dimessa in giudizio in fascicolo di primo grado, che evidenzia in modo chiaro l’esistenza da tempo remoto o quanto meno dalla data giugno- settembre 2001 della copertura del locale stenditoio e tale foto non è stata visionata dal giudice a quo giacchè se tale documento fotografico fosse stato percepito avrebbe condotto ad una decisione diametralmente opposta a quella presa;

2) Errore di percezione diretta di un elemento letterale presente nei rogiti dimessi in atti. Errore reso evidente dalla motivazione.

Il giudice a quo ha rilevato che dai rogiti notarili si evincerebbe il trasferimento immobiliare di due superfici piani e cioè un terrazzo ed un lastrico solare , ma è incorso in un abbaglio dei sensi in quanto, come con fermato dalla relativa planimetria , con il contratto di compravendita dell’11/7/2003 lo stenditoio viene descritto come terrazza e lastrico solare ai piani sesto e settimo e se così è, siccome l’edificio non ha un settimo piano, ne deriva che il lastrico indicato al “settimo piano” altro non è se non la copertura del piano di calpestio al piano sesto e ciò dimostra la preesistenza ben prima del 2003 di un locale chiuso e coperto, con relativa volumetria.

In definitiva , la sentenza n.74/2010 di questa Sezione poggerebbe sul travisamento di un circostanza di fatto rilevabile dalla lettura e comparazione dei documenti del giudizio e perciò stesso va revocata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Verona che ha contestato le tesi difensive poste a fondamento del ricorso, deducendo la inammissibilità del gravame per carenza dei presupposti di legge.

All’udienza pubblica del 29 ottobre 2013 la causa viene introitata per la definitiva decisione.

DIRITTO

Il presente ricorso per revocazione si innesta sul giudizio intentato dalla sig.ra R S e dalla Immobiliare Robi avverso gli atti con cui il Comune di Verona ha annullato in autotutela le precedenti autorizzazioni alla ristrutturazione di una unità immobiliare sita al sesto piano di un edificio di c orso Porta Nuova, provvedimenti assunti in ragione, in sostanza, di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi rilevata successivamente al rilascio dei titoli a carico della richiedente gli atti di assenso.

Questo Consiglio di Stato in riforma della sentenza dei primo grado ha confermato lalegittimità dei provvedimenti con cui il Comune ha esercitato lo ius poenitendi.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile .

Secondo l’espresso dettato legislativo ( art.395 n.4 c.p.c.;
art.81 n.4 R.D. 17 agosto 1907 n.642;,art.36 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 del 1971 e ,da ultimo, art.106 c.p.a. ) l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto ( Cons. Stato Sez. VI 29 settembre 1982 n.447), ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio ( Cons. Stato sez. IV 13 luglio 1982 n.504) sempreché il fatto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato ( Cons. Stato Sez. V 28 dicembre 2007 n. 67774).

La giurisprudenza per il vero ha contribuito a chiarire meglio le ipotesi che integrano l’errore di fatto revocatorio, spiegando che questo deve consistere per legittimare il ricorso de quo nel c.d. “ abbaglio dei sensi” ossia in un travisamento dovuto a mera svista che induce a considerare inesistenti circostanze indiscutibilmente esistenti o viceversa..

In altri termini l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista che obiettivamente ed immediatamente rilevabile abbia portato ad affermare o soltanto a supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulta invece positivamente accertato.

Così deve ritenersi inammissibile il ricorso per evocazione allorquando si contestino le conclusioni logiche cui il giudice perviene sulla base degli specifici presupposti di fatto , dal momento che in tal caso è evidente che la domanda di revocazione viene utilizzata solo come strumento per rimettere in discussione il tema controverso al fine di giungere ad una diversa decisione ( Cons. Stato d. Pl. 17 maggio 2010 n.2;
Cons. Stato Sez. VI 24 aprile 1979 n.309).

Ebbene, alla luce delle coordinate giurisprudenziali riguardanti i presupposti legittimanti la proposizione del ricorso per revocazione, non pare che il rimedio giurisdizionale all’esame possa ritenersi ammissibile.

Col primo motivo parte ricorrente lamenta l’errore consistente nell’avere il giudice di appello non visionato e comunque non percepito la foto datata giugno- settembre 2001 che evidenzierebbe a quella data l’esistenza di una copertura dello stenditoio che quindi all’epoca era da considerarsi chiuso con conseguente errore del giudice che ha ritenuto fino al 2003 tale locale privo di copertura.

Ora la circostanza di fatto denunciata non pare possa qualificarsi una svista del giudice tale da indurre quest’ultimo a rilevare un diversità del fatto: infatti una piana lettura della sentenza n.74/2010 consente di appurare come il Collegio ha tratto le sue osservazioni di fatto e di diritto oltreché le relative conclusioni sulla scorta della disamina dell’intero materiale fotografico depositato in giudizio giungendo alla conclusione che “ dalle stesse foto emergono soltanto ombre sfumate non precisamente qualificabili a favore dell’una o dell’altra tesi interpretativa fornita dalle pari in causa”.

Ora stante il tenore letterale di tali rilievi, non si può parlare di abbaglio dei sensi in quanto nella decisione non si è dato atto dell’esistenza di circostanze obiettivamente inesistenti e neppure della insussistenza di circostanze che viceversa erano incontrovertibilmente esistenti: in realtà il giudice si è limitato a constatare come i reperti fotografici versati in causa ( quindi anche la foto di che trattasi) erano insufficienti a supportare le reciproche inverse tesi difensive fatte valere in giudizio dalle parti, tant’è che lo stesso giudicante ha immediatamente concentrato la sua indagine su altri elementi ( gli atti di trasferimento del bene e le mappe catastali ).

Col secondo mezzo viene lamentata l’omessa considerazione del dato letterale degli atti notarili di trasferimento, nella parte in cui il giudice a quo ha affermato che il dato notarile del trasferimento di due superfici piane di cui una al sesto piano e un’altra al settimo piano sono e rimangono due superfici piane e non un volume chiuso ( locale stenditoio).

Anche qui non è possibile rilevare a carico della sentenza oggetto di revocazione un abbaglio dei sensi ove si proceda ad una pacata analisi di quanto scritto dal giudice, specificatamente a pag. 7 della decisione.

In quella sede il Collegio non ha fatto altro che riportare pedissequamente quanto contenuto nei rogiti notarili di trasferimento del luglio del 2003 e del novembre del 2006 relativamente all’acquisto del “terrazzo e lastrico solare ai piani sesto e settimo “ .

Ora se il senso letterale delle parole è quello che è , nella specie questo giudice ha inteso dire esattamente quanto riportato nei suindicati atti notarili, laddove non si parla di stenditoio e/o di volume chiuso e/o di piano di calpestio e di lastrico solare, essendo in definitiva tali ultime tre accezioni rimesse unicamente alla acuta interpretazione della parte ricorrente che però è frutto di un rispettabile attività esegetica, ancorchè però non corrispondente a quanto esplicitamente detto e voluto dal giudice

Anche sotto tali profili, dunque, non è ravvisabile nelle statuizioni assunte dal giudice di appello la sussistenza di un errore revocatorio .

Le spese e competenze del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi