Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-08, n. 202104387

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-08, n. 202104387
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104387
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2021

N. 04387/2021REG.PROV.COLL.

N. 09717/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9717 del 2014, proposto dal Comune di Sasso Marconi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;

contro

i signori P G, L L e A L (in qualità di eredi del signor L L), già rappresentati e difesi dagli avvocati A S e C C, e, successivamente, dall’avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della signora Maria Poggi Cavalletti, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, n. 316 del 2014;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori P G, L L e A L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021 –tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;

Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dall’avvocato D F ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per l’Emilia Romagna i signori Golfieri e Labanti impugnavano il permesso di costruire prot. n. 16336 del 7 luglio 2005, rilasciato dal Comune di Sasso Marconi alla signora Maria Poggi Cavalletti, per la realizzazione di un edificio residenziale suddiviso in quattro unità edilizie, in via Badolo, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 37 del 27 giugno 2006 con la quale l’Amministrazione aveva approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la proprietà del privato.

I ricorrenti avevano dedotto che il permesso di costruire aveva violato:

(i) l’art. 14 del PRG allora vigente poiché la proprietà Poggi Cavalletti era inserita dalle norme di piano in una zona classificata Rca – Zone con edifici suscettibili di ampliamenti, nella quale non sarebbero stati ammessi interventi di nuova costruzione;

(ii) l’art. 26 del regolamento di esecuzione del codice della strada e l’art. 15.3 del PRG in quanto la costruzione assentita non avrebbe rispettato la distanza di 10 metri dall’attigua strada comunale;

(iii) il permesso di costruire era stata rilasciato prima della stipula della convenzione e delle connesse modifiche degli strumenti urbanistici;

(iv) la deliberazione relativa all’accordo di cui all’art. 18 della legge della Regione Emilia Romagna n. 20/2000 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico della proprietà non era sorretta da congrua motivazione circa l’interesse per la collettività, richiesto da detta norma;

(v) i ricorrenti non erano stati messi nelle condizioni di partecipare al procedimento di formazione amministrativo di formazione degli atti impugnati.

1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano altresì la denuncia di inizio attività presentata dalla controinteressata per illegittimità derivata dai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo nonché per violazione dell’art. 14, punto 2.2.1 delle NTA del PRG limitatamente al fabbricato “A” in aderenza all’edificio dei signori Golfieri e Labanti, costruito su tre piani anziché su due, come invece avrebbe previsto lo strumento urbanistico per quel comparto;
per violazione, infine, delle altezze massime consentite dalla disciplina di Piano.

2. Il TAR, nella resistenza dei controinteressati e del Comune di Sasso Marconi, respingeva il ricorso principale mentre accoglieva i motivi aggiunti “ limitatamente alla questione del numero dei piani del fabbricato ad immediato ridosso della proprietà Golfieri ”, annullando, in parte qua , la relativa determinazione.

3. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Sasso Marconi, che ha dedotto le seguenti censure:

I. L’edificio A di cui trattasi è stato realizzato in una zona inserita dal Piano Regolatore nelle “ Zone con edifici suscettibili di ampliamenti – Rca ” nelle quali erano ammessi, tra gli altri, interventi di “ demolizione e ricostruzione, ampliamenti e/o nuova costruzione con i seguenti limiti: UF max= 0,25 mq/mq* (NTA art.14.2.2.1, comma 1, lett. f) ”.

Tale norma tuttavia, secondo la sentenza gravata, non sarebbe applicabile a “tutti gli interventi” indicati dall’art. 14.2.2.1 delle NTA ma solo ad alcuni. In particolare, l’inciso “ NP preesistente se superiore a due ” non riguarderebbe gli interventi di nuova costruzione, ma solo gli “interventi di “ricostruzione” o di “ampliamento”. Pertanto, avendo l’edificio A due autonome unità immobiliari, al piano terreno e al primo piano e poi un sottotetto di altezza pari a m 2,07 ne risulterebbe “ l’indebita previsione di tre piani complessivi, alla luce dei parametri a tal fine previsti in via generale dall’art.

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