Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-11-28, n. 201405908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-11-28, n. 201405908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405908
Data del deposito : 28 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08095/2014 REG.RIC.

N. 05908/2014REG.PROV.COLL.

N. 08095/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8095 del 2014, proposto da:
Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. T T, domiciliata in Roma, via Poli, n.29;

contro

Casa di Cura S. Anna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. S N e A C, con domicilio eletto presso S N in Roma, corso Trieste, n.16;

nei confronti di

A C, Comune di Tora e Piccilli, Commissario ad acta Prosecuzione Piano Rientro Settore Sanitario Reg. Campania;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI SEZIONE I n. 03216/2014


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Casa di Cura S. Anna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati Barone su delega di Taglialatela e Contieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - La Casa di Cura ricorrente S. Anna s.r.l., in qualità di titolare della Casa di Cura Villa Giovanna, presentava al Comune di Tora e Piccilli, in data 21 marzo 2011, istanza di autorizzazione all’ ampliamento di un ambulatorio di radioterapia presso la struttura sanitaria Villa Giovanna di cui era titolare. La sua istanza veniva trasmessa alla competente ASL Caserta per il prescritto parere, ma non avendo ricevuto riscontro la ricorrente la ripresentava in data 18 ottobre 2013 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 60, della legge regionale n. 5/2013.

La A C interpellava senza esito, con nota prot. n. 3908 del 4 febbraio 2014, la regione Campania al fine di acquisirne le valutazioni in ordine ai riflessi sull’istanza della legge regionale n. 23/2011. Poiché, né il comune di Tora e Piccilli, in qualità di autorità procedente, né l’ASL Caserta, né la regione Campania, in qualità di amministrazioni tenute al rilascio di pareri avevano dato risposta all’istanza impedendo così la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, la ricorrente chiedeva al T Campania, sede di Napoli, che venisse accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto e la fondatezza della pretesa alla richiesta autorizzazione sanitaria. Il T accoglieva il ricorso statuendo che:

- la delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001 scandisce la sequenza procedimentale preordinata al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie;

- dopo un periodo di sospensione delle procedure di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, disposto in relazione al biennio 2010/2011 dalle delibere del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 21/2009, n. 5/2010 e n. 31/2011, sopraggiungeva, la legge regionale n. 4/2011 (come successivamente modificata dalle leggi regionali n. 14/2011 e n. 23/2011), il cui art. 1, co. 237-quater, ultimo periodo, continuava a prevedere il momentaneo blocco delle procedure autorizzative, subordinando il rilascio di nuove autorizzazioni al completamento delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate;

- successivamente interveniva la legge regionale n. 5/2013, il cui art. 1, co. 60, nel prescrivere che l’ASL deve provvedere alle verifiche di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni inerenti alle “richieste di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie”, aveva inteso ripristinare l’immediata procedibilità di tali istanze, svincolandole dall’esaurimento dell’iter procedurale relativo all’accreditamento istituzionale pena una lettura contraddittoria dello stesso dato normativo in quanto non avrebbe avuto senso imporre all’ASL di provvedere entro un dato termine sulle istanze di autorizzazione sul presupposto del blocco delle procedure precedentemente disposto;

- non meritava adesione la linea interpretativa rappresentata nella nota regionale prot. n. 2014.0353475 del 23 maggio 2014, così articolata: “Il co. 60 dell’art. 1 della L.R.C. n. 5/2013 deve essere interpretato come norma mirata a ribadire il soggetto competente a ricevere le istanze di nuova realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, disposizione, peraltro, già contenuta nella DGRC n. 3958/01 e s.m.i.. Una diversa interpretazione del co. in esame, nel senso che consentirebbe l’autorizzazione di nuove realizzazioni svincolata dalla tempistica prevista dalla L.R. n. 4/2011 e s.m.i., co. 237-quater ultimo periodo, oltre che confliggere con il medesimo co. 237-quater che non è stato emendato corrispondentemente, sarebbe comunque in contrasto con il punto 4 della delibera del C.d.M. del 24.4.2010, in quanto, ad oggi, non è stato adottato il piano di riassetto della rete di assistenza specialistica ambulatoriale.”;

- l’art. 1, co. 60, della legge regionale n. 5/2013 non doveva considerarsi solo norma sulla competenza sancendo anche l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione sanitaria, obbligo che andava adempiuto indipendentemente dall’esito delle procedure di accreditamento istituzionale;

- l’interpretazione dell’amministrazione regionale di cui alla suddetta nota si poneva in contrasto con l’art. 1, co. 237-quater ultimo periodo della legge regionale n. 4/2011, giacché l’art. 1, co. 60, cit. aveva comportato l’abrogazione implicita della suddetta disposizione limitatamente alla parte relativa al rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione nuove strutture né poteva considerarsi ipotizzabile alcuna antinomia tra l’interpretazione in questione ed il punto 4 della delibera del C.d.M. del 24 aprile 2010, atteso che la ritardata adozione del piano di riassetto della rete di assistenza specialistica ambulatoriale non poteva implicare, in mancanza di disposizioni normative di segno diverso, l’automatica sospensione delle procedure autorizzative per la realizzazione di strutture sanitarie.

Conclusivamente, poiché erano scaduti tutti i termini procedimentali previsti sia per l’emissione dei pareri di compatibilità da parte dell’ASL Caserta e della regione Campania, sia per l’emanazione del provvedimento definitivo da parte del comune di Tora e Piccilli, né risultava che le predette amministrazioni avessero fornito riscontro all’istanza della ricorrente, il T concludeva che sussisteva l’obbligo dell’A C e della regione Campania di pronunciarsi in via consultiva in merito all’istanza di autorizzazione sanitaria ripresentata dalla ricorrente il 18 ottobre 2013 e l’obbligo del comune di Tora e Piccilli di provvedere in via definitiva sulla stessa istanza, dovendo ogni amministrazione concludere il procedimento di rispettiva spettanza mediante un atto espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990.

2. - Nell’atto di appello la regione Campania sostiene la erroneità delle argomentazioni del primo giudice chiedendo la riforma della sentenza del T.

Si è costituita la Casa di Cura appellata insistendo per la conferma della sentenza del T.

Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2014, dopo l’ampia discussione orale in cui entrambe le parti hanno insistito sulle proprie argomentazioni, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. - L’appello della regione Campania merita accoglimento.

Il Collegio richiama per relationem la sentenza della Terza Sezione di questo Consiglio di Stato n.3762/2014 che ha annullato la sentenza del T Campania n.869/2014 che ha affrontato questioni del tutto simili a quelle alla base dell’odierno giudizio.

La sentenza odiernamente impugnata, nell’annullare il silenzio rifiuto delle amministrazioni intimate e nel ritenere la procedibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie ammette la possibilità di un esame delle relative istanze in assenza di una valutazione attuale del fabbisogno regionale in una regione caratterizzata da vincolanti obiettivi posti dal piano di rientro nonché dalla previsione generale di cui all’art. 8 del d.lgs. 502/1002 che impone l’autorizzazione alla realizzazione sia rapportata al fabbisogno attuale.

La sentenza appellata si basa su un presupposto che già la sentenza di questo consiglio n.3762/2014 ha ritenuto errato e cioè che l’art. 1, co. 237-quater, della legge regionale n. 4/2011 sia stato implicitamente abrogato in parte qua dall’art. 1, co. 60, della legge regionale n. 5/2013 che avrebbe ripristinato l’immediata procedibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie.

Tuttavia la interpretazione fornita dal T Campania della legge regionale della Campania n.5/2013 art.1, co. 60, non è coerente con il quadro normativo nazionale e regionale e con le prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella delibera 24 luglio 2009, che ha attribuito i poteri di Commissario ad acta al Presidente della regione Campania per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario nella regione Campania in applicazione della specifica normativa nazionale dettata per il contenimento dello squilibrio economico dei bilanci regionali (legge n. 311/2004, art.

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