Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-02-05, n. 202101079
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2021
N. 01079/2021REG.PROV.COLL.
N. 00559/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 559 del 2020, proposto da
C G P, rappresentata e difesa dagli avvocati G F e V T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P C V in Roma, piazza Bainsizza, n. 10;
contro
Comune di Cagnano Varano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T S, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
nei confronti
S L e F A C, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 164/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagnano Varano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti e dato atto, ai sensi e per gli effetti del citato art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, delle note d’udienza depositate dall'avvocato Scattarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di Cagnano Varano con nota n. 32656 del 27 ottobre 1993 chiedeva all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia il nominativo di persone da avviare al lavoro, ai sensi dell’allora vigente art. 42 del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 29, nelle categorie di invalido civile con qualifica di autista, di orfano o vedova con qualifica di impiegato d’ordine e di un invalido civile del lavoro quale operaio.
Con nota n. 33406 del 6 novembre 1993 l’UPLMO comunicava per l’avviamento al lavoro ai sensi della l. 2 aprile 1968, n. 482, i nominativi dei signori D’Errico Antonio e C G P nelle prime due categorie di soggetti riservatari indicate dall’amministrazione comunale; quest’ultima non provvedeva all’assunzione dei sigg.ri D’Errico e C, né comunicava i tempi e le modalità per il loro accesso al lavoro.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia i predetti signori D’Errico Antonio e C G P chiedevano: a) in via principale che fosse accertato l’obbligo del Comune di Cagnano Varano di assumerli alle sue dipendenze a far data dal 6 novembre 1993, con conseguente condanna dell’ente al pagamento in loro favore delle somme dovute a titolo di retribuzione e di indennità dalla predetta data sino a quella di effettiva immissione in servizio, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria; b) in subordine che l’ente fosse condannato al risarcimento del danno subito in misura pari alle retribuzioni da loro non riscosse per la mancata assunzione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Con motivi aggiunti chiedevano inoltre l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Cagnano Varano n. 433 del 30 ottobre 2001, con la quale era stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 78, sesto comma, della l. 23 dicembre 2000 n. 388, nel profilo professionale di operaio qualificato, dei signori S L e F A C, già impegnati in un progetto di pubblica utilità.
3. Con la sentenza n. 1646 del 28 marzo 2002 l’adito Tribunale , il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione i sigg.ri D’Errico e C interponevano appello, chiedendone la riforma; ma con sentenza n. 4781 del 28 giugno 2004 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado sul presupposto che gli interessati vantassero solamente una posizione di interesse legittimo e non potessero pertanto proporre innanzi al giudice amministrativo un’azione di accertamento dell’obbligo dell’ente di assumerli.
4. Nel frattempo i predetti signori D’Errico e C avevano anche adito (sin dal 14 gennaio 1998, ancor prima di esperire il ricorso innanzi al giudice amministrativo) il Tribunale civile di Lucera, proponendo la medesima domanda di accertamento del diritto ad essere assunti dall’amministrazione comunale, con ogni conseguente statuizione patrimoniale ovvero, in alternativa, del proprio diritto al risarcimento del danno discendente dalla mancata assunzione.
Detto tribunale con la sentenza n. 1554 del 31 maggio 2000 dichiarava però il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, mentre la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1446 del 25 novembre 2002 respingeva il relativo gravame, sul rilievo che, a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata, gli interessati, proponendo ricorso al giudice amministrativo (di cui si è fatto cenno ai par. 2 e 3), avessero prestato acquiescenza alla statuizione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte d’appello rilevava inoltre che il giudice amministrativo aveva respinto la domanda avente ad oggetto l’assunzione alle dipendenze del Comune, nel mentre aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno, escludendo che tale seconda statuizione potesse assumere rilievo sulla preclusione derivante dall’acquiescenza.
5. I signori D’Errico e C proponevano due autonomi ricorsi per Cassazione, uno nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Bari e l’altro nei confronti della sentenza n. 4781 del 28 giugno 2004 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 13 del 4 gennaio 2007 le SS.UU. civili della Corte di Cassazione, riuniti i