Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-03-03, n. 201000809

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-03-03, n. 201000809
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000809
Data del deposito : 3 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02954/2009 AFFARE

Numero 00809/2010 e data 03/03/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2009




NUMERO AFFARE

02954/2009

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposta dalla sig.ra Favour AYEGBA, avverso il decreto dell'Unità Dublino di trasferimento nei Paesi Bassi.

LA SEZIONE

VISTA la relazione n. 5352/

ITA

97067 del 29.7.2009, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Unità Dublino - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere E T;


RTENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;

PREMESSO e CONSIDERATO:

La sig.ra Favour AYEGBA, di nazionalità nigeriana, in data 7 maggio 2009 ha proposto il ricorso straordinario in esame per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 97067, emesso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Unità Dublino - in data 11 agosto 2008, con il quale le veniva comunicato il trasferimento nei Paesi Bassi entro un mese dalla data di accettazione da parte di quel membro dell’U.E., deducendo che il provvedimento è viziato da contraddittorietà della motivazione.

Al riguardo, il Ministero riferisce che, il 23 maggio 2008, la Questura di Torino, ricevuta la richiesta d'asilo della sig.ra AYEGBA, e desunto da interrogazione nel sistema EURODAC che la summenzionata il 25 maggio 2007 aveva richiesto asilo nei Paesi Bassi, numero NL12716356329, ha attivato la procedura Dublino.

Sulla base dei precedenti EURODAC, il 31 luglio 2008 è stata inviata richiesta di ripresa in carico ai Paesi Bassi, ai sensi dell'art. l6.1.c del Regolamento CE.

Il 4 agosto 2008 i Paesi Bassi comunicavano la loro responsabilità ad esaminare la richiesta della sig.ra AYEGBA, ai sensi del richiamato art. l6.1.c del Regolamento.

L'11 agosto successivo l'Unità Dublino ha comunicato alla Questura di Torino la competenza olandese e la necessità del trasferimento della sig.ra AYEGBA nei Paesi Bassi.

Il 30.4.2009 la Questura di Torino ha notificato il provvedimento all’interessata.

L' 11 maggio 2009, essendo decorsi i termini per il trasferimento, come previsti dagli artt. 19A e 20 del citato Regolamento, l'Unità Dublino ha informato la Questura di Torino e la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Torino che la competenza dell'esame della richiesta d'asilo della sig.ra AYEGBA era ricaduta sull'Italia.

Il provvedimento di trasferimento nei Paesi Bassi è stato, quindi, annullato dall'Unità Dublino in data 11 maggio 2009, non avendo la Questura trasferito l’interessata nei Paesi Bassi entro i sei mesi previsti dall'art. 19.4 del citato Regolamento.

Per le suesposte considerazioni il Ministero ritiene sia cessata la materia del contendere.

La Sezione concorda con le conclusioni dell’Amministrazione, in quanto la revoca dell’impugnato provvedimento produce la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del ricorso e assorbimento dell’istanza cautelare di sospensione.

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