Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-31, n. 201905417
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Pubblicato il 31/07/2019
N. 05417/2019REG.PROV.COLL.
N. 07497/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7497 del 2018, proposto da
L O, rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Motta San Giovanni, non costituito in giudizio;
nei confronti
ATAM, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 298/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 il Cons. G G e udito per la parte appellante l’avvocato Pazzaglia, per delega dell’avvocato Nucara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con atto di appello notificato nei tempi e nelle forme di rito, L O, come in atti rappresentata e difesa, premetteva che - in quanto versante in condizioni di grave indigenza e bisognosa dei mezzi di trasporto pubblico necessari a raggiungere le varie abitazioni presso le quali svolgeva la sua occasionalità lavorativa, da cui traeva tutte le proprie risorse economiche – aveva più volte e vanamente sollecitato il Comune di Motta San Giovanni (e, per quanto di competenza, la locale azienda dei trasporti, ATAM di Reggio Calabria) al rilascio di un provvedimento che la abilitasse al beneficio del trasporto gratuito sui pullman gestiti dalla società municipale per almeno dodici mesi, quale misura di protezione ed inserimento sociale.
Precisava che la richiesta era stata formulata ai sensi degli artt. 16, 22 e 23 della legge n. 328/2000, i quali, in particolare, prevedevano (avuto segnatamente riguardo all’art. 16, comma 5) la possibilità per gli enti locali di “ prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché tariffe ridotte per l’accesso ai servizi pubblici ”.
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, il quale – con la sentenza epigrafata – lo aveva, peraltro, inopinatamente respinto, in argomentata considerazione della “ ampia latitudine precettiva posta dall’invocata normativa ”, la quale non avrebbe consentito “ di individuare alcun obbligo di apertura di un procedimento amministrativo nei riguardi del cittadino, il quale [avesse richiesto] uti singulus l’erogazione di un beneficio di tal sorta ”.
2.- Avverso la ridetta statuizione insorgeva, lamentandone la complessiva erroneità ed ingiustizia ed invocandone l’integrale riforma.
A sostegno del gravame prospettava violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990, il quale avrebbe imposto, a fronte della iniziativa procedimentale assunta, l’adozione di un provvedimento che, per quanto non nominato e tipizzato, trovasse comunque nella legge (e, nella specie, nell’evocato art. 16, comma 5 della l. n. 328/2000) idoneo fondamento legale.
3.- L’Amministrazione comunale e l’Azienda dei trasporti, ancorché ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 marzo 2019, sulle reiterate conclusioni del difensore di parte appellante, la causa veniva riserva per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è infondato e va respinto.
2.- Per comune e consolidato intendimento la fattispecie del del c.d. «silenzio-inadempimento» riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l’Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge;di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere , cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico;presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà ) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (cfr., ex permultis , Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5125 e Id., , sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5015).
Nel caso di specie, la stessa norma invocata dall’appellante, in relazione agli ausili finanziari suscettibili di attivazione ai preordinati fini della “ valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari ”, evoca, sul piano testuale, una mera possibilità e non impone, quindi, ai Comuni uno specifico, puntuale e cogente obbligo giuridico.
Il che trova non disagevole spiegazione, del resto, nella circostanza che l’elaborazione e l’approvazione, nel quadro del “ sistema integrato di interventi e servizi sociali ”, di misure economiche, finanziarie, tariffarie e fiscali rappresenta solo il compendio dei possibili strumenti operativi rimessi alla lata discrezionalità programmatoria di ciascun ente locale per complessive finalità di interesse generale, come tali insuscettibili, fino alla loro concreta ed effettiva previsione ed implementazione, di fondare una pretesa erogativa individuale.
3.- In virtù delle esposte premesse, la sentenza appellata merita di essere confermata e l’appello di essere respinto.
Nulla per le spese, in difetto di costituzione delle parti intimate.