Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-01, n. 201504095
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Testo completo
N. 04095/2015REG.PROV.COLL.
N. 08507/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8507 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
S T non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
G T, R R;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I BIS n. 06300/2014, resa tra le parti, concernente mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l'anno 2004;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l’Avvocato dello Stato Michele Pizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, corredato da motivi aggiunti era stato chiesto dall’odierno appellato T Stefano l’annullamento della mancata iscrizione al quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2004; di tutte le operazioni di scrutinio, i giudizi emessi e i punteggi attribuiti dalla CSA nei confronti del Ten. Col. T in sede di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2004; della graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli dell’Arma Aeronautica, ruolo naviganti normale, a seguito del giudizio valutativo di cui sopra, nonché della determinazione del Ministro della Difesa di approvazione della graduatoria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e degli atti tutti che ricavabili dalla comunicazione del Ministero della Difesa, MD/GMIL 03-II/4/1/2004/14421, del 12 maggio 2004, comunicatagli in data 21.3.2005.
L’odierno appellato era insorto ipotizzando censure di cd. “eccesso di potere in senso relativo”, lamentando di aver subito una disparità di trattamento da parte della Commissione, che avrebbe utilizzato un metro di giudizio eccessivamente restrittivo nella valutazione dei titoli e delle proprie qualità ed ingiustificatamente concessivo nei confronti dei controinteressati R e T.
In particolare, l’appellato lamentava la circostanza che gli era stato attribuito il punteggio (determinato dai punteggi attribuiti alle quattro diverse qualità oggetto di valutazione ai sensi dall'art. 26 della legge n. 1137/1955, come modificato dal d.Lgs. 30.12.1997 n. 490, ulteriormente specificati dal D.M. n. 571 del 1993.
)di 22,81 punti, notevolmente inferiore rispetto a quello riconosciuto ai due contro interessati (R 24,24 e T 24,22).
Egli era stato quindi collocato al 75° posto in graduatoria: i controinteressati suindicati avevano conseguito un punteggio sufficiente alla promozione collocandosi nella graduatoria finale rispettivamente al quinto e sesto posto, in posizione utile all’avanzamento.
Il T ha in primo luogo dato atto di quello che era stato il supporto valutativo della CSA indicato nelle schede motivazionali, dalle quali risultava che i controinteressati erano stati giudicati in termini maggiormente positivi rispetto all’appellato e che addirittura il R a tratti risultava valutato in termini addirittura più lusinghieri rispetto al T.
Da ciò ha tratto il convincimento che l’attività valutativa della Commissione fosse caratterizzata da un elevato grado di coerenza interna, data la corrispondenza della valutazione complessiva degli apprezzamenti degli elementi di cui alle lett. a, b e c dell’art. 26 della legge n. 1137/55, ai punteggi attribuiti ed al giudizio finale espresso in termini numerici sostanzialmente corrispondenti alle valutazioni di “notevolezza” delle qualità dell’originario ricorrente (al quale è stato attribuito il punteggio di 22,81 punti) e di “eccellenza” delle qualità dei controinteressati R e T (ai quali è stato attribuito il superiore punteggio rispettivamente di 24,24 e 24,22).
Ha quindi esplorato la tematica relativa alla coerenza estrinseca dei detti giudizi, al fine di verificare se gli stessi trovassero adeguato riscontro nella documentazione caratteristica degli Ufficiali soggetti a scrutinio ( sulle cui risultanze dette valutazioni dovevano essere basate, come imposto dalla normativa in materia e ribadito dall’art. 2 del DM 571/93).
Valutando in estremo dettaglio i percorsi professionali dall’appellato e dei controinteressati, il T è pervenuto al seguente convincimento, muovendo innanzitutto dal rilievo della la pari condizione per quanto concerneva la mancanza di mende in quanto :nessuno dei detti Ufficiali interessati era mai incorso in punizioni nel corso della sua carriera.
Quanto all’attribuzione di encomi ed elogi, ha riconosciuto la preminenza, sotto il profilo quantitativo, del riconoscimento conseguito dall’originario ricorrente, sia rispetto al R (attributario del pari di un encomio) che del T (mai destinatario di encomi) affermando il convincimento per cui di tale profilo –pur non decisivo in sé e per sé- la Commissione di Avanzamento non avesse tenuto particolare conto.
Quanto alle qualità fisiche e morali, ha rilevato che dalle schede valutative del R non si evinceva alcun elemento atto a supportare il giudizio di superiorità sull’originario ricorrente la cui leggera e temporanea flessione di alcune voci interne - che comunque non ne aveva compromesso la valutazione complessiva finale, sempre in termini di eccellenza- non giustificava, ad avviso del T, la sottostima delle sue qualità morali.
Ugualmente ingiustificato ad avviso del T, risultava il miglior giudizio espresso nei confronti del T (che non aveva conseguito nè encomi, nè elogi) che riportava nei documenti valutativi recenti (dal n. 73 in poi) giudizi simili a quelli del T, anche per quanto concerne occasionali abbassamenti di alcune voci interne della parte I (molto buono anzichè ottimo relativamente all’esemplarità e all’ascendente nella s.v.77),: la penalizzazione dell’originario ricorrente, relativamente alle qualità fisiche morali e di carattere, per il quale gli era stato attribuito un punteggio (22,89 punti) ingiustificatamente inferiore al R (24,31 punti) ed al T (24,30 punti) doveva essere quindi ricondotta ad una disparità del metro valutativo utilizzato dalla Commissione di Avanzamento.
Quanto al parametro delle qualità intellettuali e culturali di cui all’art. 26 lett. c) 1 della legge n. 1137 del 1955, (per le quali la Commissione aveva attribuito al T 22,33 punti, al T 23,73 punti ed al R 23,76 punti) il T ha escluso la ricorrenza di alcun vizio.
Risultava la preminenza del R sui pari grado relativamente a tale elemento di valutazione, ed anche il T aveva riportato elevate aggettivazione nelle voci analitiche della Parte II, in misura più numerosa rispetto all’appellato.
Quanto agli altri elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle qualità intellettuali e culturali –desunti dalla documentazione personale –indicati dall’art. 11 del DM del 1973 l’iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; ed in particolare l’eventuale frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze –ISSMI-; gli altri corsi seguiti in Italia ed all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertate; le pubblicazioni"), il T ha puntualizzato quanto segue.
L’originario ricorrente aveva sostenuto di aver conseguito migliori risultati rispetto ai colleghi promossi nei corsi di Accademia (il T si era classificato 4°, T 30°, R 64°), nel corso normale presso la SGA (su 47 posti T si era collocato al 6°, T al 15°, R al 34°), nel corso di