Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-23, n. 201800427

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-23, n. 201800427
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800427
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2018

N. 00427/2018REG.PROV.COLL.

N. 02849/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2010, proposto da L N, I C, H D G, G C, P G, V R, G A, A C, rappresentati e difesi dagli avvocati D C, indi dall’avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Improta in Roma, via Nicola Ricciotti, 11;

contro

Ministero dei trasporti, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione III ter , sentenza 17 febbraio 2010, n. 710.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Udito per gli appellanti l’avvocato Di Natale su delega dell’avvocato Angelozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di diffida e messa in mora notificato il 14 gennaio 1997, l’ingegner L N e altri suoi colleghi, dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenenti alla cessata nona qualifica funzionale e inquadrati nella posizione economica C3, hanno chiesto la corresponsione del più favorevole trattamento economico riservato al personale del ruolo a esaurimento ( ex artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) sul presupposto dell’affermata identità delle funzioni svolte.

2. Nella mancata risposta dell’Amministrazione, ne hanno impugnato il silenzio, proponendo un ricorso che il T.A.R. per il Lazio, sez. III ter , ha respinto con sentenza 17 febbraio 2010, n. 710, cui ha fatto seguito un’ordinanza di correzione di errore materiale 17 febbraio 2010, n. 274.

3. Dopo avere rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso (che dedurrebbe una pretesa di contenuto patrimoniale, mentre l’istituto del silenzio-rifiuto non sarebbe attivabile in tema di diritti soggettivi), il Tribunale regionale ha deciso il ricorso nel merito rigettandolo, in quanto: I) dall’art. 36 Cost., evocato dai ricorrenti, non scaturirebbe immediatamente (e cioè indipendentemente dall’adozione, da parte dell’Amministrazione, di specifici atti organizzativi) un diritto soggettivo alla corresponsione di una particolare retribuzione;
II) non sussisterebbe l’affermata identità di situazioni in quanto, anche a seguito della riforma disposta con la legge 11 luglio 1980, n. 312, si sarebbe di fronte “a due categorie di funzionari che hanno radici storiche, strutturali, giuridiche e normative essenzialmente diverse, alle quali sono attribuiti compiti forse analoghi, ma non identici”.

4. Gli originari ricorrenti, ad eccezione dell’ingegner S S, hanno interposto appello avverso la sentenza.

Essi sostengono che numerose decisioni del G.O. come giudice del lavoro avrebbero accertato l’identità di funzioni e attribuzioni tra il personale C3 e il personale del ruolo a esaurimento e di conseguenza - anche alla luce dell’obbligo di parità di trattamento economico a fronte di parità di mansioni e di inquadramento, posto dell’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - riconosciuto l’illegittimità di differenze retributive fra le due categorie di personale.

5. Con atti depositati il 15 luglio 2014, gli appellanti si sono costituiti in giudizio con un nuovo difensore.

6. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

7. All’udienza pubblica del 18 gennaio 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

8. In via preliminare, il Collegio osserva che, non essendo il punto contestato da parte dell’Amministrazione, resta consolidata in capo al G.A. la giurisdizione anche per le questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 che - trattandosi di pubblico impiego privatizzato - l'art. 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80/1998 (poi confluito nell'attuale art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001) ha trasferito alla cognizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro.

9. L’appello è infondato alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di cassazione, da cui il Collegio non vede ragione per discostarsi, la quale - in difformità dall’orientamento fatto proprio da alcuni giudici di merito - ha ritenuto che:

a) il trattamento economico differenziato in favore del personale dei ruoli ad esaurimento - previsti dagli artt. 60 e 61 del d.P.R. n. 748/1972 - di ispettore generale e direttore di divisione, rispetto al personale ugualmente inquadrato in area C secondo le previsioni dei successivi c.c.n.l. per il comparto Ministeri, trova giustificazione nel disposto dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che per i ruoli ad esaurimento ha conservato le qualifiche ad personam e ha permesso, nonostante la sostanziale equiparazione delle mansioni, una differenziazione stipendiale atteso il carattere necessariamente temporaneo e il diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti (17 febbraio 2014, n. 3682;
23 settembre 2016, n. 18714);

b) l’art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilendo il principio di parità, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva (n. 18714/2016);

c) la sopravvivenza - ex art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 - di qualifiche ad personam (quali quelle a esaurimento previste dagli artt. 60 e 61 del d.P.R. n. 748/1972 come pure dall'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88) costituisce una consapevole eccezione legislativa rispetto all'assetto ordinario, peraltro prevista dallo stesso decreto legislativo n. 165/2001 che, all'art. 45, contempla il principio della parità di trattamento;
di conseguenza, l'interpretazione sistematica di tali norme impedisce l'estensione del trattamento stipendiale corrispondente alle predette qualifiche, non potendo trarsi dalla disposizione transitoria la regola attraverso la quale interpretare la disposizione a regime (n. 18714/2016);

d) come detto, tale sopravvivenza trova giustificazione nel diverso percorso professionale del ruolo soppresso ed a esaurimento, per cui non si pone in contrasto né con precetti costituzionali né con norme europee (n. 3682/2014 e n. 18714/ 2016).

10. Peraltro, la peculiarità della posizione dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nello scrutinare la conformità a Costituzione dell'art. 20, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui limita l'accesso alla nomina a primo dirigente, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, escludendo i funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale (sentenza 4 luglio 1997, n. 228).

Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. per l’Umbria, la Corte costituzionale ha osservato che i funzionari delle qualifiche ad esaurimento avevano conseguito un trattamento economico rapportato in ragione di una percentuale rispetto allo stipendio delle qualifiche dirigenziali (d.P.R. n. 748/1972, art. 61) e avevano continuato ad essere abilitati a reggere uffici di livello dirigenziale (primo dirigente e successive trasformazioni) con la pienezza di poteri (art. 17, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873). Il Giudice delle leggi ha rilevato che “completamente diversa sia per provenienza, sia per livello economico e per status giuridico, è la nona qualifica funzionale, che è stata istituita con il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito in legge 24 marzo 1986, n.78. I funzionari che vi sono stati inquadrati hanno avuto riconosciuta l'abilitazione a divenire reggenti di uffici dirigenziali (ancorché senza distinzioni in relazione alla mutata normativa organizzativa e alla carenza dirigenziale sopravvenuta) solo con il d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266”.

11. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

12. Nulla deve disporsi quanto alle spese del presente grado di giudizio, nel quale non si è costituita l’Amministrazione appellata.

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