Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-11, n. 202100336

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-11, n. 202100336
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100336
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00336/2021REG.PROV.COLL.

N. 03748/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3748 del 2014, proposto dal signor L L, rappresentato e difeso dagli avvocati D L L e S S, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato S S in Roma, in piazza R.B. Crivelli, n. 50,



contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,



nei confronti

del Centro Anziani Villa Aldina I.P.A.B., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitosi in giudizio,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione I), n. 60 del 20 gennaio 2014, resa inter partes , concernente l’annullamento della vendita a trattativa privata di un complesso immobiliare.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato (si dà atto del deposito delle note di udienza ai sensi e agli effetti dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall’art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, da parte dell’avvocato Lago e l’avvocato dello Stato Meloncelli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 3980/1997, proposto innanzi al T.a.r. per il Veneto, il signor L L aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a ) dell’ordinanza del Comitato regionale di controllo della Regione Veneto, del 30 ottobre 1997, con cui il Comitato stesso ha annullato la delibera del Consiglio di Amministrazione del Centro Anziani Villa Aldina I.P.A.B. n. 137 del 9 ottobre 1997, con la quale gli cedeva un compendio immobiliare per il prezzo di £. 1.250.000.000, rilevando la violazione dell’art. 26 R.D. 6972/1890, il notevole scostamento dalla perizia di stima e la manifesta incongruenza;

b ) della successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Anziani Villa Aldina I.P.A.B. n. 143 del 7 novembre 1997, con cui il Consiglio stesso ha deliberato la vendita per asta pubblica del complesso immobiliare sito in Rossano Veneto, via Santa Giustina, nn. 1-2-3;

c ) della successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Anziani Villa Aldina I.P.A.B. n. 150 del 7 novembre 1997, con cui il Consiglio stesso ha deliberato la restituzione dell’anticipo-cauzione versato dal ricorrente per l’acquisto degli immobili citati e la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 1997.

2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto quanto segue:

i) il carattere “ indeterminato ” (cfr. pagina 4 del ricorso di primo grado) della contestata violazione, contenendo la norma richiamata due distinte ed eterogenee previsioni, peraltro entrambe inapplicabili;

ii) la mancata considerazione che la delibera era stata precedentemente approvata senza che l’organo di controllo si fosse avveduto dello scostamento dalla perizia di stima, comunque insussistente;

iii) la non consentita effettuazione di un controllo di merito, fermo restando che l’offerta del ricorrente “ supera di lire 126.200.000 quello stabilito dalla perizia di stima ”.

3. Costituitasi l’Amministrazione regionale, il Tribunale adìto (Sezione I) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “ oggetto di censura da parte del Co.re.co. con l’ordinanza impugnata è proprio l’assoluta insufficienza di motivazione in ordine alla decisione dell’Amministrazione di vendere a trattativa privata alla metà del prezzo posto originariamente a base d’asta e valutato rispondente all’interesse pubblico per il medesimo bene soltanto un anno prima ”.

5. Avverso tale pronuncia il signor Lando ha interposto appello, notificato il 22 aprile 2014

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