Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-07, n. 202100163

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-07, n. 202100163
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100163
Data del deposito : 7 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2021

N. 00163/2021REG.PROV.COLL.

N. 00663/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2014, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

il signor S C, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso l’Opera Don Orione in Roma, via della Camilluccia 111/120;

per l’annullamento

della sentenza TAR Molise, sez. I 17 ottobre 2013 n.3200, che ha accolto il ricorso n.414/2011, proposto per:

l’annullamento

a) del decreto 20 settembre 2011 prot. n.29411 cl A.1., conosciuto in data imprecisata, con il quale il Vice Prefetto vicario di Isernia, ha modificato il proprio decreto 16 maggio 2011 prot. n. 16120, cl.B.

2.b, ed ha determinato la composizione dell’Ufficio provinciale censimento- UPC senza comprendervi il ricorrente come responsabile, estromettendolo dallo stesso;

b) del verbale di riunione 20 settembre 2011 ore 12,20 presso la Prefettura UTG di Isernia con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i componenti dell'UPC e i dirigenti prefettizi, con all'ordine del giorno la revisione del provvedimento di costituzione dell'ufficio stesso

c) del decreto 27 ottobre 2011 prot. n.33260 cl.D.1, con il quale il predetto Vice Prefetto vicario ha modificato e sostituito i precedenti propri decreti sopracitati 16 maggio 2011 prot. n. 0016120, cl.B.

2.b e 20 settembre 2011 prot.29411, cl.A.1, ed ha determinato la composizione dell’UPC senza comprendervi il ricorrente come responsabile;

e dei provvedimenti conseguenti e successivi;

nonché per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente appellato, all’epoca dei fatti, era viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Isernia, ove era responsabile dell’ufficio di statistica, previsto come tale dall’art. 3 comma 4 del d lgs. 6 settembre 1989 n.322, per cui esso assicura “ anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT ”.

2. L’art. 50 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella l. 30 luglio 2010 n.122 ha indetto, per quanto qui interessa, il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, ed ha affidato all’Istituto nazionale di statistica – ISTAT il compito di organizzare le relative operazioni, mediante un apposito piano e proprie circolari, e in particolare il compito di stabilire, ai sensi del comma 2 lettera a), “ le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ”. Va infatti ricordato che le operazioni di censimento danno diritto al personale che vi partecipa ad un’indennità, la quale per i dipendenti della pubblica amministrazione si va a sommare allo stipendio, ed è pari indicativamente, in base alla qualifica, ad alcune centinaia di euro al mese, nel caso di specie per diciotto mesi (fatto non contestato).

3. In applicazione della norma, l’ISTAT ha emanato, per quanto qui interessa, la deliberazione 18 febbraio 2011 n.6, la quale fra l’altro prevede che “ di norma, gli Uffici di statistica presso le Prefetture svolgono i compiti di Uffici provinciali di censimento (UPC). Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 322/89 e successive modificazioni;
agli UPC spettano i compiti di vigilanza, assistenza agli Uffici comunali di censimento, coordinamento delle attività censuarie e formazione …
” (doc. 18 amministrazione appellante, p. 170 del file relativo, delibera citata).

4. Ciò posto, con il decreto del Prefetto facente funzione 16 maggio 2011 prot. n. 0016120, cl.B.

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