Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-31, n. 200909295

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-31, n. 200909295
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200909295
Data del deposito : 31 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10052/2006 REG.RIC.

N. 09295/2009 REG.DEC.

N. 10052/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10052 del 2006, proposto da:
C G R, rappresentato e difeso dapprima dagli avvocati L A e P D M e successivamente, dagli avvocati C R e M M e presso la stessa domiciliato in Roma, via Lago di Lesina 35;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I n. 9084/2006;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere B M;

uditi altresì, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009, l’avv. Rienzi e l'avv. dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I - Il dott. Giuseppe Renato C, già dichiarato idoneo alla valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione, è stato sottoposto, nell’anno 2002, alla verifica di idoneità per la ulteriore valutazione ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Roma esprimeva parere favorevole nella seduta del 3.7.2002;
peraltro, la IV Commissione del Consiglio superiore della Magistratura richiedeva, in data 25.2.2003, un nuovo parere al detto Consiglio alla luce dei procedimenti disciplinari relativi a distinte incolpazioni a carico dell’interessato non ricomprese nel precedente parere.

Il Consiglio giudiziario, riesaminata la posizione del magistrato con riferimento ai procedimenti disciplinari nn. 105/98, 122/98 e 57/96, esprimeva parere sfavorevole;
il C.S.M. concludeva il procedimento con delibera del 21.1.2004, pronunciandosi per la inidoneità dell’interessato ed il Ministro si conformava a tale determinazione.

Seguiva l’impugnativa degli atti lesivi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che rigettava il ricorso con sentenza n. 9084 del 21 settembre 2006.

Avverso la pronuncia del giudice di 1° grado il dott. C, premessa una dettagliata esposizione delle vicende di causa e delle censure dedotte in quella sede di giudizio, oppone il vizio di error in iudicando sui motivi di ricorso sotto i profili di seguito indicati:

1.- La duplicità di pareri era riferibile ad un illegittimo impulso della IV Commissione del C.S.M., non potendo un organo interno richiedere di propria iniziativa un nuovo parere ad un organo esterno che aveva già espresso il proprio avviso.

Inoltre, anche se il parere del Consiglio giudiziario non avesse avuto natura vincolante, esso avrebbe comunque condizionato la procedura.

2.- Erroneamente il T.A.R. assume che il secondo parere del Consiglio giudiziario attiene esclusivamente alla valutazione del procedimento disciplinare relativo alla contestata appartenenza del dott. C alla loggia massonica “P2” in quanto il detto organo ha preso in considerazione tutti i trascorsi dell’interessato, pur attardandosi a valutare solo il suindicato precedente.

In ogni caso, il riesercizio della funzione in senso negativo, senza tener conto del precedente parere positivo, risulterebbe totalmente immotivato.

3.- Il precedente relativo all’appartenenza alla loggia massonica “P2” sarebbe stato illegittimamente “nuovamente valorizzato” dal Consiglio giudiziario a distanza di venti anni senza essere “attualizzato” (ossia, valutato con riferimento all’attualità) e omettendo di considerare i riscontri, completamente positivi, relativi agli anni di servizio successivi all’episodio a suo tempo sanzionato, ed agli altri due episodi;
questi ultimi sarebbero del tutto marginali e quindi non incidenti sul giudizio negativo reso dal C.S.M. (sarebbe pertanto erronea la valutazione del T.A.R. in ordine alla inammissibilità del profilo di doglianza per inerenza a questioni di merito).

4.- Parimenti erronea sarebbe la ritenuta inammissibilità del quarto motivo, laddove si era eccepito che le figure sintomatiche dell’eccesso di potere per contrasto con precedenti manifestazioni di volontà e di giudizio, la perplessità dell’agire amministrativo, la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 in tema di motivazione degli atti amministrativi erano stati certificati dallo stesso C.S.M. nella persona del relatore in seduta 21 maggio 2001 (rectius, 21 gennaio 2004), che esprimeva il proprio rammarico per la insufficiente motivazione che aveva caratterizzato il giudizio negativo e per il contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dello stesso organo (intervento del dott. Stabile).

L’appellante chiede, in conclusione, la riforma della sentenza impugnata.

Resistono il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura con articolata memoria difensiva.

L’appellante deposita memoria in vista dell’udienza di discussione della causa.

II – I motivi di impugnazione, analiticamente enunciati nella pregressa esposizione, devono essere disattesi, siccome infondati.

II.1. – Con riguardo al primo motivo, il Collegio ritiene rispondente a canoni di buona amministrazione la richiesta di un ulteriore parere, nel corso del procedimento, laddove siano ravvisate – come nella specie – lacune istruttorie che non abbiano consentito la valutazione della complessiva professionalità del magistrato;
ed invero, il giudizio sulla idoneità alle funzioni direttive superiori, oltre ad essere autonomo dalle pregresse valutazioni, innesta, alla stregua del dato normativo di cui all’articolo 16 della legge 20 dicembre 1973 n. 831, l’intero arco della carriera del magistrato e con riferimento a qualunque elemento significativo ai fini di una corretta valutazione.

Né appare viziante che la richiesta di parere promani da un organo interno allo stesso Consiglio superiore, rispondendo a canoni di corretta amministrazione che l’organo referente acquisisca tutti gli elementi di conoscenza sulla figura del magistrato sottoposto a valutazione prima di formulare la conseguente proposta al Plenum.

Certamente, il nuovo parere dell’organo esterno presenta incidenza sul procedimento in corso: ma ciò non rende illegittimo il procedimento stesso, per le considerazioni in precedenza esposte.

II.2.- Quanto al secondo motivo, basti osservare che la valutazione dei fatti alla base del precedente disciplinare risulta di preminente rilievo nella articolazione del secondo parere reso dal Consiglio giudiziario;
che poi i fatti vengano inquadrati in un più ampio contesto descrittivo costituisce modalità espositiva di alcuna rilevanza sul piano sostanziale.

Ne discende che neppure occorreva una motivazione sul riesercizio della funzione in senso negativo rispetto al precedente parere favorevole, stante la diversità dell’ambito valutativo.

II.3. – Sulla asserita “valorizzazione” del remoto precedente relativo all’appartenenza alla loggia massonica “P2” e degli altri due procedimenti disciplinari conclusisi con “un nulla di fatto” in assenza della loro “attualizzazione”, le considerazioni esposte al punto II.

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