Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-05-11, n. 201002819

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-05-11, n. 201002819
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002819
Data del deposito : 11 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09304/2009 REG.RIC.

N. 02819/2010 REG.DEC.

N. 09304/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9304 del 2009, proposto da:
FUZZY S.A.S., di T C,

EQUI

56 FOOD S.R.L.,

LEGEND

2005 S.R.L., IL PULCINO BALLERINO S.N.C., TWIGAS S.R.L., RAMPAR S.R.L., HAPPY FOOD S.R.L., ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dall'avv. P M, con domicilio eletto presso lo stesso, in Roma, via dei Due Macelli, n. 60;

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Pietro Bonanni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
MUNICPIO DI ROMA III, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II ter, n. 7388 del 24 luglio 2008, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIIONE SUOLO PUBBLICO - RIS. DANNI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Marsili e Sabato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1.

ALBA

2000 s.r.l., GNB FO OD a.r.l., TWIGAS s.r.l., RAMPAR s.r.l.,

EQUI

56 FOOD s.r.l.,

LEGEND

2005 s.r.l., il sig. Rodolfo NAPOLITANO, il sig. Orlando FERRAZZA, LA CANTINA DEL GRILLO s.r.l., GOVIN s.n.c., BLU s.r.l., IL PULCINO BALLERINO s.n.c., IL GATTO DI NOTRICAA SARAH SPERANZA e C. s.a.s. e FUZZY s.a.s., esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande in Roma, con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato chiedevano al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento delle determinazioni dirigenziali dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed Ufficio Entrate del Municipio Roma III, dal n. 898 al 911 del 10 luglio 2007, di rigetto delle loro richieste di concessione di occupazione di suolo pubblico per il collocamento di tavoli, ombrelloni, pennellature e fioriere, fondato sulla circostanza che l’area oggetto della richiesta ricadeva su zona o area di sosta tariffata (art. 4 quater della deliberazione del consiglio comunale n. 119/05) e che il progetto presentato non prevedeva la pedana, installazione necessaria in caso di occupazione della carreggiata stradale (ai sensi dell’art. 4 quater, comma 4, lett. I, p. 2, della delibera del consiglio comunale n. 119/05).

A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti deducevano due ordini di motivi, il primo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione del Comune di Roma n. 84/1999 e del punto 4.2.2. del regolamento OSP e COSAP, da ultimo modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 199/2005 – Eccesso di potere per sviamento e difetto del presupposto – Illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria” ed il secondo “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 quater, comma quarto, lett. I, punto 2, del regolamento OSP e COSAP, da ultimo modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 199/2005 – Eccesso di potere per sviamento e difetto del presupposto – Illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta”;
veniva altresì formulata domanda di risarcimento dei danni subiti.

2. Con motivi aggiunti notificati il 22 ottobre 2007 i ricorrenti chiedevano l’annullamento delle nuove determinazioni dirigenziali (rispettivamente n. 1159, 1158, 1152, 1150, 1160, 1156, 1153, 1155, 1151, 1157, 1161, 1154, 1162 e 1163 dell’11 settembre 2007) che, riesaminate le loro richieste in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 3873 del 27 luglio 2007 della seconda sezione dell’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, le respingeva nuovamente, adducendo la mancata previsione nei progetti presentati della installazione della pedane, ritenute necessarie.

Avverso tali nuovi provvedimenti essi lamentavano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione del Comune di Roma n. 84/1999 e degli artt.

4.2.2. e 4 quater comma quarto, lett. I, punto 2, del regolamento OSP e COSAP, da ultimo modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 199/2005 – Violazione e/o errata applicazione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione seconda, n. 3873/2007 - Eccesso di potere per sviamento e difetto del presupposto – Illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta”;
2) “Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 10 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni)”, sostenendo in sintesi che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto esaminare le loro richieste di concessione e solo ove fosse risultato effettivamente necessaria l’installazione di una pedana avrebbe potuto chiedere l’integrazione del progetto, senza poter rigettare nuovamente la domanda per l’asserita incompletezza, del tutto astratta.

3. Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 10 aprile 2008 i ricorrenti chiedevano altresì l’annullamento della deliberazione del Consiglio Municipale RM III n. 7 del 13.3.2007/08, recante la determinazione dei criteri per la concessione di occupazione di suolo pubblico su aree a sosta tariffata insistenti sulla viabilità locale e delle nuove determinazioni dirigenziali di rigetto della loro richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico (rispettivamente n. 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 e 457 del 19 marzo 2008).

Esposti sinteticamente i fatti salienti dell’intera vicenda, essi denunciavano “Violazione e/o erronea falsa applicazione dell’art. 41 Cost. degli artt. 1 e 8 ss. della legge n. 287/1991, dell’art. 1 del D. Lgs. n. 114/1998, degli artt. 1 e 17 della legge della Regione Lazio n. 21/2006 nonché dell’intero Regolamento OSP e COSAP del Comune di Roma 2, nonché “Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241/1990, del punto n. 3 bis, lett. h), del Regolamento OSP e COSAP del Comune di Roma, nonché del decreto cautelare del TAR del Lazio n. 4952/2007 – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia ed erroneità manifesta”, osservando per un verso che non vi era alcuna disposizione che consentiva al municipio di regolamentare la materia de qua e che in ogni caso le loro istanze dovevano essere esaminate sulla base della precedente regolamentazione vigente e, per altro verso, che anche sulla base della regolamentazione fissata dalla impugnata delibera municipale, le determinazioni di rigetto erano illegittime, atteso che la circostanza che le pedane fossero più lunghe di 20 metri non poteva costituire motivo di rigetto dell’istanza di concessione, ben potendo l’amministrazione imporre limitazioni e prescrizioni.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II ter, con la sentenza n. 7388 del 24 luglio 2008, nella resistenza del Comune di Roma, definitivamente pronunciando sull’originario ricorso e sui motivi aggiunti, ha annullato le impugnate determinazioni dirigenziali, rilevando che le aree oggetto della richiesta di concessione erano classificate come aree di viabilità locali, ai sensi del vigente regolamento del traffico urbano, e che per esse non sussisteva il divieto assoluto di occupazione di spazio (previsto solo per le aree tariffate di viabilità principale), così che in definitiva l’amministrazione era obbligata a valutare in concreto la possibilità di eliminare la sosta e di rilasciare la concessione;
anche quanto al problema delle pedane, poi, sussisteva l’obbligo dell’amministrazione di valutare in concreto la loro necessità in ragione delle dimensioni del marciapiedi, non potendo essere respinta la richiesta per la mancata indicazione nei progetti della pedana qualora questa non fosse necessaria;
veniva invece respinta la richiesta di risarcimento dei danni, in quanto non provati, né riscontrati, sussistendo ancora il potere dell’amministrazione di valutare le richieste di concessione avanzate dalle ditte interessate.

5. Con atto di appello il 23 ottobre 2009 FUZZY s.a.s.,

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