Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300463

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300463
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300463
Data del deposito : 24 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04054/2006 REG.RIC.

N. 00463/2013REG.PROV.COLL.

N. 04054/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4054 del 2006, proposto da:
Geo Program S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. P A, S B, G R, con domicilio eletto presso Recchia &
Associati Studio Legale in Roma, corso Trieste, 88;

contro

M.C.C. s.p.a., già Mediocredito Centrale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso d'Italia, n. 19;
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Molise - Campobasso n. 00095/2006, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della delibera 18.9.2003 con cui il Mediocredito Centrale S.p.a., quale affidatario della Regione Molise, ha respinto la richiesta della deducente di ammissione ad un intervento contributivo nell’ambito del progetto “Un nuovo prodotto e un processo innovativo per l’analisi degli edifici colpiti dal sisma del Molise”, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato dell’Amministrazione;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di M.C.C. s.p.a;

Viste le memorie prodotte dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

Vista la propria ordinanza 18 luglio 2006 n. 3654;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. A A e udito per la parte appellante l’avvocato Adami;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

La Geo Program s.p.a., operante nell’ambito del settore dei beni culturali per la realizzazione di rilievi archeologici ed architettonici finalizzati a progetti di restauro, analisi e stato di conservazione di edifici, nonché per la elaborazione e gestione di informazioni territoriali, la pianificazione ed il monitoraggio storico ambientale, ha presentato in data 9.4.2003 istanza di ammissione all’intervento contributivo per la “creazione di un portale Web per l’edilizia sostenibile e bioclimatica” nell’ambito del progetto “Un nuovo prodotto e un processo innovativo per l’analisi degli edifici colpiti dal sisma del Molise”.

Con deliberazione del 18.9.2003 il Mediocredito Centrale s.p.a., quale affidatario della Regione Molise, ha respinto la richiesta della deducente di ammissione a detto un intervento per asserita incapacità di svolgere l’attività prevista dal progetto nella sede di Termoli, nell’assunto che in tale unità produttiva la ditta disponeva di spazi ritenuti inadeguati ad ospitare le attrezzature e il personale indicati nella documentazione allegata alla domanda.

Contro tale negativo provvedimento ha prodotto ricorso giurisdizionale la società interessata presso il TAR Molise, che ne ha sospeso l’efficacia con ordinanza n. 295/2003 per carenza di istruttoria e per non essere stato consentito il contraddittorio.

Con successiva deliberazione del Comitato Agevolazioni del Mediocredito centrale del 15.9.2004, impugnato con motivi aggiunti, la richiesta è stata nuovamente respinta nell’assunto che a seguito del disposto supplemento di istruttoria, non erano emersi nuovi elementi idonei a modificare la precedente delibera negativa.

Il T.A.R. suddetto, con sentenza n. 95/2006, ha poi respinto il ricorso ed i motivi aggiunti.

Con il ricorso in appello in esame detta società ha chiesto l’annullamento o la riforma della citata sentenza, deducendo, a sostegno del gravame, i seguenti motivi:

1.- Error in procedendo e in iudicando. Falsa applicazione degli artt. 21 e 26 della l. n. 1034/1971 e dell’art. 36, comma 1, del r.d. n. 1054/1924. Contraddittorietà manifesta. Violazione del principio ne bis in idem. Illogicità della motivazione.

Il T.A.R. ha ritenuto tardivo il ricorso per motivi aggiunti nell’erroneo assunto che avrebbe dovuto essere proposto nell’ordinario termine di decadenza stabilito dall’art. 36, comma 1, del R.d. n. 1054/1924.

2.- Error in iudicando. Violazione degli artt. 3 e 12 della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione.

Il T.A.R. ha avuto una cognizione erronea e lacunosa della vicenda processuale che si è riverberata sulle conclusioni ed ha inammissibilmente integrato le motivazioni del provvedimento impugnato.

3.- Error in iudicando. Manifesta violazione della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Manifesta contraddittorietà.

Il TAR ha avallato i vizi dell’istruttoria senza tenere conto della produzione di documentazione attinente alla locazione dei locali in Termoli e di una relazione peritale di parte, nonché ha ritenuto insussistente ed ininfluente la mancata partecipazione della parte richiedente al procedimento.

Con atto depositato l’11.7.2006 si è costituita in giudizio la M.C.C. s.p.a., che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la sua reiezione.

Con ordinanza 18 luglio 2006 n. 3654 la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata l’11.7.2006 la parte appellante ha replicato alle avverse argomentazioni ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 25.9.2012 la parte ricorrente ha ribadito le già formulate deduzioni e domande, chiedendo che la richiesta di risarcimento dei danni sia valutata in via equitativa.

Alla pubblica udienza del 16.10.2012 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza del difensore della parte appellante, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla s.p.a. Geo Program, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. Molise con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della delibera con la quale il Mediocredito Centrale s.p.a., quale affidatario della Regione Molise, ha respinto la richiesta della deducente di ammissione ad un intervento contributivo nell’ambito del progetto “Un nuovo prodotto e un processo innovativo per l’analisi degli edifici colpiti dal sisma del Molise”, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo operato dell’Amministrazione.

2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R. ha ritenuto tardivo il ricorso per motivi aggiunti proposto (deducendo violazione della ordinanza n. 295/2003 del T.A.R., in precedenza adottata a seguito della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio) per l’annullamento della deliberazione del Comitato Agevolazioni del Mediocredito centrale del 15.9.2004, nell’erroneo assunto che avrebbe dovuto essere proposto nell’ordinario termine di decadenza stabilito dall’art. 36, comma 1, del R.d. n. 1054/1924.

Detta norma è infatti relativa al termine per il ricorso in appello al Consiglio di Stato e l’assunto del primo Giudice sarebbe spiegabile solo con la mancata conoscenza della deliberazione e della ordinanza suddette, come dimostrato dalla circostanza che i motivi aggiunti sono stati anche ritenuti ininfluenti perché ricalcanti quanto già prospettato in sede di ricorso principale.

2.1.- Osserva la Sezione che, al riguardo, nella impugnata sentenza è asserito che “Con i due motivi aggiunti inerenti alla delibera 15.9.2004 con cui il Comitato agevolazioni del M.C.C. ha confermato la non ammissibilità del progetto presentato dalla ricorrente si denuncia, oltre ai motivi già impugnati con il ricorso principale, la violazione dell’ordinanza n. 295/03, non essendosi l’Amministrazione conformata a quanto disposto dal Giudice in detta ordinanza.

Dette censure sono in parte tardive, essendo indubbio che la lamentata violazione dell’ordinanza 295/03 ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nell’ordinario termine di decadenza stabilito dall’art. 36, 1° comma del R.D. 26.6.1924, n. 1054 ed in parte ininfluenti, poiché ricalcano quanto già prospettato dalla ricorrente in sede di ricorso principale.”

Effettivamente detto art. 36, comma 1, del r.d. n. 1054/1924 fissa il termine per ricorrere al consiglio di Stato in sede giurisdizionale e non quello di decadenza per la impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

Va tuttavia rilevato che con detti motivi aggiunti, che risultano notificati al Mediocredito Centrale s.p.a. il 24.12.2004, era stato chiesto l’annullamento della deliberazione del Comitato agevolazioni del mediocredito Centrale del Molise del 15.9.2004 “conosciuta dalla ricorrente per tramite nota del 29.10.04”. Con il primo di essi motivi aggiunti era stata tra l’altro dedotta la violazione della ordinanza del T.A.R. n. 295/2003, con cui era stata sospesa la efficacia del primo provvedimento di reiezione del 18.9.2003, che era basata sulla motivazione che “sul punto determinante che ha determinato il diniego non si è espletata attività istruttoria e non è stato consentito il contraddittorio”;
al riguardo la ricorrente aveva dedotto che il riesame operato dall’Amministrazione non aveva assolutamente rispettato l’ordine del Giudice di consentire alla società di contraddire nella procedura in esame, essendo stata ritenuta inconferente la perizia di parte prodotta dall’impresa e peraltro non richiesta dagli uffici.

E’ riguardo alla fase del procedimento conclusa con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, che sono rivolte le richiamate censure, volte a far rilevare che l’Amministrazione non può emanare, nelle more del giudizio, provvedimenti "elusivi", cioè in contrasto con il comando giurisdizionale cristallizzato nel cosiddetto "giudicato cautelare".

Ed è rispetto ad esse che il Giudice di primo grado ha dedotto la mancata deduzione nell’ordinario termine di decadenza della violazione della ordinanza n. 295/2003.

Stante la chiara enunciazione della violazione di detto termine deve quindi ritenersi che per mero errore materiale sia stata indicata in sentenza, quale norma che fissa il termine di decadenza degli atti ritenuti illegittimi, l’art. 36, comma 1, del R.d. n. 1054/1924 invece che l’art. 21 della l. n. 1034/1971.

Quanto alla affermazione del T.A.R. che i motivi aggiunti erano da ritenere ininfluenti perché ricalcanti quanto già prospettato con il ricorso principale, va rilevato che effettivamente le censure formulate con essi motivi deducevano, oltre alla violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento contenuta nel primo motivo in diritto, sostanzialmente i medesimi vizi prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio (cioè difetto di motivazione e di istruttoria per mancata considerazione della esistenza delle sedi di Termoli e Teramo), anche se rivolti contro il nuovo provvedimento adottato dal Mediocredito Centrale dopo la pronuncia di detta ordinanza del T.A.R. n. 295/2003.

Quanto al difetto di motivazione dedotto con i motivi aggiunti circa la inidoneità dei locali a disposizione della appellante nel Comune di Montorio dei Frentani rilevata dall’Amministrazione, se è vero che in sentenza non è stato ad esso fatto cenno, deve tuttavia ritenersi la circostanza irrilevante ai fini del decidere, essendo nello stesso ricorso asserito che essi non costituivano la sede operativa stabile ove realizzare il progetto, invece individuata nei locali a disposizione nel Comune di Termoli, con riguardo ai quali la sentenza si è espressa compiutamente.

Tanto esclude la fondatezza della tesi dell’appellante che le asserzioni contenute in sentenza siano dovute alla mancata conoscenza della deliberazione e della ordinanza suddette.

3.- Con il secondo motivo di gravame è stato asserito che il T.A.R. avrebbe avuto una cognizione erronea e lacunosa della vicenda processuale che si sarebbe riverberata sulle conclusioni.

Secondo l’appellante essa aveva, all’atto della presentazione della domanda di ammissione al contributo de quo, dimostrato di essere munita di spazi ben attrezzati per l’esecuzione del progetto di realizzazione di un nuovo prodotto e di un processo innovativo per l’analisi degli edifici colpiti dal sisma del Molise, articolati in una sede in Termoli (di 120 mq con 10 postazioni di lavoro e strumentazioni), dedicata alla ricerca e locata dal 1.4.2003 all’1.4.2007, una sede in Teramo, per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali contabili, nonché di locali concessi a titolo gratuito alla società ricorrente dal Comune di Montorio nei Frentani, per l’importanza del servizio per l’analisi degli edifici colti dal sisma offerto dalla stessa;
inoltre sarebbe sussistita collaborazione con varie Università.

Il beneficio contributivo di cui trattasi era subordinato, come da circolare della Regione Molise (che prevedeva che l’agevolazione era destinata alle piccole e medie imprese aventi unità produttive ubicate nel territorio regionale) ed allegata scheda tecnica (che prevedeva quale condizione per l’imputabilità dei costi al progetto l’esistenza di una stabile struttura aziendale nel territorio regionale), alla esistenza di detta stabile struttura, che era costituita dalla sede di Termoli.

L’Amministrazione aveva rilevato l’inidoneità dei soli locali siti nei locali del Comune di Montorio dei Frentani, senza prendere in considerazione detta sede di Termoli, ma la questione della esistenza o meno di essa è stata lasciata “in disparte” dal T.A.R., pur costituendo il punto principale della controversia la esistenza o meno di una stabile struttura aziendale nel Molise.

Tanto sarebbe indice di mancata verifica del contenuto delle deliberazioni impugnate.

3.1.- Osserva al riguardo la Sezione che il T.A.R. ha al riguardo dedotto “che, in disparte restando il problema della esistenza o meno di una stabile struttura aziendale nel territorio regionale (sede di Termoli), condizione peraltro necessaria per l’imputabilità dei costi al progetto di ricerca”, era pacifica la circostanza, peraltro confermata dalla stessa impresa ricorrente, che una parte, non trascurabile, del progetto – attività di studio dei problemi operativi, di analisi degli aspetti tecnici e metodologici inerenti al progetto - non sarebbe stata eseguita nella struttura aziendale avente sede in Termoli, con la conseguenza che l’impiego assolutamente parziale delle suddette risorse presso la sede molisana giustificava il giudizio negativo espresso dall’esperto e dimostrava l’assoluta legittimità dell’impugnata delibera.

Il T.A.R., considerato che una consistente parte della attività della appellante sarebbe stata eseguita fuori della Regione Molise, ha quindi condivisibilmente ritenuto trascurabile la circostanza della esistenza della sede di Termoli, che consisteva in una struttura operativa ubicata nel territorio regionale, ma inidonea a configurare la “unità produttiva” situata in detto territorio, alla cui esistenza era subordinato il riconoscimento della agevolazione di cui trattasi.

Detta sede, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio, sarebbe stata utilizzata esclusivamente per attività di laboratorio destinata alla gestione dei dati, mentre per la restante attività, diversa da quella pratica (da svolgere necessariamente nelle zone colpite dal sisma), la Geo Program s.p.a. si sarebbe avvalsa delle strutture tecnologiche di cui disponeva nelle sedi fuori Regione.

La censura non è quindi idonea a comportare la riforma della impugnata sentenza.

4.- Con il motivo in esame è stato ulteriormente argomentato che il T.A.R. ha dedotto dalla esistenza di sedi extraregionali concorrenti alla realizzazione del progetto di cui trattasi la legittimità dei provvedimenti impugnati, senza considerare che il ricorso ad esse è implicitamente ammesso dalla normativa sulla concessione del contributo e dalla natura stessa del progetto, avente ad oggetto l’analisi degli edifici colti dal sisma del Molise, l’uso di strumenti tecnologici e attività sul campo.

Sarebbe quindi sufficiente l’allocazione della attività in Molise, dove avviene la raccolta e la gestione dei dati, mentre le sedi fuori Regione e il ricorso a consulenze esterne rappresenterebbero solo uno strumento che coadiuva, con il contributo della innovazione tecnologica, alla realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento.

Le sedi extraregionali non comprometterebbero quindi, ma favorirebbero lo svolgimento del progetto, con la conseguenza che la fruizione di sofisticate strumentazioni tecnologiche fuori del Molise lungi dal costituire un aspetto negativo, confermerebbe la serietà e professionalità della società.

Inoltre il T.A.R. avrebbe fatto riferimento alla relazione di un esperto che non è mai stata depositata nel corso del giudizio di primo grado

4.1.- Osserva in proposito la Sezione che il T.A.R. si è basato, nell’affermare che la maggior parte della attività della appellante veniva svolta fuori della Regione Molise, sia sull’attenta lettura del proposto ricorso - in cui viene tra l’altro confermato che l’azienda si avvale (…) delle strutture tecnologiche di cui dispone nelle sedi extra regione e che la sede molisana servirà esclusivamente per l’attività di laboratorio destinata alla gestione di dati -, sia sulla relazione di un esperto.

Detta relazione è individuabile nella perizia del prof. B, richiamata negli scritti difensivi del resistente Mediocredito centrale (prodotti nel corso del giudizio di primo grado), in cui si afferma che 12 delle 13 unità lavorative di cui disponeva la Geo Program s.p.a. erano utilizzate per il progetto, sicché non era chiaro come la società potesse continuare a svolgere la sua attività ordinaria, né quali di dette unità sarebbero state destinate alla sede di Termoli.

Nel provvedimento impugnato è asserito che era stato espresso un “giudizio negativo sulla capacità della richiedente di svolgere le attività previste dal progetto nella sede di Termoli: in detta unità produttiva Geo Program dispone di spazi ritenuti inadeguati ad ospitare le attrezzature ed il personale indicati nella documentazione di domanda”.

Inoltre nel ricorso introduttivo di primo grado la società di cui trattasi aveva affermato che nello spazio dell’ufficio di Termoli sarebbero stati situati un “server” e 10 postazioni cliente, che sarebbero serviti alla sola gestione dei dati (pag. 15 di detto ricorso), mentre il resto della attività non si sarebbe svolto nella sede di Termoli, ma “sul campo” e la creazione degli strumenti tecnologici sarebbe avvenuta “in sinergia con le consulenze esterne e con le altre sedi della società” (pag. 15 di detto ricorso), che, (pag. 14 di detto ricorso) consistono in “strutture tecnologiche di cui dispone nelle sedi extraregione”.

Rileva la Sezione

che dall’allegato n. 4 alla circolare della Regione Molise avente ad oggetto “Legge 598/94, art. 11 – interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo”, alla voce “Criteri per l’imputazione territoriale dei costi” è stabilito che “Condizione necessaria per l’imputabilità dei costi al progetto di ricerca è l’esistenza di una stabile struttura aziendale nel territorio regionale utilizzata per l’esecuzione della attività di ricerca o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono. I costi sono riferiti alle aree dove sono ubicati gli stabilimenti nei quali vengono svolte le attività del soggetto richiedente”.

La prescrizione va intesa nel senso che, anche se non necessariamente la struttura aziendale deve consistere in una unica struttura, l’attività i cui costi sono imputabili al progetto di ricerca deve svolgersi esclusivamente nell’ambito della Regione Molise, con la conseguenza che è insufficiente che ivi avvengano solo la raccolta e la gestione dei dati.

Nel caso che occupa l’attività relativa al progetto di cui trattasi è, per quanto in precedenza evidenziato, svolta in maniera rilevante fuori Regione, atteso che l’attività svolta nelle sedi extraregionali e le consulenze disposte fuori Regione non rappresentano solo uno strumento esterno che coadiuva, come dedotto con l’atto di appello, alla realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento, ma ne costituiscono parte integrante e fondamentale.

Tanto esclude che la appellante potesse fruire del contributo di cui trattasi, volto a agevolare solo le piccole e medie imprese aventi unità produttive ubicate nel territorio regionale e non quelle che ivi svolgono solo parte della produzione.

Il fine dell’ammissione all’intervento di cui trattasi (individuabile nella agevolazione della ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nella Regione de qua) esclude che il progetto potesse essere svolto in rilevante parte fuori Regione (con mera impossibilità di recupero dei costi delle relative sedi), come sostenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, sicché la citata documentazione allegata alla circolare suddetta (laddove si esprime chiaramente nel senso che per essere ammessi a contributo i costi dovevano riferirsi alla esecuzione di attività di ricerca o sviluppo svolgentesi nella struttura aziendale situata nel territorio regionale, essendo ammesse solo consulenze esterne) deve intendersi nel senso che la attività stessa doveva essere circoscritta esclusivamente nell’ambito regionale, pena lo sviamento dal fine cui le disposizioni si riferivano.

In conclusione le svolte argomentazioni dimostrano la incondivisibilità delle censure in esame.

5.- Prosegue il motivo di appello in evidenza deducendo che il T.A.R. ha argomentato circa la esistenza di sedi extraregionali, cui non è tuttavia fatto riferimento nei provvedimenti impugnati, che sono motivati solo con riguardo alla assenza di una sede stabile nella Regione Molise.

Quindi il primo Giudice avrebbe integrato le motivazioni del provvedimento impugnato, formulando una nuova motivazione del diniego.

5.1.- La tesi non è, ad avviso del Collegio, condivisibile, atteso che le argomentazioni contenute in sentenza non sono volte ad integrare la motivazione del provvedimento impugnato, in cui è chiaramente asserito che era stato espresso un giudizio negativo sulla capacità della richiedente di svolgere le attività previste dal progetto nella sede di Termoli, ma a contestare la tesi, formulata dalla Geo Program s.p.a. con il ricorso introduttivo del giudizio, che le disposizioni contenute nella documentazione allegata alla circolare sopra indicata fossero implicitamente interpretabili nel senso che fosse possibile che il progetto potesse essere svolto in rilevante parte in sedi extraregionali.

6.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R. ha avallato i vizi dell’istruttoria, ammessi dall’Amministrazione e già oggetto di rilievo all’atto della adozione da parte del T.A.R. della ordinanza di accoglimento della richiesta di sospensiva del primo provvedimento impugnato, non riconoscendo la illegittimità della delibera 15.9.2004, con cui il Comitato agevolazioni del M.C.C. ha confermato (con la stessa illogica motivazione precedentemente utilizzata e senza il supporto di alcuna attività istruttoria), dopo la emanazione di detta ordinanza, la non ammissibilità del progetto presentato dalla ricorrente, a causa della ritenuta insussistenza di nuovi elementi tali da modificare la precedente decisione.

Ma non sarebbe stato tenuto conto della produzione di documentazione attinente alla locazione dei locali in Termoli e di una relazione peritale di parte sull’adeguatezza di tale sede, nonché del personale e delle strumentazioni a disposizione.

Inoltre l’Amministrazione avrebbe dimostrato di voler evitare il contraddittorio, ritenendo inconferente detta perizia ed inoltre depositando in primo grado la documentazione a supporto delle proprie tesi, nonché essendo solo citate (e nemmeno illustrate) perizie tecniche del prof. B (che, peraltro, non ha mai chiesto di accedere ai locali della società o chiesto informazioni aggiuntive).

6.1.- Osserva la Sezione che con la ordinanza n. 295/2003 il T.A.R. Molise ha accolto la domanda di sospensione contenuta in ricorso ai fini del riesame alla luce dei motivi di ricorso e della istruttoria già espletata, non essendo stata espletata attività istruttoria e non essendo stato consentito il contraddittorio sul punto determinante che ha determinato il diniego.

Il Medicredito centrale invitava allora, con nota raccomandata del 14.2.2004, il prof. Marcello B, già incaricato degli accertamenti tecnico scientifici sui progetti presentati, di effettuare un riesame della posizione della Geo Program s.p.a., con particolare riferimento alla capacità della richiedente di svolgere le attività previste dal progetto nella sede di Termoli;
l’incaricato, con nota raccomandata del 9.7.2004, comunicava al Mediocredito centrale che, in base alla documentazione prodotta da detta società, era emersa la mancanza di una sede stabile ove realizzare il progetto, essendosi la società limitata a fare generico riferimento ad una sede operativa sita in Termoli, da utilizzare solo come laboratorio per la gestione dei dati, atteso che l’impresa si avvaleva delle strutture tecnologiche di cui disponeva in sedi extra Regione, e che dalla documentazione prodotta da detta società era comprovato il difetto del fondamentale requisito della imputazione dei costi alla sede molisana.

La istruttoria integrativa svolta dal prof. B è stata depositata nel corso del giudizio di primo grado con nota di deposito dell’8.10.2004.

Tanto dimostra la infondatezza della tesi che non sarebbe stato tenuto conto della produzione di documentazione di parte della società e che non è mai stata depositata in primo grado la documentazione a supporto di quanto asserito dal Mediocredito Centrale.

7.- Deduce ulteriormente l’appellante con il motivo in esame che il TAR ha ritenuto la omissione del contraddittorio non soltanto ininfluente ai fini del decidere, ma anche del tutto insussistente, visto che, di per sé, il visto giudizio negativo costituisce l’esito di una operazione di raffronto tra il progetto e la normativa di settore che non ha dato esito positivo in ragione della poco convincente allocazione delle risorse umane tra le sedi e segnatamente di quella molisana.

Quindi il TAR avrebbe ritenuto legittima la adozione di un provvedimento pur non avendo consentito la partecipazione della parte richiedente al procedimento, in violazione della l. n. 241/1990.

7.1.- La Sezione ritiene di non poter apprezzare favorevolmente la censura in esame, atteso che, in ogni caso, il non aver consentito la partecipazione al procedimento di riesame, non può determinare di per sé, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, l'annullamento del provvedimento impugnato, rispetto al quale assurge a mero vizio formale, essendo nel caso di specie emerso in modo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non potendosi sovvertire così l'esito del procedimento.

Gli istituti partecipativi di cui alla l. n. 241/1990 hanno infatti la funzione di consentire ai privati di rappresentare all'Autorità procedente tutti i fatti e le argomentazioni che potrebbero orientarne la decisione in senso favorevole agli interessati;
pertanto, ove si tratti di atti per i quali non sia neppure ipotizzabile un esito diverso, quali che siano le eventuali argomentazioni degli interessati (come nel caso di specie in cui è innegabile che la richiesta della Geo Program s.p.a. non poteva essere accolta in quanto che una parte, non trascurabile, del progetto – attività di studio dei problemi operativi, di analisi degli aspetti tecnici e metodologici inerenti al progetto - non sarebbe stata eseguita nella struttura aziendale avente sede nella Regione Molise), l'omessa partecipazione non dà luogo a vizio e le relative doglianze, ove proposte, sarebbero inammissibili per difetto d'interesse. (Consiglio di Stato, sez. III, 16 gennaio 2012, n. 148)

8.- Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, del quale peraltro non è stata provata né la esistenza né la consistenza, essendone stata chiesta la valutazione in via equitativa, rileva la Sezione che la infondatezza dell'azione di annullamento non può che condurre alla reiezione della domanda, atteso che tanto impedisce che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione.

9.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

10.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

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