Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-07, n. 202202586

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-07, n. 202202586
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202586
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2022

N. 02586/2022REG.PROV.COLL.

N. 08131/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8131 del 2021, proposto da
DA ST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Raccuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

AZ Italiana Editori Giornali - FI, Società Editrice SS. Alessandro IO NO s.p.a., Società Editrice Sud s.p.a, Editoriale Domani s.p.a., R.C.S. Media Group s.p.a., L’Unione Sarda s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato AR NN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05439/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AZ Italiana Editori Giornali - FI, Società Editrice SS. Alessandro IO NO s.p.a., Società Editrice Sud s.p.a, Editoriale Domani s.p.a., R.C.S. Media Group s.p.a., L’Unione Sarda s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Raccuglia, dello Stato Francesco Sclafani e AR NN;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con provvedimento presidenziale n. 16/2020/Pres l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (per brevità, anche AGCOM o Autorità), rilevata la violazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico ex artt. l3 e 16 della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941), ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 9, comma 1, lett. d), regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D. Lgs. n. 70/03, di cui alla delibera n. 680/13/Cons, ha ordinato alla società DA ST s.r.l. di provvedere alla rimozione delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle Società RCS Mediagroup s.p.a., Editoriale Domani s.p.a., L’Unione Sarda s.p.a., Sesaab s.p.a. e Società Editrice Sud s.p.a., associate alla AZ Italiana Editori Giornali, recanti la clausola di riproduzione riservata dal proprio servizio di rassegna stampa e di interrompere la riproduzione di tali articoli.

Il provvedimento n. 16/2020/Pres è stato ratificato dall’Autorità con delibera n. 96/20/Csp.

2. La società DA ST s.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 16 del 2020, la delibera n. 96 del 2020 e la delibera n. 680 del 2013, deducendone l’illegittimità con l’articolazione di plurimi motivi di impugnazione, volti a rilevare:

- la pendenza tra le stesse parti di giudizi civili dinnanzi al Tribunale di Milano, con conseguente integrazione di una causa di archiviazione del procedimento amministrativo per improcedibilità dell’esposto presentato dal soggetto denunciante;

- l’illegittimità del regolamento in materia di diritto d’autore, approvato dall’Autorità con delibera n. 680 del 2013, posto a base dell’ordine inibitorio in contestazione, in quanto violativo delle norme costituzionali che sanciscono la separazione dei poteri;

- la violazione e l’elusione del giudicato civile formatosi sulle sentenze n. 8146 del 2017 del Tribunale di Roma e n. 3931 del 2019 della Corte di Appello di Roma;

- l’erronea interpretazione delle statuizioni recate nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3931 del 2019 cit., avendo errato l’Autorità nel ritenere che il giudice ordinario avesse riconosciuto la natura illecita della rassegna stampa in caso di utilizzo di articoli per cui l’editore si fosse riservato i diritti di riproduzione;

- la materiale inesistenza nella pagina internet indicata dall’Autorità di una messa a disposizione di riproduzioni delle opere digitali in contestazione o di qualsivoglia opera editoriale;

- la violazione dell’art. 65 L. n 633 del 1941, avendo l’Autorità errato nel ritenere che gli articoli oggetto di clausola di riserva non potessero essere inseriti nelle rassegne stampa;

- la sussistenza di misure tecniche atte ad impedire la diffusione delle rassegne stampa da parte dei clienti;

- l’emersione, quale effetto del provvedimento censurato, di un impedimento concreto all’espletamento del servizio di rassegna stampa.

La ricorrente ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni provocati dall’azione provvedimentale illegittima ascritta all’Autorità intimata.

3. L’Autorità, la AZ Italiana Editori Giornali e le società intimate si sono costituite in giudizio, resistendo al ricorso.

4. Il Tar ha rigettato i motivi di ricorso, rilevando che:

- non risultava comprovato dalla parte ricorrente che nei giudizi civili pendenti si controvertesse specificamente sulle stesse opere oggetto del procedimento avviato dall’AGCOM. La mancanza del requisito oggettivo dell’identità delle opere ( recte : di un’azione inibitoria civile per la rimozione delle medesime) impediva l’integrazione della preclusione di cui all’art. 6, comma 3 del regolamento AGCOM sul diritto d’autore;

- non risultava riscontrabile neppure una preclusione da giudicato, potendo l’autorità della cosa giudicata ex art. 2909 c.cc. essere invocata soltanto in relazione a questioni identiche sia oggettivamente che soggettivamente; tale efficacia non poteva pertanto essere invocata nei confronti dell’AGCOM, non essendo quest’ultima parte del relativo giudizio;

- doveva ravvisarsi la sussistenza del potere regolamentare dell’Autorità alla stregua di una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis della Legge n. 249 del 1997, art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 14, 15, 16, 17 d.lgs. n. 70/2003), senza che potessero sollevarsi dubbi di compatibilità con il principio di separazione dei poteri o con il principio del giudicato, garantito dall’art. 6 dello stesso regolamento AGCOM;

- la messa a disposizione delle opere oggetto di segnalazione tramite il sito indicato avveniva da parte della clientela del servizio di rassegna stampa, non potendo desumersi dalla portata oggettiva del provvedimento un riferimento ad opere pubblicate nella rete aperta accessibile a tutti;

- la normativa unionale e nazionale riconosce il diritto esclusivo dell’autore (o del soggetto al quale questi ha concesso i diritti patrimoniali di sfruttamento dell’opera) di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere; l’art. 65 della l.d.a. costituisce, al riguardo, frutto di un bilanciamento tra il valore costituzionale dell’informazione e il diritto d’autore, ragion per cui la relativa disposizione potrebbe essere interpretata analogicamente al fine di annoverare anche le rassegne stampa nel campo di applicazione della norma; la tesi della natura eccezionale del divieto di riproduzione in caso di espressa riserva dell’autore non poteva pertanto essere accolta, in quanto non compatibile neanche con il diritto comunitario;

- per l’effetto, la circostanza che la società di media monitoring svolgesse selezione e organizzazione delle opere non costituiva scriminante al divieto di riproduzione di articoli di giornale o di parti o pagine di giornale, in cui vi fosse la riserva della riproduzione, in quanto non contemplata né dal diritto interno né dal diritto comunitario. L’attività restava quindi lesiva del diritto di proprietà intellettuale dell’autore dell’articolo e dei connessi diritti patrimoniali dell’editore; difatti, proprio l'elemento della completezza dell'articolo riprodotto rendeva la rassegna stampa un succedaneo dell'acquisto del giornale;

- di conseguenza, l’AGCOM aveva correttamente applicato le disposizioni sul diritto d’autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione;

- il rifiuto sistematicamente opposto dall’editore in relazione al rilascio di licenze per riproduzione di articoli pubblicati nei propri giornali non costituiva abuso del diritto né violazione dell’art. 41 Cost., dato che la legge non subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, in quanto l’editore è titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera; alla ricorrente non era precluso l’esercizio della sua attività economica così come esercitata in passato, potendo comunque continuare ad erogare ai suoi clienti il medesimo servizio, comprensivo degli articoli a riproduzione riservata, ottenendo l’autorizzazione necessaria attraverso l’eventuale pagamento del corrispettivo richiesto;

- stante la legittimità della ratio decidendi , alla base del provvedimento censurato, riferita alla violazione del diritto di riproduzione dell’opera dell’ingegno, doveva affermarmi il difetto d’interesse all’esame delle censure (contenute nel settimo motivo) volte a contestare l’altro motivo alla base del provvedimento, relativo della diffusione dell’opera presso un “pubblico” generalizzato. Nel merito, tuttavia, le censure in questione risultavano pure infondate;

- in disparte la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente - trattandosi di normativa conforme al diritto comunitario - i relativi motivi, in quanto proposti per la prima volta con memoria non notificata, dovevano ritenersi inammissibili.

4. La ricorrente ha proposto appello avverso la

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