Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-28, n. 202407281

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-28, n. 202407281
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407281
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 07281/2024REG.PROV.COLL.

N. 06260/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6260 del 2021, proposto dalla società Chateau d’Ax S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L F L in Roma, piazza della Marina, 1;

contro

il Comune di Lentate Sul Seveso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A R e R C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini 134;

nei confronti

della Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. IV, 3 maggio 2021 n. 1103.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lentate sul Seveso e della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente appellante è proprietaria in Comune di Lentate sul Seveso di un terreno distinto al relativo catasto al foglio 18, mappali 80 e 163, nonché al foglio 19 mappali 13, 136-138, 140-143, 145, 146, 189, 207 e 20, esteso per circa 17 mila mq complessivi (appello, p. 2 e doc. 13 in I grado ricorrente appellante in ricorso n.2378/2013 R.G. fatto pacifico in causa) che all’inizio della vicenda per cui è processo in base al piano regolatore generale – PRG allora vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale Lombardia 21 febbraio 2002 n.3171, era classificato in parte come zona D1 “ Industriale e artigianale satura o da completare – Ambito attuativo n. 12 ” e in parte come zona S1 Standard “ di servizio all’industria ”, edificabile con permesso di costruire convenzionato, contro cessione delle aree a standard (doc. 14 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G. e appello p.2, fatti anche in questo caso pacifici in causa). In questa sua qualità, ha contestato la classificazione urbanistica successivamente impressa dal Comune a questo terreno, ritenendola peggiorativa. Si riassumono di seguito i fatti di causa, non controversi quanto al dato storico.

2. A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale, l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n.12, il Comune ha adottato e approvato, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio 23 settembre 2011 n.38 (doc. 2 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G.) e 9 marzo 2012 n.13 (doc. 3 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G.), una prima versione del nuovo strumento urbanistico generale da essa previsto, il piano di governo del territorio- PGT, nella quale, rispondendo da un lato ad un’osservazione della ricorrente appellante e dall’altro alla controdeduzione del proprio Ufficio tecnico, ha alla fine confermato per il terreno in questione le destinazioni originarie di cui si è detto (doc. ti 18 e 19 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G., osservazione e controdeduzione citate;
cfr. in particolare il doc. 19, controdeduzione dell’Ufficio tecnico, accolta, ove si parla di “ ripristino dell’azzonamento del comparto edilizio Château d’Ax nella situazione urbanistica del vigente PRG ”).

3. Successivamente, con deliberazione del Consiglio 6 luglio 2012 n.36 (doc. 4 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G.), il Comune, per scelta politico amministrativa della nuova maggioranza nel frattempo insediatasi, ha revocato la delibera di approvazione del

PGT

13/2012 sopra citata, ha disposto un nuovo esame delle osservazioni presentate ed ha disposto la ripubblicazione del piano adottato con nuovo termine per presentarne altre, ai fini della successiva nuova approvazione.

4. All’esito di questo ulteriore procedimento, il Comune, con deliberazione del Consiglio 9 maggio 2013 n.21 (doc. 1 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G.), ha approvato la nuova versione del PGT;
non ha accolto l’osservazione presentata dalla ricorrente (doc. 21 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G.), volta in sintesi a far confermare per il proprio terreno il regime urbanistico originario di cui si è detto, e all’esito lo ha classificato in parte come aree di completamento produttivo e in parte come aree destinate a parcheggi al servizio delle attività produttive, disciplinate dal Piano dei servizi;
ha poi assoggettato l’intero comparto a piano attuativo (cfr. doc. ti 22-24 ricorrente in I grado in ricorso n.2378/2013 R.G.;
il punto è comunque concordemente allegato dalle parti, cfr. appello p. 4 prime righe e memoria di costituzione Comune 4 agosto 2021 p.3).

5. Contro le deliberazioni consiliari sopra elencate, e contro gli ulteriori atti indicati in epigrafe, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica-VAS del piano, la società ha proposto il ricorso di I grado T.a.r. Lombardia Milano n.2378/2013 R.G., con il quale ha chiesto la contestuale domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno.

6. In un secondo tempo, con deliberazioni del Consiglio 9 gennaio 2017 n.1 (doc. 2 ricorrente in I grado in ricorso n.2031/2017 R.G.) e 20 aprile 2017 n.14 (doc. 1 ricorrente in I grado in ricorso n.2031/2017 R.G.) il Comune ha rispettivamente adottato e approvato una variante generale al PGT, per due fondamentali ragioni (cfr. doc. 2 ricorrente in I grado in ricorso n.2031/2017 R.G., cit.): in primo luogo, “nel primo periodo di vigenza dello strumento urbanistico, è emersa la necessità di apportare aggiornamenti, puntualizzazioni e modificazioni all'apparato normativo … limitatamente agli articolati dispositivi del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi ”;
in secondo luogo “ per effetto dell'avvenuta disponibilità di un rinnovato e aggiornato rilievo aerofotogrammetrico del territorio, si è determinato, nell'ambito della redazione della Variante, di effettuare una trasposizione su questa base delle previsioni cartografiche dei due Piani nominati, comunque meramente confermativo di quanto già previsto ”.

7. Con questa variante, il Comune ha classificato in modo non dissimile il terreno della società, dato che lo ha destinato in parte ad “ Aree per attività prevalentemente rivolte alla produzione di beni e servizi D1 ”, per la restante parte ha mantenuto la destinazione a parcheggi di cui si è detto ed ha pure mantenuto la previsione della necessità del piano attuativo (doc. ti 17-21 ricorrente in I grado in ricorso n.2031/2017 R.G.;
il punto è comunque concordemente allegato dalle parti, cfr. appello p. 5 prime righe e memoria di costituzione Comune 4 agosto 2021 p. 4 §3).

8. Contro le deliberazioni consiliari di cui sopra, e contro gli ulteriori atti indicati in epigrafe, concernenti anche in questo caso la procedura di VAS, la società ha proposto il ricorso di I grado T.a.r. Lombardia Milano n.2031/2017 R.G. domandando anche in questo caso la condanna del Comune al risarcimento del danno.

9. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha riunito i due ricorsi;
ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso n.2378/2013 ed ha respinto nel merito il ricorso n.2031/2017. In particolare, il T.a.r. ha respinto nel merito il primo motivo del ricorso n.2378/2013, concernente, come si vedrà, il presunto carattere perentorio dei termini per l’approvazione del PGT;
ha poi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i restanti motivi dello stesso ricorso osservando che il PGT con esso impugnato era stato sostituito dalla relativa variante generale;
a quest’ultimo proposito, ha ritenuto non rilevante la contestuale proposizione della domanda risarcitoria “ stante la evidente genericità della stessa in punto di prova degli elementi costitutivi dell’illecito ” (motivazione, p.13 §12 in fine). Il T.a.r. ha poi, come si è detto, respinto nel merito il ricorso n.2031/2017, ritenendo in sintesi la scelta di piano contestata legittimo esercizio di discrezionalità da parte del Comune;
ha comunque qualificato inammissibile il motivo concernente la procedura di VAS, non avendo la parte dedotto uno specifico pregiudizio che le deriverebbe, in tesi, dalle presunte violazioni dedotte.

10. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene sei motivi di critica alla sentenza impugnata e di riproposizione dei motivi di I grado secondo l’appellante erroneamente dichiarati improcedibili, il tutto così come segue.

10.1 Con il primo di essi, alle pp.

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