Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2015-10-20, n. 201504759

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2015-10-20, n. 201504759
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504759
Data del deposito : 20 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08270/2015 REG.RIC.

N. 04759/2015 REG.PROV.CAU.

N. 08270/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2015, proposto da:


Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;


contro

Metropol S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso &
Associati Studio Malena in Roma, Via Ovidio n. 32;
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, viale Mazzini, n. 6;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, n. 513/2015, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di vigilanza armata per il periodo 2015-2019.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Metropol Srl e di Comune di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati G P, D D, M M;


Considerato che, ad un primo esame, tipico della presente fase cautelare, l’ordinanza gravata resiste alle censure contenute nell’odierno gravame, in ragione della giurisprudenza complessiva ed articolata di questo Consiglio (Cons. St., Ad. Plen., n. 15/2013, Id., n. 20/2013), che ai fini della corretta applicazione dell’art. 38, d.lgs. 16372006, ha posto in luce come la rateizzazione del debito tributario si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo tale da comportare una novazione dell'obbligazione originaria, senza distinguere tra le tipologie di debito fiscale.

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