Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-01-27, n. 202200140

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-01-27, n. 202200140
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200140
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01279/2021 AFFARE

Numero 00140/2022 e data 27/01/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2022




NUMERO AFFARE

01279/2021

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. F G contro il Comune di Quiliano (SV) per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2012 notificato a mezzo raccomandata A/R in data 11 febbraio 2013, che, integralmente richiamato e riprodotto il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, all'esito dell'adunanza del 24 ottobre 2007, recante il n. 2007/03760, ha dichiarato (erroneamente) irricevibile (per asserita - ma insussistente - tardività) il ricorso straordinario proposto dal signor F il 31 agosto 2006 contro il Comune di Quiliano (SV), in persona del Sindaco pro tempore , per l'annullamento del provvedimento 14 febbraio 2006, prot. n. 1683/06, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Quiliano, notificato al ricorrente in data 3 maggio 2006, in parte qua rigettava parzialmente l'istanza di condono presentata dal signor F in data 31 marzo 2004, prot. n. 4259, e per l'annullamento, previa sospensione, del medesimo provvedimento in parte qua ingiungeva al signor F di demolire una (non meglio precisata) "porzione dell'immobile sito in Quiliano, Via Tecci, meglio distinto al N. C. T. al Fg. 21 mapp. 82", nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 10160 del 19 ottobre 2021, con la quale del 9 dicembre 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;


Premesso:

1. Con il ricorso in oggetto, recante la data del 25 marzo 2013, il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., del decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2012, reso sul parere del Consiglio di Stato, Sez. II, reso nell'adunanza del 24 ottobre 2007, recante il n. 2007/03760.

2. Con il citato d.P.R. è stato dichiarato irricevibile per tradiva proposizione il ricorso straordinario proposto dal ricorrente per l’annullamento del provvedimento 14 febbraio 2006, prot. n. 1683/06, notificato al ricorrente in data 3 maggio 2006, con il quale il Comune di Quiliano rigettava parzialmente l'istanza di condono presentata dal medesimo ricorrente in data 31 marzo 2004, prot. n. 4259 e nella parte in cui ingiungeva la demolizione di una “ porzione dell'immobile sito in Quiliano, Via Tecci, meglio distinto al N. C. T. al Fg. 21 mapp. 82 ”.

3. Il ricorso per revocazione presenta il seguente, unico motivo: “ nullità e/o illegittimità del decreto presidenziale impugnato (e dell'accedente parere del C.D.S.), ex art. 395 n. 4) c.p.c., per essere stato deciso sulla scorta di un errore di fatto risultante dagli atti di causa - illegittimità della dichiarazione di irricevibilità del ricorso straordinario, adottata sull'erroneo presupposto della sua tardività, errore, questo, palesemente risultante ex actis ”: contrariamente a quanto affermato nel parere, il ricorso sarebbe stato tempestivamente proposto, siccome notificato con raccomandata a.r. spedita in data 31 agosto 2006, ossia l’ultimo giorno utile del termine di 120 giorni decorrente dalla data di notificazione del provvedimento impugnato (3 maggio 2006).

4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella relazione trasmessa con nota prot. n. 10160 del 19 ottobre 2021, a seguito dell’aggiornamento istruttorio disposto con nota n. 3114 del 20 marzo 2020 (e rapporto del Comune di Quiliano trasmesso con lettera n. 4742/2020 del 30 marzo 2020), ha concluso per l’ammissibilità del ricorso per revocazione, per la fondatezza della domanda rescindente, ma per l’infondatezza nel merito dell’originario gravame e dunque per la sua reiezione in fase rescissoria.

Considerato:

1. Il ricorso per revocazione in esame risulta ammissibile e fondato nella parte rescindente, in cui evidenzia il denunciato errore di fatto che inficia la decisione originaria di irricevibilità, ma è infondato e da respingere nel merito della fase rescissoria, essendo l’originario ricorso privo di fondamento e non meritevole di accoglimento.

2. Sussiste effettivamente il lamentato errore revocatorio relativo al computo dei termini per la valutazione della tempestività della proposizione dell’originario ricorso impugnatorio: quest’ultimo, in effetti, come bene dimostrato anche dalla relazione ministeriale, era stato notificato con raccomandata spedita il 31 agosto 2006, ossia l’ultimo giorno utile – entro il termine di legge di 120 giorni – a partire dalla data di notifica del provvedimento impugnato (3 maggio 2006), dovendo – come è pacifico – da tale ultima data computarsi il termine breve di proposizione del ricorso (e non dalla data di adozione dell’atto gravato, solo successivamente notificato alla parte), e dovendosi altresì, com’è altrettanto pacifico, considerarsi, quale data utile di notificazione per il notificante, quella di spedizione e non quella di ricezione del ricorso.

3. Esaurita in tal modo la fase rescindente, occorre procedere a quella rescissoria, ossia all’esame nel merito del ricorso originario.

4. Esso ha ad oggetto il diniego parziale di condono opposto al ricorrente dal Comune di Quiliano con il provvedimento impugnato

5. La domanda di condono presentata dalla parte ricorrente il 31 marzo 2004 (prot. n. 4259 del 1 aprile 2004) aveva ad oggetto la “ realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in adiacenza al fabbricato esistente adibito a legnaia e locale di deposito ” per una superficie totale di mq. 41,87, edificata in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, lett. e ), del d.lgs. n. 42 del 2004 (come riconosciuto anche dalla parte ricorrente nella domanda di condono). Il diniego di condono opposto dall’Amministrazione comunale intimata era motivato sul rilievo della inammissibilità/inaccoglibilità di parte dell'istanza di condono edilizio riguardante il nuovo corpo di fabbrica adibito a legnaia e locale deposito, in quanto al momento del sopralluogo (eseguito in data 23 aprile 2005, relazione prot. n. 15247 del 16 dicembre 2005) il manufatto risultava sostituito da una nuova costruzione di diverse dimensioni e materiali.

6. Risulta dunque infondato il primo motivo dell’originario ricorso, in quanto l'accertamento soprarichiamato aveva dimostrato l'avvenuta sostituzione del manufatto oggetto di condono edilizio con altro diverso per dimensioni e materiali, di talché, trattandosi di nuova costruzione, costituiva un ostacolo insormontabile (e di vincolata rilevazione) all’accoglimento della domanda (alla sua stessa ammissibilità) il limite proprio del “terzo condono edilizio” introdotto dal decreto-legge n. 259 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 327 del 2003. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, parere di questa Sezione n. 1764/2021, che riprende la giurisprudenza costante: Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2009, n. 4;
Sez. VI, 2 marzo 2010, n. 1200, Sez. IV, 19 maggio 2010, n. 3174, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1664;
più di recente, Sez. II, 13 novembre 2020, n. 7014, Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1902, Id ., 17 gennaio 2020, n. 425, 15 ottobre 2019 n. 7032), ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d ), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sanabili le opere edilizie abusivamente realizzate in aeree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area;
b) che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie;
d) che vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo.

7. Parimenti infondato si rivela essere il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono. Esso risulta infondato in fatto, poiché l’istruttoria ministeriale ha riferito che il Comune intimato, con nota n. 13904 del 12 novembre 2005, aveva “ comunicato non soltanto l’avvio del procedimento, bensì anche i motivi ostativi all'accoglimento della domanda cli condono ”;
ma deve giudicarsi infondato anche in diritto, stante la natura interamente vincolata del rilievo di inammissibilità del condono edilizio, per le ragioni sopra illustrate, per cui non era dovuta nella fattispecie la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, prevista dall’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.

8. Analoghe considerazioni valgono a superare anche il terzo motivo di ricorso, in ordine all'eccepito difetto di motivazione e di presupposto: trattandosi di rilevazione vincolata di un profilo di inammissibilità della domanda di condono, scaturente direttamente dalla legge, non occorreva altra motivazione oltre al richiamo delle evidenti risultanze istruttorie (che avevano acclarato la consistenza della nuova costruzione) e alle disposizioni normative nelle quali sussumere (correttamente) i fatti accertati. Ed invero, il materiale istruttorio aveva dimostrato che l'opera oggetto di condono edilizio non era conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, era stata realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in area ricompresa nei 150 m. da un corso d'acqua, ex art. 142, lett. e ), del d.lgs. n. 42 del 2004, ed era stata realizzata in epoca successiva alla imposizione del vincolo, con una consistenza volumetrica e di superficie superiori ai limiti di ammissibilità del condono del 2003.

9. In conclusione, pur essendo il ricorso per revocazione ammissibile per la parte rescindente, all’esito della fase rescissoria il ricorso originario deve essere respinto siccome infondato.

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