Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-17, n. 202309894

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-17, n. 202309894
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309894
Data del deposito : 17 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2023

N. 09894/2023REG.PROV.COLL.

N. 07565/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7565 del 2018, proposto da
Ditta Individuale Nesti Fabio – Tnino Lillipuziano e Tno Pisa Tour s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Comune di Pisa, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n.350/2018, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Diana Caminiti e udito per parta appellante l’avvocato Gustinucci P.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le imprese Ditta Individuale Nesti Fabio - Tnino Lillipuziano, Tno Pisa Tour s.r.l., hanno interposto appello avverso la sentenza del TAR per la Toscana, Sez. I, n. 350/2018, di rigetto del ricorso proposto per l'annullamento dell’allegato B della deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 19 novembre 2010 (pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Pisa dal 23 novembre 2010 al 9 dicembre 2010), recante la determinazione di tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria laddove, in parte qua applica ai servizi a carattere turistico effettuati con mezzi atipici su percorsi autorizzati una tariffa forfetaria annuale pari ad Euro 10.000,00.

2. Dagli atti di causa e dall’allegazione delle parti appellanti risulta quanto di seguito specificato.

2.1. La Ditta Individuale Nesti Fabio - Tnino Lillipuziano e la Tno Pisa Tour s.r.l., gestiscono, nel territorio del Comune di Pisa, un’attività di trasporto turistico mediante l’utilizzo di veicoli atipici, i c.d. “trenini” su gomma, in forza di apposita autorizzazione comunale al transito e lungo i percorsi indicati nei rispettivi titoli abilitativi.

2.2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le imprese impugnavano la delibera di Giunta n. 218 del 29 novembre 2010, nella parte in cui – rideterminando le tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli nel territorio comunale – stabiliva in 10.000,00 euro annui per ciascun convoglio il costo dell’abbonamento relativo alla sosta per lo svolgimento del servizio a carattere turistico effettuato con mezzi atipici su percorsi regolarmente autorizzati dal Comune da loro gestito, che fino ad allora era stata effettuata gratuitamente sul territorio comunale, fatta eccezione per l’onere delle imprese di mettere a disposizione del Comune il proprio servizio, gratuitamente, per un massimo di dieci interventi l’anno.

3. A seguito dell’opposizione del Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso straordinario veniva trasposto dinanzi al T.A.R. da Ditta Individuale Nesti Fabio - Tnino Lillipuziano e Tno Pisa Tour s.r.l., le quali lamentavano violazione dell’art. 7 e ss. l. 241/1990;
violazione dell’art. 149 testo Unico Enti Locali (d.lgs. 267/2000), nonché dell’art. 4 del Regolamento comunale sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli per difetto dei presupposti (delibera C.C. 26.03.2009 n. 21);
eccesso di potere per sviamento;
illogicità ed incongruità della disciplina comunale in materia di tariffe.

3.1. In particolare, le ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo di avere titolo, in quanto uniche imprese esercenti il servizio in questione, a partecipare al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato. La delibera n. 218/2010 sarebbe stata viziata, inoltre, sotto il profilo del difetto di motivazione, giacché non avrebbe dato conto delle ragioni sottese al repentino cambio di atteggiamento del Comune, che, nei precedenti anni di attività, aveva sempre consentito a titolo gratuito la sosta dei veicoli atipici nelle aree pubbliche.

3.2. Ancora, ad avviso delle ricorrenti, la previsione della tariffa avrebbe potuto considerarsi legittima ai sensi del Regolamento comunale sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli (delibera C.C. 26.03.2009 n. 21) soltanto ove i veicoli utilizzati dalle ricorrenti fossero stati assimilabili ad autobus turistici e avessero usufruito dei servizi offerti a questi ultimi, a partire dal servizio di bus-navetta verso i luoghi di maggiore interesse turistico. Aggiungevano poi che l’utilizzo del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina avrebbe rappresentato il frutto non di una libera scelta imprenditoriale, ma dei percorsi tassativamente e preventivamente individuati dall’amministrazione comunale in sede di rilascio delle autorizzazioni al transito.

3.3. Con la terza censura era dedotto lo sviamento di potere nel quale sarebbe incorsa l’amministrazione procedente per avere erroneamente ritenuto che il servizio privato offerto dalle ricorrenti fosse concorrenziale con quello pubblico, sicché la tariffa per la sosta nel capolinea di via Pietrasantina avrebbe assunto di fatto il ruolo di corrispettivo per l’autorizzazione allo svolgimento del servizio turistico, e non per l’utilizzo del parcheggio.

3.4. In ultimo, le ricorrenti sostenevano che dal combinato disposto del regolamento comunale in materia di tariffe e dell’Allegato B della delibera di Giunta n. 218/2010, si sarebbe potuta evincere la possibilità, per gli autobus turistici fruitori del parcheggio di via Pietrasantina, di ottenere una riduzione del 50% della tariffa di parcheggio. Tuttavia, nel marzo 2011, l’amministrazione comunale avrebbe predisposto una bozza di convenzione da stipulare con le imprese titolari dei “trenini”, in virtù della quale anche queste avrebbero potuto beneficiare di una riduzione del 50% sulla tariffa, impegnandosi a svolgere non meglio precisate prestazioni di promozione turistica di eventi cittadini;
ciò a dimostrazione della non univocità delle scelte del Comune.

3.5. Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa che, con la memoria dell’8 marzo 2018, insisteva per la reiezione del ricorso proposto da Ditta Individuale Nesti Fabio - Tnino Lillipuziano e Tno Pisa Tour s.r.l.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza odiernamente appellata, respingeva il ricorso, condannando le imprese ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Pisa.

4.1. Il tribunale adito evidenziava preliminarmente che il comma quarto dell’art. 3 del regolamento del Comune di Pisa sulle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli, alla lettera i), individuava tra le varie ipotesi di riduzioni tariffarie quella riservata ai “veicoli atipici autorizzati a sostare sul parcheggio di via Pietrasantina previa sottoscrizione con il comune di Pisa, volta a favorire l’uso per motivi didattici, culturali e sociali e a favorire lo sviluppo turistico della città”. La previsione di una tariffa forfettaria a carico dei veicoli atipici, per la sosta nel parcheggio di via Pietrasantina, era contenuta nel successivo art. 4 del regolamento. Rilevava, dunque, come in base al combinato disposto delle norme citate, anche i veicoli atipici fossero sottoposti alla tariffa per la sosta.

4.2. Il primo giudice dava poi atto di un travisamento interpretativo nel quale era incorso il Comune nel dare esecuzione al regolamento, ad onta del quale riteneva nondimeno legittima la disciplina tariffaria introdotta dal Comune alla luce di una corretta lettura delle disposizioni, in unione con gli importi stabiliti dalla delibera di Giunta n. 218/2011, pari a 10.000,00 euro annui per l’abbonamento relativo ai servizi turistici effettuati con veicoli atipici, suscettibili di riduzione al 50% per il caso di svolgimento del servizio previa sottoscrizione della convenzione con il Comune.

4.3. Quanto all’applicazione delle disposizioni in tema di partecipazione procedimentale, evidenziava come, per giurisprudenza consolidata, gli atti di determinazione delle tariffe, quali atti amministrativi generali, dovessero ritenersi esclusi in ossequio all’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.4. Sul piano sostanziale, chiariva che la tariffa costituisce il corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, cui si aggiunge la disponibilità dei servizi garantiti ai veicoli e ai loro conducenti. Pertanto, affermava che il passaggio da un regime di gratuità a un regime a tariffa per l’uso del parcheggio scambiatore doveva considerarsi iniziativa del tutto ragionevole e pienamente giustificata, apparendo semmai poco comprensibile l’esenzione dei veicoli atipici.

Ad avviso del giudice di prime cure non vi era prova, peraltro, che l’ammontare della tariffa fosse irragionevole, non avendo le ricorrenti allegato elementi obiettivi utili allo scopo, e tenuto anche conto della prevista riduzione del 50%, a fronte della stipula con l’amministrazione di convenzioni volte a favorire l’uso dei “trenini” per motivi didattici, culturali e sociali.

5. Propongono appello avverso la predetta sentenza la Ditta Individuale Nesti Fabio - Tnino Lillipuziano e Tno Pisa Tour s.r.l., articolando i seguenti motivi di gravame:

5.1. Con primo motivo le appellanti lamentano che la delibera di Giunta impugnata, in considerazione della ristretta platea di destinatari avrebbe dovuto coinvolgerli nel procedimento di determinazione della tariffa di sosta, sussistendo peraltro evidenti profili di pregiudizialità. Censurano l’incomprensibilità del percorso logico seguito dall’amministrazione per giungere alla determinazione forfettaria delle tariffe. Affermano che il considerevole importo di € 10.000,00 avrebbe dovuto essere giustificato e circostanziato. Inoltre, evidenziano che la delibera, avendo natura provvedimentale, difetterebbe di motivazione relativamente all’imposizione di una tariffa in precedenza non prevista;
invero, non trattandosi di una rideterminazione, bensì di un’assoluta novità si sarebbe dovuto imporre un riferimento motivazionale circa il metodo o i parametri.

5.2. Le appellanti lamentano che la sentenza di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione il difetto dei presupposti previsti dal regolamento per l’applicazione della tariffa forfettizzata annuale. A conferma di ciò riportano il contenuto della convenzione sottoscritta dal Comune di Pisa, dal quale si evinceva come la stessa amministrazione non riteneva dovuta la tariffa nel suo complessivo ammontare sino al 31 dicembre 2012.

5.3. Le appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui, nel motivare il passaggio da un regime di gratuità ad un regime a tariffa per l’uso del parcheggio, nonché nell’argomentare rispetto alla sottrazione di clienti al servizio pubblico di navette, esorbiterebbe dall’analisi dei presupposti per l’imposizione e da quanto richiesto con il ricorso introduttivo. Evidenziano che il servizio pubblico fruito sarebbe costituito da una marginalissima utilizzazione dell’area del parcheggio per il tempo della fermata del ternino, sicché la tariffa annua stabilita forfettariamente per convoglio non potrebbe essere in alcun modo commisurata a quella degli autobus turistici, tanto più che questi ultimi avrebbero una possibilità di scelta, preclusa ai ricorrenti, riguardo l’utilizzazione o meno del parcheggio.

6. L’Amministrazione resistente, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a. del 24 ottobre 2023.

DIRITTO

8. Non avendo parte appellante articolato i motivi di appello in senso vincolante per il giudice, secondo il noto arresto di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015, gli stessi saranno trattati in ordine logico e con accorpamento delle censure connesse.

9. Con il primo motivo di gravame, le appellanti si dolgono del loro mancato coinvolgimento nel procedimento di determinazione della tariffa di sosta, attesa la violazione della garanzia partecipativa di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Evidenziano che la deroga alle garanzie procedimentali, di cui all’art. 13 della citata L. n. 241/1990, si giustifica in quanto, normalmente, gli atti amministrativi generali sono destinati alla produzione di effetti plurisoggettivi e sono caratterizzati dalla tendenziale assenza di una lesione immediata di specifiche posizioni soggettive. Contrariamente, gli effetti della tariffa per la sosta dei veicoli atipici avrebbero riguardato un novero ben determinato di soggetti, producendo una lesione immediata e diretta nelle rispettive sfere soggettive;
da ciò l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza di prime cure sul punto.

Sarebbe inoltre incomprensibile, ad avviso delle appellanti, il percorso logico seguito dall’amministrazione per giungere alla determinazione forfettaria delle tariffe, ad onta della necessità di giustificazione di un importo considerevole quale quello di € 10.000,00. Detta tariffa, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbe, peraltro, abnorme ed irragionevole, posto che la fermata effettuata dai trenini turistici non sarebbe frutto di una libera scelta delle imprese appellanti e sarebbe, in termini quantitativi, effettuata per un tempo significativamente inferiore a quello delle auto e degli autobus turistici.

10. Le censure sono infondate.

10.1. Quanto alla non debenza della comunicazione di avvio del procedimento, deve ritenersi corretta la statuizione del primo giudice, il quale ha giustamente fatto applicazione del disposto dell’art. 13 della l. n. 241/1990, come interpretato dalla costante giurisprudenza in materia.

Invero, il principio di comunicazione dell'avvio del procedimento non trova applicazione nei confronti degli atti amministrativi generali, in quanto il principio della massima partecipazione procedimentale deve essere contemperato con l'esigenza dell'amministrazione di concludere procedimenti di tipo organizzatorio e di portata generale senza rallentamenti e paralisi imposti dal generico obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 30 ottobre 2017, n. 4988;
conforme Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3037).

10.2. Detto principio ad avviso del collegio trova applicazione anche nel caso di specie in cui contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti non viene in questione un atto provvedimentale. La deliberazione giuntale impugnata non si rivolge infatti a destinatari individuati, ma a tutti coloro che, identificabili solo a posteriori, intendano esercitare l’attività di trasporto mediante veicoli atipici. Né può condividersi quanto affermato dalle imprese appellanti relativamente alla circostanza che le stesse siano, allo stato, le sole a svolgere tale attività, poiché ciò non vale ad attribuire una posizione differenziata ai fini della partecipazione procedimentale.

Peraltro vi è da evidenziare come la delibera di giunta impugnata solo in parte qua dalle parti appellanti, ovvero per la parte della tabella B che riguarda la sosta dei veicoli nei parcheggi e nell’area ZTL, ha un contenuto molto più ampio in quanto relativa alla (ri)determinazione di tutte le tariffe comunali, il che comprova ulteriormente il carattere generale ed astratto della medesima delibera, non essendo possibile immaginare un potenziale coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla determinazione delle tariffe comunali.

Inoltre la soggezione al regime tariffario della sosta per i mezzi atipici, lungi dall’essere derivata ex se dalla delibera impugnata costituisce il precipitato dell’applicazione del Regolamento sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli di cui alla delibera C.C. n. 21 del 26 marzo 2009, richiamato nell’allegato B della delibera giuntale di cui è causa, Regolamento non oggetto di impugnativa ad opera delle appellanti ed avverso la quale peraltro le stesse non hanno dedotto alcun profilo di illegittimità ai fini della sua eventuale disapplicazione da parte del G.A., avendo semmai lamentato la violazione del suddetto Regolamento ad opera delle delibera giuntale.

10.3. Quanto al difetto di motivazione e di istruttoria, occorre in primis soffermarsi sulla legittimità del passaggio dal regime gratuito al regime di tariffazione forfettaria. Vale osservare in generale che il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta;
esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative (per tutte, cfr. Corte Cost., 29 gennaio 2005, n. 66).

10.4. Nel caso che ci occupa, relativamente al parcheggio pubblico di via Pietrasantina, la previsione di una tariffa lungi dall’essere determinata dalla delibera giuntale deriva, come innanzi precisato, dal Regolamento per la sosta a pagamento dei veicoli di cui alla delibera C.C. n. 21 del 2009, innanzi citata e non oggetto di impugnativa e si giustifica, oltre che per l’uso della strada e dell’area pubblica di sosta, anche in ragione della disponibilità dei servizi garantiti ai veicoli, ai loro conducenti e ai turisti trasportati presso il parcheggio scambiatore.

A ben vedere, più che di passaggio da un regime di gratuità a un regime a tariffa per l’uso del parcheggio scambiatore e dei servizi ivi esistenti, sarebbe più opportuno parlare di estensione della tariffa ai mezzi atipici, a lungo irragionevolmente sottoposti ad un regime di maggior favore, laddove gli stessi devono essere assimilati ai bus turistici, non solo per l’effettivo impiego delle medesime aree di sosta, ma soprattutto in ragione del tipo di prestazione offerta, a beneficio della medesima utenza turistica;
può rilevarsi pertanto come i due servizi siano sostanzialmente sovrapponibili.

10.5. Di talché, il Comune non era tenuto a ulteriori oneri motivazionali sul punto, avendo richiamato nella tabella B relativa alla determinazione delle tariffe nei parcheggi e nella ZTL il cennato Regolamento che imponeva la sottoposizione al regime tariffario anche dei servizi a carattere turistico effettuati su mezzi atipici, come correttamente rilevato dal primo giudice, secondo quanto specificato nella disamina degli ultimi due motivi di appello.

10.6. Ciò posto quanto all’ an della debenza, deve parimenti escludersi che, in ordine al quantum , fosse esigibile dal Comune un onere motivazionale ulteriore, avuto riguardo al carattere generale ed astratto della delibera impugnata e al carattere forfettario della tariffa. Non si ritengono, perciò, sussistenti profili di irragionevolezza, tenuto conto dell’occupazione dell’area pubblica e dei servizi offerti, nonché della possibilità, prevista dal cennato regolamento e dalla convenzione stipulata con le ditte interessate nel 2011, di usufruire comunque di una riduzione tariffaria del 50% rivolta ai “ veicoli atipici autorizzati a sostare sul parcheggio di via Pietrasantina previa sottoscrizione con il comune di Pisa, volta a favorire l’uso per motivi didattici, culturali e sociali e a favorire lo sviluppo turistico della città ”.

11. Con il terzo motivo di appello si censura il vizio di ultra petizione della sentenza gravata, la quale avrebbe esorbitato dall’analisi dei presupposti per l’imposizione della tariffa, spingendosi sino alla disamina dei servizi aggiuntivi offerti dal Comune.

12. Il motivo è infondato.

12.1. Si ritiene corretta l’interpretazione del regolamento comunale sulle tariffe per la sosta a pagamento dei veicoli fornita dal giudice di prime cure , il quale ha rinvenuto la ragione giustificatrice dell’imposizione tariffaria prioritariamente nella sottrazione dell’area di parcheggio usufruita all’utilizzo collettivo ed in secondo luogo nella messa a disposizione di servizi ulteriori nella medesima area da parte del Comune, o da società affidataria di tali servizi per conto dello stesso, come previsto dal combinato disposto degli art. 3 e 4 del regolamento comunale sulle tariffe, per cui non rileva la non utilizzabilità da parte delle odierne appellanti di alcuni di detti servizi posto che il regolamento comunale prevede la debenza della tariffa “ a fronte degli stessi servizi offerti ai bus turistici ”, previsione questa peraltro da intendersi riferita anche ai servizi offerti in favore dell’utenza dei trenini.

Neppure può influire la circostanza che alle società non fosse consentita una diversa scelta, al contrario dei bus turistici, in quanto il pagamento della tariffa è conseguenza connaturata alla tipologia di attività comportante ex se l’impossibilità di una diversa soluzione, sicché non può essere evitato salvo che con la cessazione dell’attività a carattere commerciale, come ritenuto dal primo giudice.

13. Il secondo e il quarto motivo di appello, trattati congiuntamente in quanto fondati su censure connesse, contestano precipuamente l’irragionevolezza della quantificazione delle tariffe. In particolare, ad avviso delle appellanti, difetterebbero i presupposti previsti dal Regolamento per l’applicazione della tariffa forfettizzata annuale, la cui quantificazione avrebbe dovuto, inoltre, essere connotata dal riferimento a parametri di “congruenza esterna”, avuto in particolare riguardo ai maggiori servizi usufruibili dai bus turistici.

14. Entrambi i motivi sono infondati e vanno disattesi, in quanto muovono da una fuorviante ed erronea interpretazione del regolamento del Comune di Pisa sulle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli.

14.1. L’art. 3 del regolamento comunale sulle tariffe della sosta a pagamento dei veicoli, nel testo vigente al momento dell’impugnata delibera di Giunta n. 218/2011, imponeva il pagamento di una tariffa per la sosta degli autobus turistici presso il parcheggio scambiatore appositamente attrezzato dal Comune, a fronte dell’erogazione di una serie di servizi offerti dal parcheggio medesimo ai turisti, agli autisti e agli autobus stessi (a titolo esemplificativo, servizi di ristoro, navetta di collegamento con i luoghi di interesse turistico, accoglienza turistica, servizi igienici, distributore di carburante, autolavaggio, ecc.).

Al quarto comma, la disposizione individuava diverse ipotesi di riduzioni tariffarie riservate agli autobus. Fra queste, in maniera incongrua, era prevista alla lettera i) una riduzione tariffaria riservata non agli autobus, ma ai “ veicoli atipici autorizzati a sostare sul parcheggio di via Pietrasantina previa sottoscrizione con il comune di Pisa, volta a favorire l’uso per motivi didattici, culturali e sociali e a favorire lo sviluppo turistico della città ”.

La previsione di una tariffa forfettaria a carico dei veicoli atipici, per la sosta nel parcheggio di via Pietrasantina, era contenuta nel successivo art. 4 del regolamento a fronte degli stessi servizi offerti per i bus turistici. Il combinato disposto delle norme richiamate appare dunque inequivoco nel sottoporre anche i veicoli incongrui alla tariffa per la sosta, avuto riguardo ai servizi disponibili presso il parcheggio scambiatore/capolinea di via Pietrasantina, con possibilità di riduzione in virtù della stipula di convenzione con il Comune.

La correttezza di tale interpretazione è confermata dalle modifiche apportate al Regolamento in questione dalla deliberazione consiliare n. 58/2011, in atti, che ha razionalizzato la disciplina previgente trasferendo nella sede più appropriata, l’art. 4, la previsione inerente la riduzione tariffaria a favore dei veicoli atipici (all’art. 4 è stato aggiunto un secondo comma dal tenore testuale riproduttivo del vecchio art. 3 co. 4 lett. i), contestualmente soppresso).

14.2. Del tutto irrilevante è la circostanza che, come si evince dalla corrispondenza intercorsa fra le parti, il Comune di Pisa avesse fornito un’erronea interpretazione del regolamento allorquando, con la nota del 2 aprile 2012, aveva affermato che la riduzione tariffaria in favore dei veicoli atipici sarebbe stata introdotta per la prima volta dalla deliberazione n. 158/2011, posto che la stessa era sicuramente già prevista, sebbene collocata impropriamente all’art. 3, comma 4, lett. i).

Il travisamento interpretativo nel quale il Comune è incorso nel dare esecuzione al regolamento, consentendo agli autobus turistici e non ai veicoli atipici di beneficiare della riduzione in esame, non vale ad inficiare la legittimità della disciplina tariffaria, alla luce di una corretta lettura delle disposizioni sin qui esaminate, e la cui determinazione nel quantum appare del tutto congrua, se parametrata ai vantaggi patrimoniali che derivano dall’utilizzo esclusivo del bene pubblico e alla possibilità di riduzione del 50% per il caso di svolgimento del servizio in convenzione con il Comune.

Parimenti irrilevanti ed ultronee rispetto alle previsioni del regolamento nonché della delibera giuntale applicativa oggetto di impugnativa sono le considerazioni relative alla breve durata del tragitto dei trenini per il periodo invernale e alla dedotta circostanza che la tariffa assumerebbe, in tesi di parte appellante, il ruolo di corrispettivo per l’autorizzazione allo svolgimento del servizio turistico, in quanto sostanzialmente sostituivo del servizio pubblico di navette, e non per l’utilizzo del parcheggio.

Parte appellante non ha in ogni caso fornito alcuna prova dell’incongruità della tariffa, da ritenersi peraltro congrua anche in confronto con quella applicata per le autolinee a carattere turistico, avuto riguardo anche al maggior spazio necessitato dalla sosta dei trenini con i quali si svolge il servizio atipico.

Peraltro, la debenza della tariffa deve intendersi senza dubbio collegata ex se alla fruizione del parcheggio pubblico (e dei servizi messi a disposizione), mentre la misura ben può essere parametrata - oltre che sulla base dello spazio sottratto all’uso pubblico, secondo quanto innanzi precisato - come correttamente evidenziato dal primo giudice avuto riguardo ai vantaggi patrimoniali che derivano dall’utilizzo esclusivo del bene pubblico, nell’ottica di redistribuire quei vantaggi alla comunità territoriale di riferimento che si vede sottratta quella medesima area per l’utilizzo esclusivo.

La possibilità di intercettare, presso il parcheggio scambiatore, i turisti provenienti dagli autobus e diretti verso i luoghi di interesse turistico cittadino, anche sottraendo utenti al servizio pubblico di navette, può infatti semmai avere rappresentato un elemento ai fini della determinazione dell’ammontare dell’importo esigibile dagli operatori dei “trenini”, ma detta circostanza non può portare a ritenere, al contrario di quanto ritenuto dalle parti appellanti, che la tariffa sia stata ritenuta dovuta per il semplice svolgimento del servizio in concorrenza con quello pubblico, rilevando la stessa come parametro per la determinabilità degli utili ritraibili dalle società dallo svolgimento del servizio tramite l’utilizzazione del parcheggio scambiatore.

Non è ravvisabile al riguardo alcun vizio di ultrapetizione della sentenza appellata, rientrando nel libero convincimento del giudice la valutazione di quanto dedotto ed allegato dalle parti sia pure ad altri fini.

Peraltro quanto affermato nella sentenza appellata in parte qua costituisce affermazione volta a corroborare ulteriormente la ritenuta congruità della tariffa forfettaria, che si fonda autonomamente sulle considerazioni innanzi espresse.

15. L’appello deve essere conseguentemente rigettato.

16. Nulla per le spese non essendosi il Comune appellato costituito.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi