Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-17, n. 202408319

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-10-17, n. 202408319
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408319
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 08319/2024REG.PROV.COLL.

N. 00997/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2021, proposto da
C T, R P, E D L, A R, L P, P S, M C, M E, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, O N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

S.N.I.E., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2445/2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. R M P. Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. è data la presenza dell'avv. Napolitano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- visto l’appello in epigrafe, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Napoli n. 2445/2020;

- rilevato che con atto depositato in data 19.9.2024 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare al proposto appello;

- preso atto della ritualità della rinuncia, essendo quest’ultima stata formulata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 84 c.p.a;

- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 2 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’estinzione del giudizio;

- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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