Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-24, n. 201007128

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Rigetto
Sentenza
24 settembre 2010
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24 settembre 2010

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-24, n. 201007128
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007128
Data del deposito : 24 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07962/2005 REG.RIC.

N. 07128/2010 REG.DEC.

N. 07962/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7962 del 2005, proposto:
dal Comune di Santa AR a Vico, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cocilovo, con domicilio eletto presso UL GL in Roma, viale G. Marconi, n. 57;



contro

H3g S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Marcello Clarich e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza di Montecitorio, n. 115;
NU IA VI, TO LE, AN ER, OR LO, CI PA, De CI RA, LA RT CE, LA CA AN, FU EV, FU NA, AR LA, ET LI, LL SS, LL LO, LL AR, UZ AN, UZ GO, UZ MM, UZ SI, UZ TO, CA FO, ES IA, GA AM, GA LA, GA CE, GA IA, GA AR PP



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, SEZIONE VII, n. 9668/2005, resa tra le parti, concernente D.I.A. PER REALIZZAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere LA Contessa e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Marone per delega dell'avv.to Cocilovo e Giuseppe Sartorio anche per delega dell'avv.to Clarich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Comune di Santa AR a Vico riferisce che, con atto assunto al protocollo comunale in data 6 settembre 2004, la soc. H3 (attiva nel settore della telefonia mobile) ebbe a presentare denuncia di inizio di attività per l’installazione nell’ambito del territorio comunale di una stazione radio base per telefonia mobile (d’ora innanzi: SRB) di potenza inferiore a 20 Watt (art. 87, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259).

Con provvedimento in data 23 novembre 2004 (fatto oggetto di impugnativa con il ricorso principale) il competente dirigente comunale ordinò alla società istante di non dar corso ai lavori di installazione della richiamata SRB, ravvisando le seguenti ragioni ostative:

1) in primo luogo, si osservava che il sito proposto per l’installazione non rientrasse fra quelli individuati dall’Amministrazione comunale come idonei a tale tipologia di interventi sulla base del regolamento comunale del 1999 in tema di ‘localizzazione antenne e stazioni radio base’ (il regolamento in parola precludeva l’installazione di tali impianti nell’ambito dell’intero centro abitato, consentendola soltanto in una zona periferica del territorio comunale);

2) in secondo luogo si osservava che “ trattandosi di intervento in zona sismica classificata S9, non [fosse] stata presentata la certificazione di avvenuta denuncia della verifica sismica della struttura al competente Genio Civile di Caserta ai sensi delle leggi n. 1986/71, n. 64/74 e L.R. n. 9/83 ”;

3) in terzo luogo si osservava che “ non[fosse] pervenuto nel termine prescritto dall’art. 87, comma 4° del d.lgs. 259/03 il parere ARPA Campania ”.

Il provvedimento in questione veniva impugnato innanzi al T.A.R. della Campania dalla soc. H3 la quale ne lamentava l’illegittimità e ne chiedeva l’annullamento articolando plurimi motivi di doglianza.

Nelle more del giudizio il Comune intimato approvava la delibera di Giunta 22 febbraio 2005, n. 19 con cui (ai fini che qui rilevano) si stabiliva di dare avvio alle procedure tecniche e deliberative per la revisione del precedente regolamento comunale del 1999.

In particolare, si stabiliva di “ rivedere i precedenti provvedimenti (…) circa la regolamentazione e l’individuazione dei siti da mettere a disposizione dei distributori, prevedendo anche una collocazione delle apparecchiature nel centro urbano, compatibili con le esigenze della comunità e lontano da obiettivi sensibili (scuole, ospedali, zone verdi adibite a parco giochi, etc.) ”.

Anche la delibera in questione veniva impugnata dalla soc. H3 con atto per motivi aggiunti.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame il Tribunale adito accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti (e disponeva l’annullamento degli atti impugnati) ritenendo:

- che il primo regolamento comunale in tema di localizzazione delle SRB fosse illegittimo per la parte in cui aveva precluso in via generale ed indifferenziata la realizzabilità di tali impianti nell’ambito dell’intero centro abitato;

- che il provvedimento ostativo in data 23 novembre 2004 risultasse a propria volta illegittimo (essenzialmente, per illegittimità derivata rispetto alle previsioni regolamentari di riferimento);

- che anche la delibera di Giunta n. 19/05 risultasse illegittima per avere introdotto (sotto le spoglie di una mera delibera programmatica) “ un criterio distanziale generico ed eterogeneo, e dunque un limite alla localizzazione, in quanto tale non consentito ”;

- che fossero, altresì, illegittimi gli ulteriori motivi ostativi ravvisati nella mancata previa presentazione della denuncia di verifica sismica e nella mancata, tempestiva acquisizione del parere della competente ARPA.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal Comune di Santa AR a Vico il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio la soc. H3 la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 5161/05 (resa all’esito della Camera di consiglio del 28 ottobre 2005) questo Consiglio respingeva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe, ritenendo la carenza del requisito del fumus boni juris .

All’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Comune di Santa AR a Vico avverso la sentenza del T.A.R. della Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla soc. H3 e, per l’effetto, sono stati annullati: a ) il provvedimento dirigenziale con cui il Comune appellante aveva ordinato di non dar corso ai lavori di realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile per la quale era stata presentata una D.I.A. ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259; b ) la delibera di Giunta con cui il medesimo Comune aveva stabilito di procedere all’adeguamento del regolamento relativo all’installazione degli impianti in parola.

2. Le censure articolate dal Comune appellante si rivolgono avverso ciascuno dei (tre) capi della sentenza in epigrafe con i quali è stata distintamente ravvisata l’illegittimità dei (tre) motivi ostativi sui quali risultava fondato il provvedimento in data 23 novembre 2004.

2.1. Quanto al primo motivo ostativo (quello relativo alla prevista localizzazione della SRB), invero, il Comune appellante non articola puntuali censure avverso la parte della sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità della previsione regolamentare del 1999 la quale precludeva la realizzazione di tali impianti in tutto il centro abitato (e, in via mediata, del provvedimento dirigenziale che su tale previsione aveva fondato une delle ragioni di diniego).

Il Comune appellante, invece, contesta la pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha affermato l’illegittimità della delibera di Giunta n. 19 del 2005 con cui si era stabilito di procedere all’adeguamento del regolamento per la localizzazione del 1999 (avviando le relative procedure), trattandosi di mero atto di indirizzo, in quanto tale privo di un autonomo carattere di lesività (la delibera in questione, come anticipato in narrativa, era stata impugnata dalla soc. H3 con atto per motivi aggiunti).

Ancora, l’Ente appellante lamenta che i primi giudici non abbiano in alcun modo preso in considerazione la circostanza (pure, rilevante ai fini del decidere e documentalmente emersa nel corso del primo giudizio) secondo cui nel febbraio del 1999 il Consiglio comunale avesse approvato un nuovo regolamento per la disciplina delle installazioni delle SRB, emendato dei profili di illegittimità che avevano caratterizzato il precedente regolamento del 1999.

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