Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-27, n. 202309276

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-27, n. 202309276
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309276
Data del deposito : 27 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2023

N. 09276/2023REG.PROV.COLL.

N. 03594/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3594 del 2023, proposto da
Italiana Sistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Tangenziale di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02420/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione e della Tangenziale di Napoli s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. A F e uditi per le parti gli avvocati Caccavale, su delega di Canonaco, Sartorio e l’avvocato dello Stato Simeoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Italiana Sistemi s.r.l. (in seguito anche Italiana Sistemi), nella qualità di mandataria del costituendo RTI con Saditer s.r.l. (mandante), partecipava alla procedura aperta per l’affidamento di un “ contratto quadro di servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva e di CSP per interventi di manutenzione delle infrastrutture ricadenti nella tratta autostradale A56 ” (CIG: 82975678E5) pubblicato sulla GCE Europea n. 22 A138 -339611 del 20 luglio 2020, dichiarando – tra l’altro, di avere ‘ soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ’.

2. Con provvedimento del 16 febbraio 2021, la Stazione appaltante Tangenziale di Napoli s.p.a. aggiudicava l’appalto al costituendo RTI, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, condizionando l’aggiudicazione alla verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionale. Nell’ambito di tale verifica, acquisiva la nota da Inarcassa, con cui l’Ente previdenziale comunicava di non poter rilasciare la dichiarazione di regolarità contributiva per Italiana Sistemi s.r.l. ‘ in quanto la società non risulta in regola con gli adempimenti verso Inarcassa ’.

A seguito di tale comunicazione, la società Italiana Sistemi forniva chiarimenti alla Stazione appaltante, assumendo che, con riferimento ai versamenti contributivi relativi all’annualità 2019, non aveva potuto versare il previsto contributo alla data del 30 agosto 2020 ‘ in relazione alla nota situazione di crisi economica ’, ma che però aveva provveduto, in data 8 settembre 2020, a richiedere una rateizzazione all’Ente previdenziale che non era stata accettata, con nota del 17 settembre 2020, a causa della pendenza di altra rateizzazione da parte della società per l’anno 2018.

La società comunque manifestava la propria volontà ‘ di procedere al pagamento con richiesta formalmente esplicitata prima della scadenza delle offerte ’, pertanto riferiva che, nel marzo 2021, dopo aver saldato integralmente la rateizzazione, aveva provveduto a richiedere e ottenere il rateizzo di quanto dovuto per l’anno 2018 pagando la prima rata, ‘ risolvendo così la situazione di irregolarità ’.

Con provvedimento del 1 aprile 2021, la Stazione appaltante disponeva l’esclusione del RTI aggiudicatario ex art. 80, coma 4, d.lgs. n.50/2016 (e conseguente revoca dell’aggiudicazione), osservando che ‘ l’impegno a formalizzare il piano di rateizzazione per la dichiarazione del 2019 è stato perfezionato dopo il giorno 10 settembre 2020, ossia in data 10 marzo 2021 ’.

In data 19 aprile 2021, Inarcassa comunicava alla Stazione appaltante che la società Italiana Sistemi s.r.l. ‘ alla data del 10 settembre 2020 e alla data odierna, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate ’.

Con successiva nota del 28 aprile 2021, prot. n. 646598, l’Ente previdenziale, su richiesta della Stazione appaltante, precisava che Italiana Sistemi ‘ alla data del 1 marzo 2021 non risulta in regola con gli adempimenti verso Inarcassa ’, ribadendo che ‘ alla data del 10 settembre 2020, come alla data odierna, la società risultava in regola con gli adempimenti verso Inarcassa ’.

La Stazione appaltante allegava le suddette dichiarazioni all’atto di segnalazione prot. ANAC n. 38579 del 12.5.2021, rimettendo all’Autorità di verificarne il contenuto nell’ambito delle proprie valutazioni.

3. Con comunicazione del 26.7.2021, prot. ANAC n. 57870, l’ANAC avviava il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 80, comma 12, e dell’art. 213, comma 13 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In ordine alle circostanze contestate, sia nella memoria difensiva, di cui alla nota prot. n. 64180 del 2.9.2021, sia in sede di audizione del 20.10.2021, la società Italiana Sistemi, diversamente da quanto segnalato dalla Stazione appaltante e da come attestato da Inarcassa con comunicazione del 28.4.2021, rappresentava la propria posizione di regolarità contributiva sia alla data della dichiarazione resa alla Stazione appaltante (10.9.2020), sia alla data del 28.4.2021, con conseguente insussistenza di una dichiarazione non veritiera al momento della presentazione dell’offerta.

All’esito dell’istruttoria, con delibera n. 60 del 2.2.2022, tramessa con nota prot. 10530 del 11.2.2022, l’ANAC, avendo rilevato una dichiarazione non veritiera resa in sede di gara a titolo di ‘colpa grave’, deliberava di irrogare alla società Italiana Sistemi s.r.l. la sanzione pecuniaria di euro 1.500,00, e la sanzione della interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per giorni 30 (trenta), nonché di disporre a carico della stessa impresa l’inserimento della relativa annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture.

4. La società Italiana Sistemi s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso la delibera ANAC n. 60 del 2022, chiedendone l’annullamento e denunciandone l’illegittimità, in quanto l’ANAC aveva frainteso la segnalazione inviata dalla Stazione appaltante, la quale aveva espressamente riferito che << l’esclusione era stata disposta ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, a causa della perdita della regolarità contributiva…e non certo in ragione di una falsa dichiarazione;
b) il provvedimento adottato dall’ANAC – avendo come presupposto la falsità della dichiarazione di regolarità contributiva resa dalla società in data 9 settembre 2020 – era ‘in contrasto pieno con le dichiarazioni, di segno contrario, rese dall’ente previdenziale di riferimento (Inarcassa)’ la quale nelle sue note acquisite al procedimento del 19 aprile 2021 e del 28 aprile 2021 espressamente aveva evidenziato che ‘alla data del 10 settembre 2020, la società risulta in regola con gli adempimenti verso Inarcassa
>>. Secondo la ricorrente, non poteva in ogni caso essere ritenuta mendace ‘ una dichiarazione… riferita non già a un fatto, ma a una valutazione del fatto, che nel caso di specie è rimessa e suffragata dalle attestazioni rese dall’Ente Previdenziale ’;
inoltre, l’ANAC aveva irrogato la sanzione senza svolgere una adeguata valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo – dolo o colpa grave – richiesto dall’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, della gravità dell’inadempimento.

5. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 2420 del 2023, dopo aver acquisito, in sede istruttoria, la relazione di Inarcassa e i chiarimenti dell’ANAC, respingeva il ricorso.

Il Collegio di primo grado riteneva non fondata la tesi di parte ricorrente che escludeva la falsità della dichiarazione resa in sede di gara, alla luce delle dichiarazioni con cui l’Ente previdenziale, prima in data 19 e 28 aprile 2021, e poi in data 28 aprile 2022, aveva attestato ‘ che alla data del 9 settembre 2020 la società era in regola con gli adempimenti dell’anno 2019 di natura dichiarativa e contributiva laddove in assenza della dichiarazione del volume di affari non è determinabile il contributo integrativo dovuto ’. Il Giudice di primo grado riteneva che, a fronte di dichiarazioni connotate da macroscopici errori in fatto e in diritto palesatisi tanto in sede procedimentale quanto in sede giurisdizionale, l’ANAC, correttamente, aveva deciso di non attenersi a quanto affermato da Inarcassa nelle dichiarazioni del 19 aprile 2021 e 28 aprile 2021. Parimenti, al Giudice amministrativo era permesso di pronunciarsi, incidentalmente ex art. 8 c.p.a., sulla correttezza di quanto affermato dall’Ente previdenziale in ordine alla posizione contributiva della ricorrente alla data del 10 settembre 2020, e, ciò premesso, il Collegio concludeva che quanto affermato da Inarcassa era errato e che, quindi, alla data del 10 settembre 2020, la ricorrente non era in regola con gli adempimenti contributivi per l’anno 2019. L’istanza di rateizzazione, avanzata dalla società in data 8 settembre 2020, non era comunque idonea a escludere la sussistenza di una condizione di irregolarità (e quindi a escludere il falso), atteso che la stessa non poteva essere accolta fino alla definizione della rateizzazione in corso relativa ai contributi 2018. Tale circostanza assumeva rilievo anche sotto il profilo psicologico della ricorrente, in quanto la richiesta di rateizzazione non poteva che presupporre la piena consapevolezza circa la sussistenza del proprio inadempimento.

6. La società Italiana Sistemi s.r.l. ha appellato la suddetta pronuncia, denunciando: “ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c.p.a. – Travalicamento dei limiti al sindacato del giudice amministrativo in via incidentale in ordine alle dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva – Eccesso di giurisdizione – Onere della domanda di parte – Vizio di ultrapetizione del Tribunale amministrativo nella pronuncia impugnata – Contraddittorietà e ingiustizia manifesta;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 213 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione agli artt. 80 comma 4 e comma 5 del d.lgs. 50/2016, agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 in materia di ‘dichiarazioni sostitutive’ – degli artt. 2 e 3 del Regolamento di Previdenza Inarcassa;
degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994 e 3 l. n. 335/1995 – Violazione di legge ed eccesso di potere per incongruenza e non pertinenza dell’addebito di ‘falsa dichiarazione’. Difetto istruttorio ed errore nei presupposti in relazione all’elemento oggettivo della falsa dichiarazione. Ingiustizia ed irragionevolezza manifesta”;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in combinato con gli artt. 80, comma 12 e 213 comma 13 – Sull’esimente dell’istanza di rateazione presentata in data 8.9.2020 dall’operatore – Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta;
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 213 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in materia di ‘dichiarazioni sostitutive’, agli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c., agli art. 1 e 3 della l. 689/1981 – Eccesso di potere per erronea applicazione dei principi inerenti all’elemento soggettivo – Omessa motivazione”.

7. L’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.

8. Si è difesa Tangenziale di Napoli s.p.a., concludendo per il rigetto del gravame.

9. All’udienza del 13 luglio 2023, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

10. Con il primo mezzo, la società appellante censura la sentenza impugnata sostenendo un vizio di ultra petizione, avendo il Collegio di prima istanza erroneamente sindacato il contenuto della dichiarazione di Inarcassa in violazione della sfera di potere attribuito al Giudice amministrativo. Secondo l’appellante, il T.A.R., dopo aver affermato un generale potere del Giudice amministrativo di accertamento incidentale anche ufficioso in ordine al rapporto contributivo, perviene ad una indagine sull’effettivo rapporto, sottoponendo a critica le stesse regole e i criteri applicati dall’Ente previdenziale, dando luogo ad una valutazione non esente da contraddizioni laddove afferma, da un lato, il condiviso principio secondo cui le certificazioni degli Enti previdenziali si impongono all’Amministrazione, e dall’altro che, a fronte di macroscopici errori (anche metodologici) nell’ambito dei criteri di rilevanza adottati dall’Ente, ‘ non possa affermarsi il dovere prima dell’ANAC (nel procedimento di irrogazione delle sanzioni ex art.80 comma 12 del d.lgs. 50/2016) e poi del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione, di attenersi alla dichiarazione palesemente errata resa dall’Ente Previdenziale ’.

11. Con il secondo mezzo, si lamenta che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere sussistente una posizione di irregolarità contributiva atteso che, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’irregolarità contributiva deriverebbe solo dall’emissione di un DURC negativo, ovvero dall’esistenza di un motivo ostativo all’emissione della certificazione di regolarità contributiva.

12. Con la terza doglianza, vengono censurate le considerazioni che il Tribunale amministrativo ha mosso in ordine alla circostanza che, in data 8 settembre 2020, ed in vista della partecipazione alla gara, l’operatore economico aveva comunque chiesto all’Ente previdenziale la possibilità di accordare un piano di rateazione del contributo integrativo, in conformità con quanto operato in precedenza per altra annualità. L’appellante rammenta che tale possibilità è stata esclusa successivamente (in data 17 settembre 2020) da Inarcassa, non per l’assenza delle condizioni sostanziali di ammissibilità della richiesta, ma esclusivamente per ragioni tecniche connesse alla incapacità dell’Ente di dare corso ad un nuovo piano di rateazione, essendo ancora in esecuzione il precedente piano, ciò in conseguenza della sospensione e proroga nell’anno 2020 di tutte le scadenze, anche rateali, conseguente alla delibera del Consiglio di amministrazione del 13 marzo 2020, con la quale Inarcassa aveva disposto che: “ I termini di pagamento, ricompresi tra il 1 marzo e il 30 giugno 2020, sono posticipati al 31 luglio 2020 con slittamento di tutte le successive rate dei piani di rateazione”.

L’esponente lamenta che il Tribunale amministrativo, pur dando atto del contrasto in giurisprudenza tra due orientamenti (Cons. Stato, n. 1753 del 2019 e Cons. Stato n. 942 del 2022), circa l’eventuale sufficienza, ai fini esimenti, della presentazione di una legittima istanza di rateazione, ha tuttavia circoscritto l’operatività di tale ultimo orientamento alla sola ipotesi di presentazione di una valida istanza di rateazione che non sarebbe comunque stata accolta dall’Ente previdenziale, ma non si sarebbe avveduto della circostanza che il rigetto di tale richiesta da parte dell’Ente non fosse dipeso da vizi della richiesta, ma proprio da quegli ‘intoppi formali e burocratici’ (quali l’incapacità dell’Ente di gestire diversi piani di rateazione in corso), che la pronuncia n. 942 del 2022 di questo Consiglio di Stato ha ritenuto pregiudizievoli per l’impresa, e tali da non realizzare le finalità specifiche che la previsione dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 ha inteso perseguire.

Pertanto, pur a voler escludere che la stessa possa avere avuto un valore esimente sul piano oggetto dell’irregolarità contributiva, la domanda di rateazione avrebbe dovuto avere rilevanza quantomeno sul piano soggettivo, in quanto all’atto di presentazione della domanda di gara, in data 10.9.2020, l’operatore non poteva certamente conoscere le ragioni tecnico-burocratiche ostative all’accoglimento.

13. Con il quarto motivo, si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di ‘consapevolezza’ da parte della società appellante, posto che la dichiarazione non veritiera non è dipesa da una peculiare questione interpretativa delle regole previdenziali, sicchè la ricorrente era ben consapevole, quando ha reso la propria dichiarazione, di avere maturato un debito a titolo di contributo integrativo per l’anno 2019, e di non aver ottemperato all’obbligo di pagarlo alla scadenza del 31 agosto 2020, regolarizzando la propria posizione. Secondo l’appellante, il tema che sarebbe sfuggito al Giudice del primo grado e che, ai fini dell’irrogazione della gravosa sanzione ex art. 80, comma 12, d.lgs. 50 del 2016, sarebbe stato necessario indagare in ordine alla ‘consapevolezza’ non già dell’eventuale obbligazione contributiva venuta a scadenza, ma dello stato di irregolarità dell’impresa e della volontà dell’operatore di rendere una dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera.

14. Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame prospettate dalla società Tangenziale di Napoli s.p.a., in ragione dell’infondatezza dell’appello nel merito, per i principi di seguito enunciati.

15. Il primo mezzo è infondato.

15.1. Con la prima censura, si denuncia, sostanzialmente, che il T.A.R., in sede di valutazione dell’impugnativa della ricorrente, abbia travalicato l’ambito della critica operata, pervenendo ad accertare in via incidentale la posizione contributiva della società Italiana Sistemi alla data del 9.9.2020 (data della dichiarazione resa con DGUE) e affermando l’irregolarità contributiva della Società per omesso versamento dei contributi riferibili all’annualità 2019, posto che tale versamento nella misura di euro 10.133,00 doveva essere effettuato entro il 31.8.2020.

15.2. Questa Sezione ritiene, invece, che il Tribunale adito abbia correttamente precisato che, se l’attestazione di regolarità contributiva dell’ente previdenziale, pacificamente qualificata come dichiarazione di scienza da condivisa giurisprudenza, si impone alle stazioni appaltanti, allo stesso modo non vincola l’ANAC e il Giudice amministrativo, i quali possono sindacare la veridicità di ‘ attestazioni chiaramente smentite dagli elementi in fatto e in diritto emersi durante l’istruttoria ’.

Il principio è in linea con l’indirizzo recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2879 del 2022, in tema di riparto di giurisdizione, con cui sono stati chiariti i confini del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo in ordine all’accertamento incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica.

Nella suddetta pronuncia, la Corte ha evidenziato che la valutazione incidentale del G.A. resta circoscritta all’attività provvedimentale della P.A. volta alla verifica del possesso in capo all’operatore di un requisito soggettivo di partecipazione alla gara. Il Collegio pone in evidenza come, nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara. Ne consegue che oggetto di valutazione del Giudice amministrativo non è il documento contributivo, ma il provvedimento amministrativo di esclusione, pertanto la valutazione del Giudice amministrativo sulla regolarità del documento contributivo ha carattere strumentale, e si configura come atto interno del procedimento preordinato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.

Anche secondo l’orientamento espresso da questo Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, 29.2.2016, n. 6;
Cons. Stato, sez. IV, n. 6059 del 2018) il Giudice amministrativo può verificare la regolarità della certificazione contributiva, sia pure incidenter tantum , ai sensi dell’art. 8 c.p.a., al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. VI, n. 4158 del 2017;
Cons. Stato, sez. V, n. 4349 del 2017), atteso che la successiva regolarizzazione, al più, vale ad evitare un contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita (Adunanza plenaria, 8 maggio 2012, n. 8).

Tali principi trovano applicazione alla fattispecie in esame, in cui si discute dell’ammissibilità del sindacato del Collegio di prima istanza, nella specie, effettuato incidenter tantum con riferimento al documento attestante la regolarità contributiva al fine di valutare la legittimità della sanzione interdittiva emessa dall’ ANAC con delibera n. 60 del 2022, sicchè non si può predicare che sia ravvisabile un travalicamento della sfera di potere attribuito al Giudice amministrativo dall’art. 8 c.p.a., né che sia ravvisabile un vizio di ultra petizione, con conseguente rigetto delle prospettate censure.

16. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, in quanto logicamente connessi, vanno trattati congiuntamente.

16.1. Le doglianze non possono trovare accoglimento.

16.2. L’appellante, con il ricorso introduttivo, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento n. 60 del 2022, evidenziando che l’operato dell’ANAC, sotto il profilo dell’affermata ‘falsa dichiarazione’, sarebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dall’Ente previdenziale che, nelle note del 19.4.2021 (prot. n. 0569149) e del 28.4.2021 (prot. n. 0646598), ha evidenziato che ‘ alla data del 10.9.2020, la Società risulta in regola con gli adempimenti verso Inarcassa ’.

Secondo l’esponente, la pretesa ‘falsa dichiarazione’ non deve essere valutata alla stregua delle regole civilistiche sulla esigibilità del credito previdenziale, ma alla luce delle regole proprie dell’ente di riferimento, in ordine ai motivi ostativi al rilascio dei certificati di regolarità. A tale riguardo, secondo la delibera del C.d.A. dell’Ente previdenziale Inarcassa del 22.9.2015, solo l’omessa presentazione, entro il termine istituzionale, della denuncia viene considerata una inadempienza ‘grave’ ostativa al rilascio della attestazione di regolarità. Pertanto, la dichiarazione di Inarcassa, secondo cui la società Italiana Sistemi ‘ alla data del 9.9.2020 era in regola con gli adempimenti dell’anno 2019 di natura dichiarativa e contributiva, laddove in assenza della dichiarazione del volume di affari non è determinabile il contributo integrativo dovuto ’ ha escluso, almeno fino al 2.11.2020, motivi ostativi al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

16.3. L’assunto non può essere condiviso.

Va premesso che l’appellante con le dedotte censure non inquadra correttamente la questione sottoposta all’esame del Collegio, pertanto occorre precisare che, nel presente giudizio, non si discute della legittimità dell’espulsione dalla procedura di gara della società Italiana Sistemi s.r.l. (non oggetto di impugnazione) disposta ai sensi dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 - disposizione che individua quale causa escludente quella delle gravi violazioni ‘ definitivamente accertate ’ rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali - ma della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del falso dichiarativo, presupposto dall’ANAC nel provvedimento impugnato a sostegno dell’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’art. 80, commi 12 e 13 del d.lgs. n. 50 del 2016.

A tale riguardo, le emergenze processuali hanno evidenziato che, alla data della presentazione delle offerte, la società Italiana Sistemi versava in situazione di irregolarità contributiva, ed era del tutto consapevole di essere inadempiente rispetto ai propri obblighi, così come dalla stessa attestato nella dichiarazione resa nell’istanza presentata in data 8 settembre 2020, con la quale ha chiesto a Inarcassa: ‘ Con riferimento all’oggetto, la scrivente società Italiana Sistemi s.r.l. Matricola SI005506, avendo già in atto un rateizzo relativo alla dichiarazione anno 2018, chiede se fosse possibile richiedere un ulteriore rateizzo relativo per la dichiarazione anno 2019 ”.

Quanto sopra emerge anche dalla relazione depositata da Inarcassa in data 2 maggio 2022, con la quale l’Ente ha chiarito la ragione delle proprie dichiarazioni del 19 e del 28 aprile 2021, precisando che “ la comunicazione annuale obbligatoria dell’anno 2019 doveva essere presentata alla scadenza istituzionale del 31 ottobre 2020, prorogata al 2 novembre 2020 mentre il pagamento dell’eventuale contribuzione integrativa, dovuta nella misura del 4% del volume di affari professionale, doveva essere corrisposta alla scadenza del 31 agosto 2020” e che la ricorrente aveva trasmesso la propria dichiarazione contributiva solo il 19 febbraio 2021 (a seguito di sollecito dell’Ente) e, quindi, solo ‘ dalla registrazione della dichiarazione è stata accertata la debenza del contributo integrativo per euro 10.133,00 che non era stato corrisposto alla prevista scadenza di pagamento’, e che, pertanto, alla data del 9 settembre 2020 la ricorrente era da considerarsi in regola con gli adempimenti dell’anno 2019 ‘ laddove in assenza della dichiarazione del volume di affari non è determinabile il contributo integrativo dovuto’.

Orbene, dai suddetti chiarimenti è agevole desumere che l’Ente previdenziale non esclude la situazione, in concreto, di irregolarità in cui versava la società al momento della partecipazione alla gara, avendo chiarito che la dichiarazione di regolarità contributiva attestata nelle suddette note con riferimento alla data 9 settembre 2020 è scaturita dall’assenza della dichiarazione del volume di affari della società, che solo su sollecitazione dell’Ente è stata effettuata in data 19 febbraio 2021, e da cui è emerso che la ricorrente, per l’anno 2019, non aveva adempiuto al pagamento del contributo integrativo di euro 10.133,00.

Appare irrilevante, come prospettato dal Giudice di prima istanza, la circostanza che la comunicazione annuale del volume d’affari per l’annualità 2019 dovesse essere presentata alla scadenza del 2 novembre 2020, ossia in data successiva alla partecipazione alla gara, stante la debenza della somma da parte della società al momento della presentazione dell’offerta, posto che tale somma avrebbe dovuto essere già corrisposta alla scadenza del 31 agosto 2020 (così come confermato da Inarcassa nella relazione del 28 aprile 2022). La presentazione della dichiarazione relativa al volume di affari, pertanto, non ha carattere costitutivo dell’obbligazione contributiva, che, al contrario di quanto sostenuto dalla società appellante, sorge al momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento.

Né si può predicare che l’irregolarità possa derivare solo nel caso in cui venga rilasciato un DURC negativo, atteso che, come si è detto, l’obbligazione contributiva è dovuta al momento in cui scadono i termini per l’adempimento;
infatti, diversamente opinando, gli operatori giuridici non sarebbero tenuti a rendere dichiarazioni ‘veritiere’ alle stazioni appaltanti se si dovesse attendere, come ritiene l’appellante, il momento dell’invio della dichiarazione contributiva (nella specie il 2 novembre 2020), con evidente rischio di condotte elusive in sede di partecipazione alle gare. Agli operatori economici, invero, viene richiesto non di dichiarare o meno se il DURC è negativo, ma di aver ‘ soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ’.

Ne consegue che, al fine della valutazione del grado di colpevolezza, non rilevano le argomentazioni difensive volte ad escludere il concetto di ‘inadempienza grave’, posto che la condotta posta in essere dalla società Italiana Sistemi depone in senso contrario, tenuto conto anche della rilevanza dell’importo relativo all’omesso versamento (euro 10.133,00).

16.4. Il Collegio non può che concludere per l’evidente non veridicità di quanto dichiarato dalla società in sede di gara, posto che alla data del 9 settembre 2020, di fatto, diversamente da quanto apparentemente attestato dall’Ente previdenziale, non era in regola con gli adempimenti dell’anno 2019.

Di tale situazione di irregolarità la società Italiana Sistemi s.r.l. era consapevole, tanto che, come già sopra precisato, in data 8 settembre 2020, un giorno prima della data di presentazione dell’offerta, ha chiesto ad Inarcassa ‘ se fosse possibile richiedere un ulteriore rateizzo per la dichiarazione anno 2019, o in caso contrario accorpare gli importi in un unico rateizzo ’.

E’ pacifico che tale possibilità è stata esclusa in data 17.9.2020 con la nota prot. 1630852, con la seguente motivazione: ‘ non è possibile rateizzare il contributo integrativo relativo all’anno 2019…il versamento doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31 agosto’ ;
nondimeno la presentazione dell’istanza di rateazione è stata valorizzata dall’appellante come esimente della prospettata falsa dichiarazione, sia sotto il profilo oggettivo sul piano della regolarità contributiva, sia sotto il profilo soggettivo, avendo l’operatore confidato nella certa accoglibilità della richiesta.

L’istanza di rateazione dell’8 settembre 2020 non può assumere alcun valore esimente.

Va rammentato che, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza amministrativa, la regolarità contributiva sussiste quando sulla richiesta di rateazione l’Istituto competente ha espresso parere favorevole (Cons. Stato, n. 6059 del 2018), circostanza non verificatasi nella fattispecie. Né possono assumere rilievo, come sostiene l’appellante, le ragioni del diniego della rateazione, posto che non si può ritenere che con la richiesta del 8 settembre 2020 l’appellante abbia manifestato un impegno vincolante atteso che, al contrario, sembra avere espresso all’Ente previdenziale una richiesta informativa ed esplorativa. La sentenza di questa Sezione n. 942 del 2022 citata dall’appellante afferma proprio la necessità che l’operatore giuridico presenti, prima del termine di presentazione dell’offerta, un ‘valida’ istanza di rateazione con la quale ‘formalizzare’ un impegno vincolante ai fini dell’adempimento del debito.

Come condivisibilmente precisato dal T.A.R., l’istanza avanzata dalla società in data 8 settembre 2020 non era comunque idonea ad escludere la sussistenza di una condizione di irregolarità (e quindi a escludere il falso), oltre al fatto che la stessa non poteva essere accolta fino alla definizione della rateizzazione in corso per altra annualità riferita ai contributi 2018.

In conclusione, il contenuto dell’istanza di rateazione evidenzia che la ricorrente era ben consapevole, quando ha reso la propria dichiarazione alla stazione appaltante, di aver maturato un debito a titolo di contributo integrativo per l’anno 2019, di non aver ottemperato al proprio obbligo di pagarlo alla scadenza del 31 agosto 2020 e di non avere ancora regolarizzato la propria posizione. Consapevolezza che, come precisato dall’ANAC nel provvedimento gravato, era ‘ incompatibile con la necessità di rendere una dichiarazione veritiera in ordine al requisito della regolarità contributiva in ossequio a quel peculiare grado di diligenza che è richiesto agli operatori economici che si apprestano a contrattare con la pubblica amministrazione’.

Le argomentazioni difensive dell’appellante finalizzate a ‘sfumare’ il profilo della colpa, e quindi la gravità e rilevanza dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, non colgono nel segno, posto che il mendacio nella procedura di gara è di per sé grave e rilevante, in ragione del tenore letterale dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il potere sanzionatorio previsto dalla norma prescinde da ogni valutazione in ordine alla rilevanza del falso nel procedimento di qualificazione, apparendo evidente la gravità della falsa dichiarazione sotto un altro profilo, trattandosi di una omissione di informazioni idonea a pregiudicare il regolare e corretto svolgimento della procedura di selezione, posto che vengono taciute circostanze che possono comportare (come nella specie hanno comportato) il venire meno dei requisiti di partecipazione. Ciò in ragione del fatto che l’art. 213, comma 13, d.lgs. cit. appare orientato a promuovere una condotta corretta da parte degli operatori economici a tutela del buon andamento delle operazioni connesse alla stipula dei contratti pubblici.

17. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.

18. La peculiarità della vicenda processuale e la complessità delle questioni di diritto esaminate suggeriscono l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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