Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2014-08-27, n. 201403740

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2014-08-27, n. 201403740
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403740
Data del deposito : 27 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05506/2014 REG.RIC.

N. 03740/2014 REG.PROV.CAU.

N. 05506/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2014, proposto da:


S A H, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e T P, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Santa Teresa, 23;


contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M C;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 2348/2014, resa tra le parti e concernente: valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parte appellata;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014, il Cons. B L e uditi, per le parti, l’avvocato Pietrosanti e l’avvocato dello Stato Pluchino;


Ritenuto che le esigenze cautelari dell’originario ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti;

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