Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2014-08-27, n. 201403740
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N. 03740/2014 REG.PROV.CAU.
N. 05506/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2014, proposto da:
S A H, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e T P, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via di Santa Teresa, 23;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
M C;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III, n. 2348/2014, resa tra le parti e concernente: valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parte appellata;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014, il Cons. B L e uditi, per le parti, l’avvocato Pietrosanti e l’avvocato dello Stato Pluchino;
Ritenuto che le esigenze cautelari dell’originario ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;
Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti;