Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-01-17, n. 201400182
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Testo completo
N. 00182/2014REG.PROV.COLL.
N. 01209/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2013, proposto da M S e F S, rappresentati e difesi dagli avvocati C S, F R e A L, con domicilio eletto presso Maria Grazia Sormani in Roma, viale Mazzini, n. 112;
contro
Comune di Milano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M R S, A F e R I, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 02950/2012, resa tra le parti, concernente decadenza licenza taxi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Consigliere C S e udito per gli appellanti l’avvocato Vittoria, per delega degli avvocati Scambia - Ranieri - Lentini e Izzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. per la Lombardia i signori Maurizio e F S impugnavano, chiedendone l'annullamento, la determinazione dirigenziale del 12.11.2011, con cui il responsabile del settore trasporti del Comune di Milano disponeva la decadenza del sig. M S dalla licenza taxi n. 4618.
I ricorrenti esponevano che il provvedimento impugnato, preceduto dalla comunicazione dell'8 agosto 2011 di avvio del procedimento di decadenza, era stato adottato dal Comune di Milano, avendo l'ente accertato che il sig. M S, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009, aveva violato l'obbligo, prescritto dall'art. 9 lett. g) del regolamento comunale vigente in materia, di non svolgere attività lavorative "con carattere di continuità e professionalità".
Il sig. M S (in qualità di titolare della licenza di taxi n. 4618/2004) ed il figlio sig. F S (in qualità di collaboratore familiare nell'impresa individuale costituita a seguito dell'assegnazione della stessa licenza), proponevano ricorso al T.A.R. lamentando la violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 241/1990, dell'art. 42 del regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, lett. g) dello stesso regolamento.
Il T.A.R., con sentenza n. 3073 del 21 novembre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, ha rigettato il ricorso proposto dai sigg. S, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Milano.
Avverso la sentenza hanno proposto appello il sig. M S e il sig. F S. Con articolato motivo di censura gli appellanti hanno lamentato la mancata applicazione dell'art. 42 del regolamento taxi del Comune di Milano, l'errata applicazione dell'art. 41 del regolamento ed errata applicazione dei principi in tema di esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione.