Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-27, n. 202100812
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2021
N. 00812/2021REG.PROV.COLL.
N. 07252/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7252 del 2020, proposto dall’impresa Spare Nav. I. Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Biopower Sardegna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Borsi, n. 4;
Alperia S.p.A., Alperia Ecoplus S.r.l., non costituite in giudizio nel presente grado;
nei confronti
So.Co.Mar. - Costruzioni Riparazioni Meccaniche e Navali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Reggio d’Aci e Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 184/2020, resa tra le parti e concernente: procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di manutenzione programmata di due motogeneratori Wärtsilä 18V46 alimentati a olio di palma, situati nella centrale elettrica di proprietà della Biopower Sardegna S.r.l. a Ottana (NU) – a sua volta compresa nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 63, comma 63.1, dell’Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06 –, indetta con bando pubblicato il 25 ottobre 2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 120, commi 11, 9 e 10, e 74 cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Garancini Gianfranco, Scafarelli Federica, Reggio d’Aci Andrea e Zgagliardich Gianni, in collegamento da remoto ai sensi degli artt. 4, comma 1, d.-l. n. 28/2020 e 25, comma 2, d.-l. n. 137/2020;
1. PREMESSO che:
- il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso n. 24 del 2020, proposto dall’impresa Spare Nav. I. Services S.r.l. avverso gli atti della procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di manutenzione programmata di due motogeneratori Wärtsilä 18V46 (alimentati a biomassa) dell’impianto di produzione elettrica di proprietà della Biopower Sardegna S.r.l. a Ottana, indetta con bando pubblicato il 25 ottobre 2019, per il periodo aprile 2020 - febbraio 2024 e secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo base di euro 14.692.228,17, sfociata nell’aggiudicazione in favore dell’impresa So.Co.Mar. S.r.l., prima classificata con punti 92.69 davanti alla ricorrente, seconda classificata (su due sole concorrenti) con punti 70, ritenendo infondati i tre motivi su cui era incentrato il ricorso;
- il TRGA, a fronte della reiezione del ricorso principale, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controinteressata So.Co.Mar. (rubricato sub r.g. n. 60 del 2020), vagliandone in via delibativa la fondatezza ai soli fini della regolazione delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e condannando la ricorrente principale a rifondere alle controparti le spese di causa;
- avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente Spare. Nav. I., sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, nonché censurando la statuizione sulle spese;
- si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante Biopower sia l’originaria controinteressata So.Co.Mar., contestando l’avversario appello e chiedendone la reiezione, in rito e nel merito;
- all’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione (anche sulla domanda cautelare – abbinata al merito all’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2020 e rinnovata con istanza depositata il 21 dicembre 2020 –, la quale è stata respinta con separata ordinanza n. 206/2021);
2. RITENUTA la parziale inammissibilità e, per il resto e comunque, l’infondatezza del primo motivo d’appello, con il quale l’appellante censura l’erronea reiezione del primo motivo di primo grado – con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 80, commi 5, lettere b), c) ed f- bis ), e 6, d.lgs. 50/2016 (nel testo risultante dalla novella apportata dal d.-l. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019, applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice ), sotto il profilo che So.Co.Mar. avrebbe omesso di dichiarare che il presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante Teodori Massimo era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società S.a.r.d.i.l. s.r.l., nonché amministratore unico e legale rappresentante della società Co.me.t. - Costruzioni Meccaniche Turritane s.r.l., entrambe dichiarate fallite dal Tribunale di Sassari con provvedimenti del 28 febbraio 2019 e, rispettivamente, del 22 marzo 2019 –, in quanto:
- soltanto nel ricorso in appello si lamenta, per la prima volta, anche la violazione della previsione normativa di cui alla lettera c- bis ) del comma 5 del citato art. 80, non dedotta nel ricorso di primo grado – nel quale invece erano state invocate le sole ipotesi di cui alle lettere b), c) ed f- bis ) del comma 5 dell’art. 80 (sulla diversità ed autonomia delle varie ipotesi disciplinate nelle distinte lettere del comma 5, v. Ad. Plen. n. 16/2020) –, con la conseguente