Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-21, n. 202205083

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-21, n. 202205083
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205083
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 05083/2022REG.PROV.COLL.

N. 09883/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9883 del 2020, proposto dai signori A F e L d L, rappresentati e difesi dall'avvocato M R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comune di Castello del Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Interno e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,

nei confronti

dei signori Giuseppe Zappulo, Antonio Zappulo e Antonio Iuliano, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. II, 16 dicembre 2020, n. 6185, concernente l’annullamento del risultato elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Castello del Matese previsto per la tornata del 21 e del 22 settembre 2020;


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo di Caserta;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Giuseppe Zappulo, Antonio Zappulo e Antonio Iuliano;

Viste le memorie depositate dai signori Giuseppe Zappulo, Antonio Zappulo e Antonio Iuliano in date 18 gennaio 2021, 29 marzo 2021 e 3 giugno 2022;

Viste le memorie depositate dagli appellanti in date 18 gennaio, 29 marzo 2021 e 7 maggio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza 10 marzo 2022, n. 62, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis, prima parte, d.lgs. n. 267 del 2000 e 30, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui non prevedono sanzioni per il mancato rispetto della parità di genere nella formazione delle liste elettorali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti;

Relatore all’udienza pubblica del 16 giugno 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. I signori A F e L D L erano membri della lista elettorale “Castello Unita”, formata per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Castello del Matese previsto per la tornata del 21 e del 22 settembre 2020.

Alle elezioni ha partecipato anche la lista “Due Torri”, composta da soli partecipanti di sesso maschile.

Dall’elezione di alcuni membri di quest’ultima lista è conseguita la mancata elezione in Consiglio Comunale degli appellanti.

2. Il risultato elettorale è stato impugnato (ricorso n. 3704/2020) innanzi al Tar Napoli per ottenere l’esclusione della lista “Due Torri”, per mancato rispetto della parità di genere, non essendo stata rispetta la cd. “quota rosa”.

3. Con sentenza 16 dicembre 2020, n. 6185, la sez. II del Tar Napoli ha respinto il ricorso sul rilievo che dal combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis, prima parte, d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) e 30, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 570 del 1960 si evince come il mancato rispetto della parità di genere per le elezioni nei Comuni sotto i 5.000 abitanti non potrebbe portare a nessuna sanzione, tanto meno alla ricusazione della lista, non prevedendo la legge nulla al riguardo e, trattandosi di una sanzione, non si sarebbe potuto fare ricorso all’analogia con i rimedi previsti per i Comuni di dimensioni superiori.

4. La sentenza del Tar Napoli 16 dicembre 2020, n. 6185 è stata impugnata con appello notificato in data 17 dicembre 2020 e depositato il successivo 18 dicembre, sul rilievo che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto legittima l’ammissione della lista, nonostante la legge preveda il limite inderogabile per cui sia assicurata la parità di genere.

In questo senso, valorizzare l’assenza di sanzioni a tale violazione significa disapplicare la legge.

È erroneo anche il richiamo alla impossibilità di procedere in via analogica, atteso che la parità di genere si sarebbe potuta ottenere anche richiedendo la presenza di almeno un soggetto di sesso diverso, senza il rispetto delle quote previste ex lege per i Comuni di maggiori dimensioni.

5. Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

6. Si sono costituiti in giudizio i signori Antonio Zappulo, Giuseppe Zappulo e Antonio Iuliano, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, dell’appello.

7. Non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Sottocommissione elettorale circondariale di Piedimonte Matese.

8. Non si è costituito in giudizio il Comune di Castello del Matese.

9. La Sezione, con ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294, ha sospeso il giudizio per sollevare la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento ai parametri degli artt. 51 e 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis, prima parte, d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) e 30, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui non prevedono sanzioni per il mancato rispetto della parità di genere nella formazione delle liste elettorali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

10. La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2022, n. 62, ha accolto la questione di illegittimità costituzionale, affermando l’obbligo di ricusare le liste che non rispettano la parità di genere.

11. All’udienza pubblica del 16 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, con ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294 la Sezione aveva sospeso il giudizio per sollevare la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento ai parametri degli artt. 51 e 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis, prima parte, d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) e 30, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui non prevedono sanzioni per il mancato rispetto della parità di genere nella formazione delle liste elettorali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, quale è quello di Castello del Matese, in relazione al quale si sono svolte le competizioni elettorali nella tornata del 21 e del 22 settembre 2020. La rilevanza della questione era stata chiarita sul rilievo che qualora le disposizioni fossero ritenute dalla Corte costituzionale in contrasto con la Costituzione la pronuncia determinerebbe l’esclusione della lista n. 2), lista “Le due Torri”, il conseguente annullamento del risultato elettorale e la proclamazione degli appellanti quali consiglieri comunali eletti. Ed infatti, essendo state presentate due sole liste nelle elezioni comunali, la ricusazione della lista “Le due Torri” avrebbe comportato l’attribuzione dei tre seggi alla medesima assegnati ai candidati della “Castello Unita”: poiché gli appellanti si sono collocati nell’ordine come secondo e terzo dei non eletti, in caso di esclusione dell’altra lista partecipante alla competizione elettorale, tali seggi sarebbero stati loro assegnati.

2. La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La sentenza ha infatti chiarito che “In applicazione di questi criteri, la soluzione indicata dal rimettente risulta costituzionalmente adeguata e merita di essere accolta. Per un verso, la sanzione dell'esclusione della lista in caso di violazione delle condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilità è già presente nella normativa in esame. In un primo senso, infatti, si tratta segnatamente del rimedio che - diretto a sanzionare in via generale l'ipotesi in cui la cancellazione dei candidati eccedenti la quota di legge comporti la violazione della soglia minima di candidati prescritta per l'ammissibilità della lista - colpisce, nei comuni con più di 15.000 abitanti, la stessa violazione alla quale si intende estenderlo, ossia il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso. È ovvio, invero, che, in tale caso estremo, la riduzione della lista fino al numero minimo di candidati non potrebbe comunque assicurare il rispetto della quota. In un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi, come detto, nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960). Per altro verso, da un punto di vista più generale, la soluzione prospettata si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: essa non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l'effettività con l'introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione”.

Non è dubbio, quindi, che il giudice delle leggi ha sancito l’esclusione della lista (quale è “Le due Torri”) che, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non assicuri la rappresentanza di entrambi i sessi.

Corollario obbligato di tale premessa è che non rileva che l’interesse di parte appellante sia circoscritto a liberare solo due posti, tanti essendo gli appellanti, non potendo essere proclamato eletto il candidato di una lista esclusa.

In conclusione, per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, assorbita ogni altra questione, la lista “Le due Torri” è esclusa, il risultato della competizione elettorale annullato e proclamati eletti i signori A F e L d L.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio nei confronti del costituito l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e per esonerare dalla rifusione delle spese il Ministero dell'Interno, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese e il Comune di Castello del Matese, tutti non costituiti in giudizio.

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