Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405627

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405627
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405627
Data del deposito : 26 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2024

N. 05627/2024REG.PROV.COLL.

N. 01845/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2020, proposto da Cassiopea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cristiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Comune di Santa Maria del Cedro, non costituiti in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1309/2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito, in collegamento da remoto l’avv. Cristiani noto all’ufficio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto dei suoi ricorsi, riuniti per connessione, per l’annullamento: del provvedimento n. 33/2017, prot. 104202, del 12 luglio 2017, mediante il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione, le ha ordinato «l’immediata chiusura/sospensione di un bar/anfiteatro, di un laboratorio cucina, di un deposito di derrate alimentari e di una sala ristorazione» siti nel villaggio turistico Summerday, nel comune di Santa Maria del Cedro, gestito dalla parte appellante; e del provvedimento prot. n. 5815, del 3 agosto 2017, mediante il quale il Comune di Santa Maria del Cedro, in riferimento alla segnalazione certificata di inizio di attività di Bar/Rosticceria/Pizzeria presentata in data 2 agosto 2017 ed assunta al protocollo dell’ente in data 3 agosto 2017, ha comunicato alla società ricorrente il divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi d’appello:

a) Erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la violazione a falsa applicazione dell’art. 54 e dell’art. 31 del Regolamento CE n. 882/2004, nonché dell’art.6 del D.lgs. 193 del 2007. Violazione e falsa applicazione dei principî di proporzionalità, buon andamento e ragionevolezza a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa. Eccesso di potere (Ricorso R.g.n.872/2017).

b) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondate le ragioni poste dai N.A.S. e dal Comune intervenuto a sostegno dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. (Ricorso R.G.n.872/2017).

c) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondate le ragioni poste dal Comune a sostegno dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. (Ricorso R.G.n.915/2017).

d) sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato in quanto superato dal verbale d’ispezione del 14 luglio 2017 redatto dal Comando Carabinieri N.A.S. di Cosenza

2. Sebbene siano stati ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio né il comune di Santa Maria del Cedro, né l’Azienda Sanitaria Provinciale della regione Calabria.

3. Tanto premesso la presente controversia – che deriva dalla riunione dei due ricorsi autonomamente proposti - ha ad oggetto, da un lato, il provvedimento del 12 luglio del 2017, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha disposto la chiusura e/o la sospensione del bar/anfiteatro, in tutte le sue componenti, per le gravi carenze igieniche riscontrate dai N.A.S. in seguito ad ispezione, sito all’interno del complesso Summerday, gestito dalla parte appellante, nel comune di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, dall’altro i provvedimenti del 2 e del 3 agosto del 2017, coi quali il predetto comune, per quanto di sua competenza, ha inibito, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. 241 del 1990, gli effetti della SCIA proposta dalla parte con riferimento sia agli interventi eseguiti sugli edifici ricadenti nel complesso turistico, in quanto privi di titoli edilizi e di certificato di abitabilità che all’esercizio dell’attività commerciale ivi svolta.

Il giudice di prime cure ha disposto la riunione dei due

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