Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-13, n. 201008747

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-12-13, n. 201008747
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008747
Data del deposito : 13 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00348/2010 REG.RIC.

N. 08747/2010 REG.SEN.

N. 00348/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2010, proposto da:
Giovan G C, rappresentato e difeso dall'avv. L B M, con domicilio eletto presso Segeteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso Antonio Cepparulo in Roma, via Camillo Sabatini,150v B.09;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 19303/2008, resa tra le parti, concernente


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ischia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Molinaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso dell’odierno appellante, tendente – fra l’altro - all’accertamento del diritto a percepire l’indennità di turno prevista dall’art. 13 del d.P.R. n. 268 del 1987 in relazione al servizio svolto dal ricorrente nel periodo 1° ottobre 1992 – 31 dicembre 1996 in qualità di dipendente del Comune di Ischia con qualifica di operaio manutentore (III qualifica funzionale) presso i parchi pubblici e le strutture sportive comunali.

Nel ricorso in appello si ribadiscono le motivazioni dedotte in primo grado e si sollecitano provvedimenti istruttori.

Il Comune di Ischia si è costituito nel giudizio di appello.

In esito all’udienza del 25 maggio 2010 la Sezione ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Ischia, ordinando di depositare nella Segreteria della Sezione gli atti idonei a stabilire:

a) quale fosse l’organizzazione del servizio cui era assegnato il ricorrente nel periodo oggetto della domanda;

b) se il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio con rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno, e, in particolare, la nota prot. n. 1728/TEC del 29 dicembre 2005 a firma del geom. Pasquale D’Amato, citata nell’atto di appello, e gli atti nella stessa menzionati.

Il Comune di Ischia ha adempiuto all’ordinanza depositando i documenti richiesti il 14 ottobre 2010.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa veniva rimessa indecisione.

DIRITTO

L’appello concerne l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di turno di cui all’art. 13 del d.P.R. n.268 del 1987 e successiva normativa di settore per il periodo 1° ottobre 1992 – 31 dicembre 1996, in relazione alle mansioni svolte presso i parchi pubblici e la attrezzature sportive comunali.

Il Comune di Ischia, costituitosi in appello il 27 luglio 2010, si è limitato a ribadire che l’appellante non aveva fornito neppure un principio di prova circa la sussistenza del requisito cui la norma citata subordina la percezione del compenso aggiuntivo, ossia lo svolgimento del servizio su due turni giornalieri a rotazione settimanale.

Tuttavia, la documentazione depositata dal medesimo Comune in adempimento all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione ha fornito elementi di giudizio favorevoli alla tesi dell’appellante.

E’ stata depositata, infatti, la deliberazione della Giunta Municipale n. 226 del 12 giugno 1992 con la quale si è stabilito che il servizio degli addetti comunali ai parchi pubblici si sarebbe strutturato su un orario superiore alle 11 ore giornaliere e articolato su due turni a rotazione settimanale.

Sono state acquisite inoltre le note del dirigente amministrativo geom. Pasquale D’Amato in data 29 dicembre 2005 e 22 ottobre 2007, con le quali il funzionario, con riferimento ai ricorsi giurisdizionali proposti dai dipendenti interessati, tra cui l’odierno appellante, ha dato atto che il servizio in questione si svolgeva su due turni di lavoro giornalieri.

In relazione alla documentazione suddetta il Comune di Ischia, che, non avendone allegato lo smarrimento o l’irreperibilità, deve ritenersi in possesso della documentazione utile a dimostrare l’insussistenza delle circostanze di fatto allegate dall’appellante, non ha ritenuto di svolgere alcuna replica sul punto, in violazione, oltre tutto, del dovere di leale collaborazione nell’interesse della giustizia.

Il Collegio, pertanto, visto il principio di prova offerto dall’appellante, e anche in applicazione dell’art. 116 c.p.c., che impone la valutazione delle prove secondo il comportamento processuale delle parti, ritiene che la pretesa dedotta sia fondata e debba essere accolta.

Conseguentemente il Comune di Ischia va condannato al pagamento di quanto domandato dall’appellante secondo il computo allegato al ricorso di primo grado.

Al credito suddetto vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale, secondo le normative vigenti.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Ischia nella misura indicata in dispositivo.

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