Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-19, n. 202100587
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00587/2021REG.PROV.COLL.
N. 05702/2020 REG.RIC.
N. 05754/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5702 del 2020, proposto da
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OG ER AN, BO IN, NO LA, AI MI, ON US, OT FR, TE LA, PO SA, ON IA TI, DE IC AN, DE SI IA, DI IA OR, DI CA ES, DI IM CA, DI IO AN, LO OV AR PIO DI GUARDO, DI IO FILOMENA, DI SA ND, DI OI LL, DI VA NT, SI SA, AB LV, RA IN, ZO DR, OT IA TA, ZO IA, PP NA, NT LA NA IA, BA NA IA, DO LA, LA EL, LA IA, EG ON SARIA, IA LI, AC AU, RO NA, ES CI, NI TA, LO NA, IN TA, AP MA, EL LO, IA GR IA, TO LA, AN LA, TI CINA, NO IE, CC DR, LI IANGELA, ME IA NT, SANO NA, UG NA IA, RU NC, ET FA, BI SNA, VI NT, AG NA, DD BO, LO NA, RA ME, SO MA, ER NZ, CI ME, D'RI IL, OM LU, LA LM, TO LU, UL LL, AL LE, TU IN, non costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, n. 18;
sul ricorso numero di registro generale 5754 del 2020, proposto da
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
DI EV SA TA, IE NA, BA LL, FI AM, GO ME, DE IT, EL ES, ON ZA TI, GA SA, OM CI, AR IA, ES IA GR, CC EL, NT NC, IA IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Roma, via Antonio Salandra, n. 18;
per la riforma:
quanto al ricorso n. 5754 del 2020, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 5203 del 2020;
quanto al ricorso n. 5702 del 2020, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 5204 del 2020;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 il Cons. Dario Simeoli e udito per le parti l’avvocato Guido Marone, in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, de decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Con ricorsi n. 13735 e n. 13772 del 2019, gli odierni appellati ‒ premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 e di essere stati esclusi per mancato superamento delle prove selettive – impugnavano la nota direttoriale del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 43707 del 4 ottobre 2019, con la quale il Ministero resistente, in elusione delle istanze di accesso agli atti pervenute, pubblicava sulla piattaforma “Polis” soltanto 50 elaborati a fronte di 3.795 candidati ammessi all’orale e 3.420 dichiarati idonei e vincitori della selezione.
Gli appellati lamentavano, in particolare, che il campione di elaborati messi a disposizione dal Ministero appellante fosse assolutamente insufficiente a compiere le verifiche istruttorie sull’operato delle Commissioni esaminatrici, strumentali peraltro a giudizi già instaurati (e tuttora pendenti) avverso gli esiti delle prove concorsuali, nell’ambito dei quali era stata anche censurata la patente disomogeneità dei giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici e l’applicazione irragionevole e non uniforme dei criteri di valutazione. Il suddetto campione non poteva essere considerato rappresentativo delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, tenuto conto che la maggior parte dei candidati si era attestata in un intervallo di punteggio (70 – 80 punti) inferiore rispetto ai compiti pubblicati.
2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenze n. 5203 e n. 5204 del 2020, accoglieva entrambi i ricorsi con analoga motivazione, ordinando all’amministrazione di disporre l’ostensione dei documenti richiesti, con oneri a carico dell’istante.
3.‒ Avverso le anzidette sentenze ha proposto appello il Ministero dell’Istruzione (con ricorsi n. 5702 e n. 5754 del 2020), censurando, da un lato, la mancata ponderazione dell’interesse alla riservatezza dei possibili controinteressati e, dall’altro, l’assenza del nesso di strumentalità dell’istanza di accesso rispetto alla posizione dei candidati esclusi.
Sotto il primo profilo, il Ministro sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel concedere un accesso sproporzionato, riconoscendo in capo ai ricorrenti un interesse concreto, attuale e diretto all'ostensione di tutta la documentazione da loro richiesta, in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali previsto dall’art. 5- bis , comma 2, lettera a), del decreto-legislativo n. 33 del 2013, dell’art. art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché dei principi indicati dall’art. 5 del Regolamento europeo in materia di privacy e dall’art.8 CEDU.
Richiamato il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 ottobre 2017, reso in relazione all’ipotesi di accesso civico agli elaborati scritti delle prove concorsuali e alla relativa valutazione, il Ministero appellante afferma che la totale ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (di cui all’art. 5- bis , comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 33 del 2013), in ragione delle probabili ripercussioni negative, sul piano relazionale e professionale, che sarebbe loro derivato, sia all’interno dell’ambiente lavorativo che all’esterno. Per gli stessi motivi, non sarebbe stato possibile fornire, nel caso di specie, un eventuale accesso civico a tutti i documenti richiesti con oscuramento dei dati personali in quanto, dal complesso delle informazioni e delle vicende ivi riportate, i soggetti menzionati avrebbero potuto essere facilmente re-identificati da terzi. Essendo poi l’elaborato un’opera creativa intellettuale del candidato, potrebbe ravvisarsi l’esistenza anche di ulteriori interessi privati che dovrebbero portare in ogni caso portare a negare l´accesso civico, ad esempio quelli previsti dall’art. 5- bis, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 33 del 2013, legati alla «proprietà intellettuale» o al «diritto d’autore».
Quanto al secondo ordine di censure, l’appellante Ministero deduce la violazione degli artt. 22, comma 1, lettera b) e 24, terzo comma, della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art.5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013. La strumentalità dell’interesse all’accesso non potrebbe essere intesa in senso talmente estensivo da obliterare la posizione sostanziale sottesa alla richiesta di accesso. La stessa giurisprudenza amministrativa, pur valorizzando il principio della massima ostensione, non avrebbe assecondato pretese che – come quelle dei ricorrenti, odierni appellati – avrebbero finalità esplorativa sull’operato delle Commissioni concorsuali in sede di correzione degli elaborati, mirando a dilatare l’accesso sino a coinvolgere la generalità dei dati relativi ad un concorso pubblico, senza tenere in debito conto lo sforzo irragionevole cui l’Amministrazione verrebbe sottoposta per consentire il controllo diffuso sul suo operato. Non sarebbe dato inferire quale sia la finalità di acquisire in modo incontrollato i contenuti massivi di documenti riguardanti la totalità dei candidati.
4.– Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti, odierni appellanti, chiedendo il rigetto dei gravami.
5.‒ Con ordinanze cautelari n. 5734 e n. 5735 del 25 settembre 2020, il Collegio – « Rilevato che: le questioni di diritto implicate nella presente controversia necessitano di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare e che occorre definire celermente la questione nel merito; nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, è opportuno, nelle more della udienza pubblica, sospendere l’esecutività della sentenza gravata, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra, tenuto conto che l’ostensione degli atti finirebbe per consumare ante tempus il diritto di difesa della controparte e il potere decisorio del Collegio » – ha sospeso l’esecutività della sentenze impugnate, rinviando per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 12 novembre 2020.
6.‒ All’odierna udienza del 12 novembre 2020, le cause sono state discusse e trattenute