Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-06, n. 201802129

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-06, n. 201802129
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802129
Data del deposito : 6 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2018

N. 02129/2018REG.PROV.COLL.

N. 10264/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10264 del 2014, proposto dalla signora S G, rappresentata e difesa dagli avvocati P R, M L V e P S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P R in Roma, via Appia Nuova, n. 96;

contro

Il Comune di Villa Carcina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

La s.r.l. Forest Group, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G A, I F e F F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G A in Roma, via G. Nicotera, n. 29
L’Asl di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 1° agosto 2014, n. 901.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Foresti Group;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati P R e G A.


FATTO e DIRITTO

1.− Il Comune di Villa Carcina ha rilasciato alla s.r.l. Foresti Group un permesso di costruire in sanatoria per opere di « manutenzione straordinaria di locali commerciali » in un complesso immobiliare, nel quale al piano terra la società gestisce, nell’ambito della propria impresa di pompe funebri, una « sala del commiato », struttura destinata allo svolgimento di funerali civili.

La signora S G, proprietaria dell’appartamento sito al piano superiore ai locali interessati, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il permesso, unitamente al parere favorevole dell’Asl, per i motivi poi riproposti in sede di appello e riportati nei successivi punti.

2.− Il Tribunale amministrativo, con sentenza 1° agosto 2014, n. 901, ha respinto il ricorso.

3.− La ricorrente in primo grado ha impugnato tale sentenza, deducendo i medesimi motivi di primo grado.

3.1.− Si è costituita in giudizio la s.r.l. Forest Group, chiedendo il rigetto dell’appello.

4.− La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 22 marzo 2018.

5.− Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e va accolto.

6.− Con il primo motivo, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 36, comma 1, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, in relazione all’art. 6 del Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Villa Carcina.

In particolare, l’appellante ha lamentato che le opere realizzate dalla controinteressata rappresenterebbero un ampliamento della sala del commiato, ottenuto mediante mutamento di destinazione d’uso di un negozio attiguo, già adibito a fioreria. Il Comune, pertanto, non avrebbe dovuto rilasciare il permesso di costruire in sanatoria, in quanto la sala del commiato sarebbe ammessa dal ‘Piano dei servizi’ solo nella sua consistenza originaria, come a suo tempo assentita, ma non sarebbe suscettibile di alcun ampliamento strutturale/funzionale.

Il motivo è fondato.

L’art. 4 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, recante ‘ Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali ’, ora abrogato e trasfuso nell’art. 70, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (‘ Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ’), prevede che « le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ».

L’art. 2, comma 2, del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, definisce gli « spazi per il commiato » quali « luoghi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili ».

L’art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, con una disposizione analoga a quella prevista dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, dispone che: « Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ».

L’art. 9, comma 11, sul “ Piano dei servizi ”, della legge regionale n. 12 del 2005, prevede che: « Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante ».

Nell’ambito delle norme tecniche di attuazione del Piano del servizi citato, ai sensi dell’art. 6, vincolante ai sensi del successivo art. 8, si dispone che « il Piano dei servizi viene attuato nel rispetto delle prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano » e nelle norme dello stesso piano, con la prescrizione che, ai fini dell’ampliamento di edifici con funzioni pubbliche o di interesse pubblico, occorre l’approvazione di un piano attuativo o l’ottenimento di un permesso di costruire convenzionato, in difetto dei quali è ammessa attività meramente manutentiva, di restauro e risanamento conservativo dell’immobile.

Nella zona che rileva in questa sede, il piano del governo del territorio (PGT) vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, nel quadro del Piano dei Servizi, non prevedeva la collocazione di strutture mortuarie tra cui le sale del commiato, come emerge dalle tavole grafiche depositate.

Ancorché in sede di variante il PGT vigente abbia previsto la presenza della sala del commiato, avuto riguardo alla porzione originaria esistente, in quanto realizzata sotto la vigenza del PRG, non si prevede, però, alcun ampliamento della sala del commiato esistente

Nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione in atti, risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, che la sala in questione non abbia una sua autonomia funzionale, ma rappresenta un ampliamento della sala di commiato, con conseguente modifica della destinazione funzionale dell’area.

Ne consegue che, come correttamente affermato dall’appellante, l’amministrazione comunale ha assentito l’ampliamento dell’attività di sala del commiato in una zona in cui dette attività non erano più ammesse dal ‘Piano dei servizi’.

Il permesso di costruire in sanatoria ha, pertanto, illegittimamente “sanato” un mutamento della destinazione d’uso, che ha determinato l’aumento delle dimensioni della sala del commiato con conseguenti effetti sul carico urbanistico.

In definitiva, per le ragioni esposte, l’intervento, di cui al permesso di costruire impugnato, non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con la conseguenza che il permesso di costruire impugnato deve essere annullato.

7.− La fondatezza della prima censura rende non necessario esaminare gli altri motivi proposti dall’appellante.

8.− Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento del permesso in sanatoria riguardante i locali commerciali siti in via Italia 53.

La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi