Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-12, n. 202202742

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-12, n. 202202742
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202742
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2022

N. 02742/2022REG.PROV.COLL.

N. 03733/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2018, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D’Oro n. 266;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, (Sezione Settima) n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno non patrimoniale per esposizione a metalli pesanti e uranio impoverito;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e l’avvocato Michela Scafetta, in sostituzione dell’Avv. A F T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Difesa chiede la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, sez. VII, n. -OMISSIS- del 5 febbraio 2018 che ha accolto in parte il ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dal Sig. -OMISSIS- per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 24.11.2010, relativo alla quantificazione della speciale elargizione di cui all’art 5, comma 1, l. 206/2004, e per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (danno biologico, esistenziale e morale).

1.1 Il sig. -OMISSIS- partecipava, in qualità di sottufficiale dell’Esercito Italiano, a numerose missioni internazionali di pace, in Bosnia, Kosovo, Macedonia e Albania.

1.2 In data 3 dicembre 2007 presentava istanza per il riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243/2006 (provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati) in relazione alla patologia “-OMISSIS-”.

1.3 A seguito di parere favorevole del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con decreto n. -OMISSIS- del 24.11.2010, il Ministero disponeva la concessione della speciale elargizione di cui agli artt. 5, comma 1 l. 206/2004 e 1 d.P.R. n. 243/2006 nella misura dell’11% dell’invalidità permanente.

1.4 Avverso il suddetto provvedimento l’interessato proponeva ricorso al TAR per la Campania, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, per erronea applicazione della Tabella A annessa al d.P.R. n. 915/78 e dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità previsti dall’art. 5 del d.P.R. n. 37/2009 e dall’art. 3 del d.P.R. n. 181/2009, per errore sui presupposti, illogicità, incongruità e manifesta ingiustizia. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente proponeva domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall’insorgenza della patologia.

1.5 Il giudice adito respingeva la richiesta di annullamento del provvedimento di elargizione e accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannando il Ministero al pagamento dell’importo di euro 35.317,00, oltre a rivalutazione e interessi. Rilevava, in particolare, che dalla documentazione in atti emergevano elementi idonei a dar conto dell’eziologia dell’infermità dal servizio svolto (tesi avvalorata dal fatto che le menomazioni erano state riconosciute come dipendenti da causa di servizio) e che l’amministrazione non aveva fornito alcuna dimostrazione dell'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno. Riteneva, infine, inapplicabile la compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento.

2. Con ricorso in appello notificato in data 6 aprile 2018 e depositato in data 10 maggio 2018 il Ministero della Difesa chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, da un lato, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale e, dall’altro lato, ha escluso l’applicazione del principio di compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento.

2.1 Si è costituito l’appellato, instando per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

3. All’udienza del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è fondato.

5. L’appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione ex art 2087 c.c. per la patologia contratta dal militare.

Deduce, in particolare, l’insussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della ritenuta responsabilità, non essendo provato, sul piano oggettivo, il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’insorgenza della malattia, e, sul piano soggettivo, la colpa dell’amministrazione.

5.1 Il motivo è fondato.

5.2 Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il nesso di causalità sulla scorta dei medesimi elementi informativi relativi ai servizi prestati dall’interessato già valutati al fine del riconoscimento della speciale elargizione di cui al d.pr 243/2006.

5.3 I presupposti alla base della speciale elargizione (ovvero dell’equo indennizzo), tuttavia, rimangono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno, anche in presenza di sovrapponibili fattori originativi (quali l’impiego in area contaminata con sostanze potenzialmente nocive) e di omogenee conseguenze di carattere patologico.

5.4 Il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui all’art 5 comma 1 l. 206/2004 (richiamato anche dall’art 1079 d.P.R. 90/2010) non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia, mentre siffatto accertamento è necessario ove lo stesso proponga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione de dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità. Ciò in quanto, in tale ipotesi, “grava sull’assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l’effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non. Laddove, invece, l'istanza tenda alla percezione della speciale elargizione, si verte in un ben diverso ambito indennitario” (Cons. Stato, sez. II 7 ottobre 2021 n. 6679;
id. 9 agosto 2021 n. 5816;
Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418).

5.5 Mentre ai fini della concessione dell’indennità è sufficiente la mera dimostrazione di aver affrontato - senza che ciò integri “colpa” dell'Amministrazione – particolari condizioni ambientali od operative, connotate da un carattere “straordinario” rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio, che siano la verosimile causa di un'infermità, nel caso della responsabilità ex art. 2087 c.c. incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso (Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2020 n. 5995).

5.6 Nel caso di specie l’appellato non ha assolto all’onere probatorio su di esso gravante con riferimento al nesso di causalità tra la patologia riscontrata e il servizio prestato.

5.7 Con ricorso per motivi aggiunti il sig. -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, affermando l’esistenza del nesso eziologico sulla scorta, da un lato, del rapporto informativo redatto dall’amministrazione ai sensi dell’art 2, commi 78 e 79, l. 244/2007 ai fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio e, dall’altro lato, del rapporto n. -OMISSIS-a firma della dott.ssa -OMISSIS-.

5.8 La suddetta documentazione, tuttavia, non consente di ritenere adempiuto all’onere probatorio in esame, atteso che:

-il rapporto informativo si limita ad indicare, genericamente, le zone in cui il militare ha prestato servizio e la tipologia di attività espletata ed è stato redatto ai fini del riconoscimento della speciale elargizione di cui all’art 5 l. 206/2004 che, come sopra precisato, si incentra unicamente sulle particolari condizioni ambientali ed operative e sulla conseguente contrazione di infermità e non afferisce al diverso profilo del nesso di causalità tra esposizione a uranio impoverito e patologia riscontrata;

- la relazione della dott.ssa -OMISSIS- ha per oggetto unicamente la valutazione dei reperti bioptici tramite indagine nanodiagnostica, ma non esprime alcuna valutazione medico legale in ordine al nesso di causalità tra la patologia e l’esposizione a uranio impoverito.

5.9 Per le ragioni sopra esposte non è condivisibile il capo della sentenza impugnata che ha sancito che “ dalla documentazione in atti sono emersi elementi idonei a dar conto della sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente, nonché dell’eziologia di questa ”. Il giudice di primo grado, infatti, ha sovrapposto l’accertamento rilevante ai fini dell’indennizzo, che richiede la mera esposizione a particolari condizioni ambientali e operative, e l’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2087 c.c. che esige, in primo luogo, la prova da parte del danneggiato del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta dell’amministrazione.

5.10 Quest’ultima, peraltro, ha precisato che non tutte le aree in cui l’appellato ha prestato servizio sono state interessate dall’utilizzo di munizionamenti all’uranio impoverito. La contaminazione, in particolare, non ha interessato i territori dell’Albania, della Macedonia e la città di Sarajevo, mentre per le altre zone di missione (Bosnia e Kosovo) ha citato studi nell’ambito dell’ONU e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che hanno escluso una contaminazione diffusa da metalli pesanti e una significativa correlazione tra esposizione all’uranio impoverito e patologie tumorali.

5.11 Anche per tali ragioni, incombeva sull’appellato la prova rigorosa della derivazione eziopatogenetica della malattia dal servizio prestato.

6. L’accoglimento del primo motivo di appello determina l’accoglimento integrale dell’appello ed esime il Collegio dall’esame del secondo motivo con cui il Ministero lamenta la mancata applicazione, ad opera del giudice di primo grado, del principio della compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento.

7. In conclusione, l’appello è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta con motivi aggiunti in primo grado.

8. Sussistono giustificati motivi, attesa la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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