Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211396

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211396
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211396
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 11396/2022REG.PROV.COLL.

N. 02582/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2018, proposto da
R S, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terre Roveresche (già Comune di Barchi) non costituito in giudizio;

nei confronti

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 662/2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2022 il Cons. R M C e udito per la parte appellante l’avvocato Donnini Donnino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’appellante impugnava l’ordinanza n.3/2007 del Comune di Barchi di demolizione di manufatti abusivi realizzati su un terreno acquisito per usucapione dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per effetto della sentenza definitiva del Tribunale di Pesaro – Sezione Distaccata di Fano n. 328/11 del 29 novembre 2011.

Con la sentenza n.662/2017 il Tar per le Marche respingeva il ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza nessuno si costituiva per parte appellata.

All’udienza di smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce la violazione dell’art. 3 del D.lgs. 104/2010 e la carenza di motivazione della sentenza.

Lamenta che la pronuncia impugnata non fornisce nessuna motivazione logico-giuridica circa l'asserita qualifica di nuova costruzione riferita ai manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione né viene spiegato il motivo per cui la rete metallica non appaia destinata a delimitare un'area di proprietà.

2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.p.r. 380/2001.

Evidenzia che aveva errato il primo Giudice nel ritenere i manufatti abusivi in quanto realizzati senza permesso di costruire trattandosi di “manufatti” che non costituiscono opere in senso edilizio/urbanistico e non richiedono alcuna concessione o autorizzazione edilizia.

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta sono fondate nei limiti che si vanno a precisare.

I manufatti ritenuti abusivi consistono, sulla base dalla descrizione contenuta nell'ordinanza del Comune di Barchi, in:

1.una recinzione in rete metallica fissata con paletti in ferro infilati al terreno:

2.manufatto tipo serra con copertura in pvc, sostenuto da voltarecci in alluminio conficcati al terreno, adibita a deposito attrezzi ed altro materiale delle dimensioni di lunghezza mt.9,10-larghezza mt.7,40-altezza mt .3,30;

3.deposito di un cassone di un autocarro con copertura in pvc appoggiato al terreno contenente materiale vario delle dimensioni di lunghezza mt 3,50-larghezzza mt.2,10-altezza mt1,60;

4.manufatto in lamiera fissato con pali in legno infilati al terreno adibito a ricovero animali di dimensioni di lunghezza mt3,50-larghezza mt1,70-altezza mt 2,00:

5.tettoia con copertura in lamiera fissata con pali in ferro al terreno perimetrata con canne e tavole in legno adibita a deposito fieno per gli animali delle dimensioni mt 6,00-larghezza mt 5,10 – altezza mt.2,10;

6.gabbie e recinzioni con rete metallica alcune coperte con lamiera, adibite a ricovero animali.

La sentenza è così motivata. “ il D.P.R. n. 380/2011 definisce interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, nei quali devono essere inclusi i manufatti leggeri e le strutture utilizzate per depositi, magazzini e simili. La realizzazione dei manufatti descritti nell'impugnata ordinanza è ascrivibile alla nozione di nuova costruzione dettata dal legislatore. Non è pertanto illegittima l'ordinanza di demolizione di manufatti realizzati senza permesso di costruire, La recinzione in rete metallica, nel caso concreto, non appare inequivocamente destinata alla delimitazione di un'area sulla quale sia esercitato un diritto rispondente al diritto di proprietà ”.

La sentenza, effettivamente, non spiega e non lascia comprendere perché la recinzione non appaia destinata a delimitare un'area di proprietà.

La realizzazione di una  recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio in presenza di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto, caratteristiche nella specie nemmeno accennate.

Né si comprende come possano essere qualificate nuova opera le gabbie adibite a ricovero di animali e il cassone di autocarro appoggiato al terreno.

Ai sensi dell’art. 3 lettera e) del DPR 380/2011 sono interventi di “nuova costruzione":…

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee …..

La nozione di "nuova costruzione" si concreta quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione.

La giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio utile alla realizzazione di una costruzione, ha quindi stabilito come occorra far riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione, laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie e, nella fattispecie, la natura e le dimensioni dei manufatti realizzati dal ricorrente avrebbero imposto la previa acquisizione del permesso di costruire.

Nella specie, solo i manufatti di cui ai punti 2. (manufatto tipo serra con copertura in pvc, sostenuto da voltarecci in alluminio conficcati al terreno, adibita a deposito attrezzi ed altro materiale delle dimensioni di lunghezza mt.9,10-larghezza mt.7,40-altezza mt .3,30) e 5. (tettoia con copertura in lamiera fissata con pali in ferro al terreno perimetrata con canne e tavole in legno adibita a deposito fieno per gli animali delle dimensioni mt 6,00-larghezza mt 5,10 – altezza mt.2,10) dell’ordinanza impugnata, per le loro dimensioni e per la loro destinazione devono essere qualificati interventi di nuova costruzione per i quali necessita il permesso di costruire, sicché in tale parte l’ordinanza di demolizione deve essere confermata

Le spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione del parziale accoglimento e della mancata costituzione di parte appellata devono essere compensate.

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