Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211396
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 11396/2022REG.PROV.COLL.
N. 02582/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2018, proposto da
R S, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terre Roveresche (già Comune di Barchi) non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 662/2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2022 il Cons. R M C e udito per la parte appellante l’avvocato Donnini Donnino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante impugnava l’ordinanza n.3/2007 del Comune di Barchi di demolizione di manufatti abusivi realizzati su un terreno acquisito per usucapione dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per effetto della sentenza definitiva del Tribunale di Pesaro – Sezione Distaccata di Fano n. 328/11 del 29 novembre 2011.
Con la sentenza n.662/2017 il Tar per le Marche respingeva il ricorso.
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si costituiva per parte appellata.
All’udienza di smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce la violazione dell’art. 3 del D.lgs. 104/2010 e la carenza di motivazione della sentenza.
Lamenta che la pronuncia impugnata non fornisce nessuna motivazione logico-giuridica circa l'asserita qualifica di nuova costruzione riferita ai manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione né viene spiegato il motivo per cui la rete metallica non appaia destinata a delimitare un'area di proprietà.
2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.p.r. 380/2001.
Evidenzia che aveva errato il primo Giudice nel ritenere i manufatti abusivi in quanto realizzati senza permesso di costruire trattandosi di “manufatti” che non costituiscono opere in senso